Niente anticipo in ricorsi a multe Sentenza Consulta per automobilisti L'automobilista che decide di avanzare un ricorso davanti al giudice di pace contro una multa ricevuta non ha pi? l'obbligo di versare la met? della cifra sanzionata. Lo stabilisce una sentenza della Consulta che dichiara incostituzionale l'articolo 204-bis del codice della strada che, per consentire la procedura del ricorso, imponeva il pagamento anticipato del 50% della multa. L'articolo 204-bis al comma 3 stabilisce a carico del ricorrente l'onere di "versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilit? del ricorso, una somma pari alla met? del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore".
Diversi giudici di pace avevano sostenuto che l'obbligo di versare la cifra creava discriminazione tra le persone prive di adeguati mezzi economici, le quali si vedono, se non precludere, quantomeno notevolmente ostacolare l'accesso alla tutela giurisdizionale. E questa linea ? stata confermata dalla Corte costituzionale che ritiene l'articolo 204-bis in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, quelli che sanciscono l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e il diritto di difesa.
Secondo la Consulta il pagamento di met? multa non ha propriamente una funzione di cauzione ed ? distinto dalle spese processuali a carico dell'automobilista che ricorre contro la sanzione ricevuta.
Diversi giudici di pace avevano sostenuto che l'obbligo di versare la cifra creava discriminazione tra le persone prive di adeguati mezzi economici, le quali si vedono, se non precludere, quantomeno notevolmente ostacolare l'accesso alla tutela giurisdizionale. E questa linea ? stata confermata dalla Corte costituzionale che ritiene l'articolo 204-bis in contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione, quelli che sanciscono l'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge e il diritto di difesa.
Secondo la Consulta il pagamento di met? multa non ha propriamente una funzione di cauzione ed ? distinto dalle spese processuali a carico dell'automobilista che ricorre contro la sanzione ricevuta.