Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

BIOTESTAMENTO ? LEGGE, si potranno rifuitare le cure

Collapse
X
Collapse
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    BIOTESTAMENTO ? LEGGE, si potranno rifuitare le cure

    L'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al provvedimento sul biotestamento con 180 s?, 71 no e 6 astenuti. Il testo diventa legge. Viene cos? riconosciuto, tra le altre cose presenti nel testo, il diritto del paziente a rifiutare le cure. Un lungo applauso da parte dei senatori presenti ha salutato l'esito del voto. Emma Bonino e Mina Welby commosse in Aula.

    Grazie alla legge appena promulgata, Ogni persona maggiorenne in previsione di una futura malattia che la renda incapace di autodeterminarsi pu?, attraverso le Dat (disposizioni anticipate di trattamento) esprimere le proprie preferenze sui trattamenti sanitari, accettare o rifiutare terapie e trattamenti, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

    Queste le novit? introdotte dalla legge:

    CONSENSO INFORMATO - La legge stabilisce che nessun trattamento sanitario possa essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata. Il consenso informato tra medico e paziente ? espresso in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilit? di comunicare. Il consenso informato pu? essere revocato anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali che, viene specificato nel testo, 'sono trattamenti sanitari', in quanto 'somministrati su prescrizione medica di nutrienti mediante dispositivi sanitari'.

    ASSISTENZA PSICOLOGICA - Il medico, se il paziente rifiuta o rinuncia a trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza, gli prospetta le conseguenze della decisione e le possibili alternative ed ? tenuto a promuovere ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica.

    POSSIBILE OBIEZIONE DI COSCIENZA MA OSPEDALE DEVE GARANTIRE ATTUAZIONE DAT - Il medico ? tenuto a rispettare la volont? espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ci?, ? esente da responsabilit? civile o penale. Il paziente non pu? esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali. A fronte di tali richieste il medico non ha obblighi professionali quindi pu? rifiutarsi di dare corso alle Dat, tuttavia ogni azienda sanitaria pubblica o privata anche cattolica garantisce la piena e corretta attuazione dei principi della legge sul biotestamento.

    DIVIETO DI ACCANIMENTO TERAPEUTICO - Nel caso di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a trattamenti inutili o sproporzionati.

    TERAPIA DEL DOLORE E SEDAZIONE PALLIATIVA PROFONDA - Il medico, avvalendosi di mezzi appropriati allo stato del paziente, deve adoperarsi per alleviarne le sofferenze, anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato dal medico. A tal fine, ? sempre garantita un'appropriata terapia del dolore, con il coinvolgimento del medico di medicina generale e l'erogazione delle cure palliative In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il medico pu? ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente. Il ricorso alla sedazione palliativa profonda continua o il rifiuto della stessa sono motivati e sono annotati nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.

    MINORI - Il consenso informato al trattamento sanitario del minore ? espresso o rifiutato dai genitori o dal tutore tenendo conto della volont? della persona minore, in relazione alla sua et? e al suo grado di maturit? e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore. La persona minore o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capacit? di comprensione e di decisione. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacit? per essere messa nella condizione di esprimere la sua volont?. Nel caso in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT) o il rappresentante legale della persona minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione ? rimessa al giudice tutelare.

    DAT - Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacit? di autodeterminarsi pu?, attraverso disposizioni anticipate di trattamento, esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonche' il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

    FIDUCIARIO - Chi sottoscrive le Dat indica una persona di sua fiducia ('fiduciario) che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere. Il fiduciario pu? rinunciare alla nomina con atto scritto. L'incarico del fiduciario pu? essere revocato. Al fiduciario e' rilasciata una copia delle Dat. Nel caso in cui le Dat non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace le Dat mantengono efficiacia in merito alle convinzioni e preferenze del disponente. In caso di necessit?, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno

    DAT DISATTESE IN CASO DI NUOVE TERAPIE - Il medico ? tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora le Dat appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione capaci di offrire concrete possibilit? di miglioramento delle condizioni di vita.

    REGISTRO REGIONALE DELLE DAT - Le regioni che adottano modalit? telematiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono regolamentare la raccolta di copia delle Dat, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libert? di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

    NIENTE BOLLO E TASSE SULLE DAT - Le Dat devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata dal disponente presso l'ufficio di stato civile del suo comune di residenza che provvede a inserirlo in un registro dove istituito o presso la struttura sanitaria che poi la trasmette alla regione. Le Dat tuttavia sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Le Dat possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico con l'assistenza di due testimoni in casi di emergenza e urgenza.

    DAT VIDEOREGISTRATE - Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilit? di comunicare. Con le stesse modalit? sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento.

    PIANIFICAZIONE CONDIVISA DELLE CURE - Rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, pu? essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico ? tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacit?. Anche in questo caso pu? essere indicato un fiduciario. L'atto di pianificazione delle cure pu? essere aggiornata al progressivo evolversi della malattia su richiesta del paziente o su suggerimento del medico.
    da tgcom24

  • Font Size
    #2
    per me sbagliato....ma nessuna polemica

    Comment


    • Font Size
      #3
      Diciamo che la libert? di scelta sul vivere o morire deve esser data...almeno quella.

      Comment


      • Font Size
        #4
        Sicuramente ? stato fatto un passo avanti, non so nello specifico se si poteva fare di meglio, l'unica parte della legge che trovo migliorabile sta nella modalit? di espressione delle mie volont? in quanto per renderle vincolanti ? necessario fare un DAT (Dichiarazione anticipata di trattamento) e le modalit? per farlo sono attraverso una scrittura privata o atto notarile, insomma la procedura non ? molto agevole...
        Sarebbe stato meglio effettuare la dichiarazione attraverso il medico di base.

        Comment


        • Font Size
          #5
          Originally posted by Bladegreen View Post
          Diciamo che la libert? di scelta sul vivere o morire deve esser data...almeno quella.
          sono d'accordo; quando tutto ormai ? perduto si deve poter scegliere in piena coscienza di dare un taglio a un'agonia inutile e crudele. la vedo come una questione di civilt?, sia per chi la subisca sia per chi, come familiare, vi assista impotente.

          Comment


          • Font Size
            #6
            Originally posted by Carapintadas View Post
            per me sbagliato....ma nessuna polemica
            La cosa bella di questa legge ? che ,per chi vorr?, non cambia un bel nulla
            Cio? tutto resta come prima

            Per? qualcuno deve pur sempre rompere i coglioni anche se non cambia nulla

            Un po’ come chi non mangia carne: agli altri che cambia?

            Nulla... per? bisogna pur sempre scassar la minkia

            Comment


            • Font Size
              #7
              Originally posted by arabykola View Post
              La cosa bella di questa legge ? che ,per chi vorr?, non cambia un bel nulla
              Cio? tutto resta come prima

              Per? qualcuno deve pur sempre rompere i coglioni anche se non cambia nulla

              Un po? come chi non mangia carne: agli altri che cambia?

              Nulla... per? bisogna pur sempre scassar la minkia
              ioi non ho rotto nessuno...solo detto che ? sbagliato ma comprendo...non mi trascini certamente in sterili diskussioni di bioetika..? solo una questione di Fede per me..cosa che tu non sai nemmeno dove stia..di casa

              Comment


              • Font Size
                #8
                No infatti,io a messa non ci vado

                Comment


                • Font Size
                  #9
                  Originally posted by arabykola View Post
                  Un po? come chi non mangia carne: agli altri che cambia?

                  Nulla... per? bisogna pur sempre scassar la minkia


                  Campanellino, sei troppo divertente.
                  Ipocrisia allo stato puro e senza un filo di vergogna


                  Comment


                  • Font Size
                    #10


                    Cominciavo a preoccuparmi, inutilmente

                    Comment


                    • Font Size
                      #11
                      :specchio:

                      Comment


                      • Font Size
                        #12
                        Originally posted by arabykola View Post
                        No infatti,io a messa non ci vado
                        si comprende immediatamente

                        Comment


                        • Font Size
                          #13
                          Originally posted by TommySan View Post
                          Sicuramente ? stato fatto un passo avanti, non so nello specifico se si poteva fare di meglio, l'unica parte della legge che trovo migliorabile sta nella modalit? di espressione delle mie volont? in quanto per renderle vincolanti ? necessario fare un DAT (Dichiarazione anticipata di trattamento) e le modalit? per farlo sono attraverso una scrittura privata o atto notarile, insomma la procedura non ? molto agevole...
                          Sarebbe stato meglio effettuare la dichiarazione attraverso il medico di base.
                          sed non ho capito male ? esattamente il contrario..

                          ovvero... procedura molto semplice se dichiari l'intento di non voler essere mantenuto in vita a certe condizioni.... se per? POI cambi idea devi andare dal notaio con due testimoni...



                          solite minchiate all'italiana

                          Comment


                          • Font Size
                            #14
                            ma io dico ma sta' gente che fa' le leggi e' mai entrata veramente in una corsia di ospedale???coi parenti disperati che urlano andiamo a chiamare il notaio???

                            Comment


                            • Font Size
                              #15
                              Originally posted by kaciaro View Post
                              ma io dico ma sta' gente che fa' le leggi e' mai entrata veramente in una corsia di ospedale???coi parenti disperati che urlano andiamo a chiamare il notaio???

                              cosa non ti ? chiaro che anche questo ? uno spot elettorale dove una parte insegue un certo elettorato.. mentre l'altra fa la sceneggiata per accaparrarsi il rimanente...
                              al fine pubblicitario l'unica cosa importante ? il titolo sulla copertina... che poi il contenuto sia infarcito di minchiate poco conta...
                              oltretutto, come tutte le leggi italiane, sono talmente precise e vincolanti per chi delibera che un giudice in vena di notoriet? potra sostenere QUALSIASI tesi gli permetta di emettere una sentenza che gli dar? il momento di gloria sui giornali...

                              Comment

                              X
                              Working...
                              X