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Vaccino bambini 5-11 anni... favorevoli?

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    #31
    Originally posted by mauri954 View Post

    Quello già lo faccio, peccato che la domamda fosse in ' altra
    La risposta cmq è giusta .
    Nelle domande che gli farà, sara inclusa questa, dell obbligatorieta, il pediatra le darà il punto di vista medico, quello corretto per le conoscenze sugli studi che sono usciti a questa data.
    Se verranno confermati altri studi cambierà o rimarra la stessa e ,in base a queste evidenze , si porrà la questione di renderlo obbligatorio o meno..

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      #32
      Allora mano sei proprio un IDIOTA ... la domanda è un'altra

      Originally posted by michi14 View Post

      La mia opinione è che in primo luogo, sarebbe una posizione molto scomoda per il governo, un suicidio politico.
      Inoltre, premesso che non sono avvocato e parlo da ignorante in materia, credo che se si obbliga qualcosa, si sia poi anche penalmente responsabili di eventuali problemi che il vaccino in futuro possa eventualmente creare.

      Sempre secondo me quindi, è molto più semplice e meno "doloroso" per il governo obbligare il vaccino senza obbligarlo, cioè con la genialità del green pass.
      Infatti non sei obbligato vaccinati, ma se non lo fai, non puoi lavorare,avere vita sociale e viaggiare (in Europa).
      Quindi prima o poi la gente si stancherà di spendere soldi in tamponi e si farà il vaccino.
      Suicidio Politico assolutamente NO ... 80% è già favorevole

      Responsabili di eventuali problemi ... E' perfetto, Testato e ha pochissimerrimi Eventi Correlati
      è come se la Fiat non ti vendesse la 500 perchè puoi fare un incidente

      Secondo la Legge Italiana/Europea, che ormai è carta straccia ... obbligare senza obbligare corrisponde ad Obbligare !!!
      In pratica o in teoria uno può fare causa al padrone dell'azienda che l'ha obbligato a Vaccinarsi e vincerla ... e intanto si garantisce il posto fisso sino alla fine del processo (ci mancherebbe solo che lo licenziano) ...
      Certo uno che si Vaccina per andare in vacanza no comment e caxxi suoi, cioè molto meglio uno che lo fa perchè ci crede e perchè la sua bontà d'animo lo porta a fare da cavia per il bene del mondo

      Aggiungerei che il Vaccino serve ad Obbligarci ad avere il GP ... se fossimo tutti Vaccinati il loro vero scopo non avrebbe più senso

      Loro hanno bisogno dei NoVax ... per mantenere il GP e per trovare un capro espiatorio !!!

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        #33
        Originally posted by mano View Post

        La risposta cmq è giusta .
        Nelle domande che gli farà, sara inclusa questa, dell obbligatorieta, il pediatra le darà il punto di vista medico, quello corretto per le conoscenze sugli studi che sono usciti a questa data.
        Se verranno confermati altri studi cambierà o rimarra la stessa e ,in base a queste evidenze , si porrà la questione di renderlo obbligatorio o meno..
        Si, questo però non dice perchè al momento non è obbligatorio visto che a quanto ci dicono non è assolutamente sperimentale ma ha passato tutti gli step necessari per l'approvazione e la sicurezza.
        Va da se che se hanno ancora bisogno di raccogliere numeri, qualcosa che non quadra c'è.
        Il comitato scientifico non si è msi espresso a Riguardo e questo è semllicemente ridicolo.

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          #34
          Originally posted by Mr.Molla View Post
          Allora mano sei proprio un IDIOTA ... la domanda è un'altra



          Suicidio Politico assolutamente NO ... 80% è già favorevole

          Responsabili di eventuali problemi ... E' perfetto, Testato e ha pochissimerrimi Eventi Correlati
          è come se la Fiat non ti vendesse la 500 perchè puoi fare un incidente

          Secondo la Legge Italiana/Europea, che ormai è carta straccia ... obbligare senza obbligare corrisponde ad Obbligare !!!
          In pratica o in teoria uno può fare causa al padrone dell'azienda che l'ha obbligato a Vaccinarsi e vincerla ... e intanto si garantisce il posto fisso sino alla fine del processo (ci mancherebbe solo che lo licenziano) ...
          Certo uno che si Vaccina per andare in vacanza no comment e caxxi suoi, cioè molto meglio uno che lo fa perchè ci crede e perchè la sua bontà d'animo lo porta a fare da cavia per il bene del mondo

          Aggiungerei che il Vaccino serve ad Obbligarci ad avere il GP ... se fossimo tutti Vaccinati il loro vero scopo non avrebbe più senso

          Loro hanno bisogno dei NoVax ... per mantenere il GP e per trovare un capro espiatorio !!!


          Infattamente

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            #35
            Originally posted by mauri954 View Post

            Si, questo però non dice perchè al momento non è obbligatorio visto che a quanto ci dicono non è assolutamente sperimentale ma ha passato tutti gli step necessari per l'approvazione e la sicurezza.
            Va da se che se hanno ancora bisogno di raccogliere numeri, qualcosa che non quadra c'è.
            Il comitato scientifico non si è msi espresso a Riguardo e questo è semllicemente ridicolo.
            possono dire alla tv quello che vogliono resta il fatto che documento aifa dice che la sperimentazione finisce dicembre 2023( lo avevo anche postato tempo fa...) e per legge non si può rendere obbligatorio nessun farmaco in fase sperimentale...questa è la verità...oltre che tt gli eventi avversi e le morti che stanno avvenendo "senza correlazione" andrebbero accertate e allora si che sarebbero dolori per le tasche dello stato, ma soprattutto sarebbero dolori per le "responsabilità" dello stato...

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              #36
              Originally posted by mauri954 View Post

              Si, questo però non dice perchè al momento non è obbligatorio visto che a quanto ci dicono non è assolutamente sperimentale ma ha passato tutti gli step necessari per l'approvazione e la sicurezza.
              Va da se che se hanno ancora bisogno di raccogliere numeri, qualcosa che non quadra c'è.
              Il comitato scientifico non si è msi espresso a Riguardo e questo è semllicemente ridicolo.

              In u.k non si vaccinava sotto i 15 anni, si è tornati indietro ai 12..adesso pure loro arrivano ai 5/11 la diffusone nella riapertura delle suole li ha fregati.
              Qui in europa ai 12 e noi ci siamo arrivati prima a vaccinarli e non si sono avuti problemi, si aspettanono evidenze sulla diffusione tra i bambini e gli adulti.
              In svezia che non vanno da nessuna parte, perche non hanno cervinia dolomiti supersky e turismo tra venezia e le citta d arte , hanno una diffusione minore, o mi viene a scrivere che lei parte per stoccolma per visitarla o andare a sciarci o al mare ? O dusseldorf /berlino/francoforte sono una meta rinomata come città d arte ?

              se si rende il vaccino obbligatorio, poi è obbligatorio,mica si puo tornare indietro e leggendo i discorsi qui e le manifestazioni , realmente bisogna andare a prendere persone dentro casa per farle vaccinare..con annesse violenze, gia i no vax che finiscono in p.s. gravi covid fano scene e grida varie, figuriamoci vaccinazioni coatte per il siero sperimentale ,il giorno dopo mettono a ferro e fuoco i centri storici ,rimane anche un problema di ordine pubblico.

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                #37
                Originally posted by moreno.44 View Post

                possono dire alla tv quello che vogliono resta il fatto che documento aifa dice che la sperimentazione finisce dicembre 2023( lo avevo anche postato tempo fa...) e per legge non si può rendere obbligatorio nessun farmaco in fase sperimentale...questa è la verità...oltre che tt gli eventi avversi e le morti che stanno avvenendo "senza correlazione" andrebbero accertate e allora si che sarebbero dolori per le tasche dello stato, ma soprattutto sarebbero dolori per le "responsabilità" dello stato...
                Di seguito il tar del friuli, al quale una dottoressa no vax aveva fatto ricorso ,non è d accordo con la sua versione,andate pure a leggervi l intera sentenza,qui spiegata in breve.


                https://www.altalex.com/documents/ne...o-sperimentale

                Il vaccino anti-Covid non è un farmaco sperimentale


                TAR Friuli: la sperimentazione si è conclusa con l'autorizzazione all’immissione in commercio dopo un rigoroso processo di valutazione scientifica (sentenza 261/2021)

                TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 10 settembre 2021, n. 261 (testo in calce), rigetta il ricorso proposto da una dottoressa – che aveva rifiutato di vaccinarsi – ed afferma quanto segue. L’equiparazione dei vaccini a “farmaci sperimentali” […] è frutto di un’interpretazione forzata e ideologicamente condizionata della normativa europea, che deve recisamente respingersi.

                La pronuncia è degna di nota non solo per l’affermazione secondo cui la sperimentazione è cessata con la commercializzazione, ma perché affronta molteplici argomenti. Ad esempio, il giudice amministrativo – tramite il richiamo dei dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) – afferma che profilassi vaccinale ha efficacia preventiva anche della trasmissione dell’infezione e non solo dei sintomi. Quindi, l’interesse a prevenire la malattia è pubblicistico, anche sotto il profilo di limitare l’impatto sul sistema sanitario nazionale, circa l’occupazione delle terapie intensive e dei ricoveri. Inoltre, lo “scudo penale” per i sanitari somministranti non attiene alla sicurezza dei vaccini; si tratta di una disposizione che va letta in chiave simbolica, giacché diretta ad evitare atteggiamenti di medicina difensiva che potrebbero ostacolare la campagna vaccinale. Infine, a fronte dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalla ricorrente, il TAR sottolinea come la legge impositiva dell’obbligo vaccinale per il personale sanitario (art. 4 d.l. 44/2021) integra le tre condizioni necessarie elencate dalla Consulta per essere compatibile con l’art. 32 Cost.

                Per il TAR il vaccino non è in fase di sperimentazione


                La dottoressa sostiene, altresì, che l’obbligo vaccinale (ex art. 4 d. l. 44/2021) abbia ad oggetto un trattamento sanitario sperimentale e che sia contrario alla Costituzione, oltre a violare varie norme sovranazionali che tutelano la dignità della persona e il diritto ad esprimere un consenso informato. Secondo il TAR, è errato sostenere che i vaccini attualmente disponibili si trovino in fase di sperimentazione. Infatti, i vaccini sono stati:
                • “approvati” dalla Commissione attraverso un’autorizzazione condizionata,
                • previa raccomandazione dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA).

                Il procedimento (ex art. 14 bis Reg. CE 726/2004 e Reg. CE 507/2006) prevede che l’autorizzazione possa essere rilasciata anche in assenza di dati clinici completi a condizione che i benefici derivanti dalla disponibilità immediata sul mercato del medicinale in questione superino il rischio dovuto al fatto che sono tuttora necessari dati supplementari”.

                Il giudice prosegue sostenendo che il carattere condizionato dell’autorizzazione non incide sulla sicurezza del farmaco, richiamando quanto emerge dal sito dell’Istituto Superiore di Sanità che, a sua volta, richiama quello dell’Agenzia Europea per i Medicinali. Questa tipologia di autorizzazione non rappresenta un minus rispetto a quella ordinaria, ma impone al titolare di completare gli studi per confermare che il rapporto rischi/benefici sia favorevole. Il TAR prosegue spiegando che il provvedimento autorizzativo interviene a valle della fase di sperimentazione clinica, fase che si verifica prima dell’immissione in commercio del farmaco. “La “sperimentazione” dei vaccini si è dunque conclusa con la loro autorizzazione all’immissione in commercio, all’esito di un rigoroso processo di valutazione scientifica e non è corretto affermare che la sperimentazione sia ancora in corso solo perché l’autorizzazione è stata concessa in forma condizionata”. Per completezza, si precisa che l’autorizzazione condizionata (CMA) è uno strumento già usato in altri contesti emergenziali; infatti, negli ultimi anni (dal 2006 al 2016), sono state concesse 30 autorizzazioni in forma condizionata, nessuna delle quali è stata successivamente revocata per motivi di sicurezza.


                Lo scudo penale non riguarda la sicurezza del vaccino


                La ricorrente, nelle proprie argomentazioni, afferma che l’insicurezza del vaccino emergerebbe anche dallo scudo penale adottato dal Governo a favore dei soggetti che procedono alla somministrazione del farmaco. Si ricorda che l’art. 3 d. l. 44/2021 dispone quanto segue:
                • Per i fatti di cui agli articoli 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni personali colpose) verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino anti-Covid, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria, la punibilità è esclusa “quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.

                Ciò premesso, torniamo alla decisione.

                Il TAR boccia anche questa censura, infatti, la ratio della disposizione di cui sopra consiste nel rassicurare i sanitari e di evitare che la prospettiva di un’eventuale responsabilità penale possa creare allarme. Quindi, si tratta di un intervento legislativo – cito testualmente – “in chiave simbolica” volta a scongiurare atteggiamenti di medicina difensiva che potrebbero ostacolare la campagna vaccinale. Pertanto, dall’introduzione dello scudo penale non può inferirsi la natura sperimentale del vaccino né la sua pericolosità.
                La compressione del diritto al lavoro è ragionevole e proporzionata


                La dottoressa sostiene che la disposizione di legge (art. 4 c. 8 d.l. 44/2021) sia irragionevole laddove prevede la sospensione dall’esercizio della professione con la conseguente impossibilità di ottenere un reddito. La norma, infatti, dispone che il datore di lavoro:
                • se possibile, adibisce il lavoratore a mansioni, anche inferiori, che non implicano rischi di diffusione del contagio;
                • se non è possibile, sospende il lavoratore senza retribuzione, altro compenso o emolumento.

                Il TAR precisa che la norma riguarda i lavoratori dipendenti e, quindi, non è applicabile alla ricorrente, che è una libera professionista. Anche il richiamo all’art. 36 Cost. ad avviso del giudice è inconferente atteso che i principi sanciti nel citato articolo riguardano il lavoro subordinato e non le prestazioni di lavoro autonomo “ancorché rese, con carattere di continuità e coordinazione, nell'ambito di un rapporto di collaborazione” (Cass. Sez. Lav. 4667/2021).

                In ogni caso, l’art. 4 d.l. cit. è ragionevole dal momento che i soggetti indicati, ossia i sanitari, entrano in contatto con una collettività indeterminata, formata anche da persone fragili. La norma è frutto di un bilanciamento degli interessi e prevede una compressione del diritto al lavoro del singolo che non voglia sottostare all’obbligo vaccinale a tutela della salute collettiva. Infatti, “ogni libertà individuale trova un limite nell’adempimento dei doveri solidaristici, imposti a ciascuno per il bene della comunità cui appartiene (art. 2 Cost.)”.

                Secondo i giudici, la misura oltre che ragionevole è anche proporzionata atteso che:
                • prevede l’esenzione dall’obbligo vaccinale in caso di accertato pericolo per la salute,
                • la sospensione ha natura temporanea, giacché permane sino al completamento del piano vaccinale e non oltre il 31.12.2021.
                I presupposti necessari per imporre con legge un trattamento sanitario


                La dottoressa sostiene che manchino i presupposti per imporre con legge un trattamento sanitario come la vaccinazione. Ella afferma che, in tal modo, si sacrifica il diritto alla salute del singolo senza, con ciò, tutelare la collettività, dal momento che il vaccino è uno strumento inidoneo a prevenire i contagi.
                Il TAR rigetta anche tale argomentazione elencando i presupposti in virtù dei quali è stato disposto l’obbligo vaccinale. Le condizioni necessarie per imporre una profilassi vaccinale obbligatoria sono state elencate dalla Consulta (C. Cost. 5/2018) con riferimento ai 10 vaccini imposti ai minori di sedici anni. La legge impositiva di un obbligo vaccinale è compatibile con l’art. 32 Cost:
                1. se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato disalute degli altri;
                2. se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
                3. se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)”.
                La legge sull’obbligo vaccinale integra le condizioni per essere compatibile con l’art. 32 Cost.


                Il giudice amministrativo ritiene sussistenti tutti e tre i presupposti di cui sopra. In estrema sintesi, si riassume il percorso argomentativo del TAR:
                1. il vaccino previene il contagio e la vaccinazione ha una valenza pubblicistica di tutela della salute collettiva;
                2. il vaccino non è esente da controindicazioni o da rischi come ogni farmaco; l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) raccoglie tutte le segnalazioni di eventi avversi e, secondo le risultanze statistiche – consultabili sul sito dell’AIFA – v’è un bilanciamento rischi/benefici accettabile;
                3. il meccanismo indennitario è previsto dalla legge 210/1992, la quale riconosce il diritto alla corresponsione di indennizzo da parte dello Stato a fronte di ogni “menomazione permanente della integrità psico-fisica” conseguente ad una vaccinazione obbligatoria, come quella prevista per i sanitari (ex art. 4 d.l. 44/2021). Inoltre, l’indennizzo opera anche relativamente alle vaccinazioni “raccomandate” e non obbligatorie (C. Cost. 118/2020).

                Il giudice amministrativo richiama quanto affermato dalla Consulta relativamente alle 10 vaccinazioni obbligatorie per i soggetti minori di sedici anni. Nella citata pronuncia (C. Cost. 5/2018) si afferma che “il ricorso alla dimensione dell’obbligo è costituzionalmente legittimo quando lo strumento persuasivo appaia carente sul piano dell’efficacia rispetto alla situazione da fronteggiare in concreto[2].






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                  #38
                  Mano ha dimenticato che per i Sanitari c'è una LEGGE ... e dura lex sed lex
                  Mentre per i normali cittadini c'è un Decreto ... e non vale un caxxo se non diventa Legge

                  Tralasciamo le puttanate del TAR ... se approvato condizionatamente non è finita la sperimentazione ... altrimenti facciano come la FDA Usa e lo Approvino Definitivamente ...

                  E come se un Africano ha il permesso di venire in italia perchè i Genitori sono malati ... poi però ha il permesso permanente
                  Ah Pheega ... è proprio quello che succede ... giustizia emmerda

                  Comment


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                    #39
                    Originally posted by Mr.Molla View Post
                    Mano ha dimenticato che per i Sanitari c'è una LEGGE ... e dura lex sed lex
                    Mentre per i normali cittadini c'è un Decreto ... e non vale un caxxo se non diventa Legge

                    Tralasciamo le puttanate del TAR ... se approvato condizionatamente non è finita la sperimentazione ... altrimenti facciano come la FDA Usa e lo Approvino Definitivamente ...

                    E come se un Africano ha il permesso di venire in italia perchè i Genitori sono malati ... poi però ha il permesso permanente
                    Ah Pheega ... è proprio quello che succede ... giustizia emmerda
                    Quindi oltre a scrivere i nuovi orizzonti della microbiologia, ci spingiamo a modificare pure la Costituzione ,perche un decreto non vale un c.azzo se non diventa legge e i giudici del T.A.R. scrivono puttanate.

                    agevoliamo art 77 della costituzione, chiaramente scritto in modo oscuro per la tua mente illuminata.

                    Articolo 77


                    Il Governo non può, senza delegazione delle Camere [cfr. art. 76], emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

                    Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni [cfr. artt. 61 c. 2, 62 c. 2].

                    I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.




                    per il discorso dell approvazione condizionata,come scrivono i giudici del t.a.r. è gia stata applicata piu volte tra il 2006 ed il 2016

                    si agevola articolo del 2017 sul sito dell associazione italiana oncologia medica

                    https://www.aiom.it/ema-report-sulle...006-e-il-2016/

                    EMA. Report sulle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate tra il 2006 e il 2016

                    26 Gen 2017
                    Clicca qui per leggere la notizia sul sito ufficiale dell’Aifa

                    L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha pubblicato un Rapporto che riassume l’esperienza delle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate con i dati raccolti dall’introduzione di questo strumento, nel 2006, fino al 30 giugno 2016. Nel periodo considerato l’EMA ha concesso 30 autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate, 11 delle quali trasformate in autorizzazioni “standard”, 2 ritirate per ragioni commerciali e le restanti 17 rimaste ancora ad oggi autorizzazioni condizionate. Nessun farmaco autorizzato con questa procedura è stato sospeso o revocato.

                    L’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata è uno degli strumenti dell’EMA per incentivare nell’Unione Europea (UE) lo sviluppo e l’accesso precoce a farmaci che rispondano a esigenze mediche in precedenza insoddisfatte. L’approvazione condizionata permette infatti di raccomandare un farmaco per l’autorizzazione all’immissione in commercio quando il beneficio per la salute pubblica della sua immediata disponibilità per i pazienti supera i rischi derivanti dalla mancanza di dati completi, normalmente richiesti per le autorizzazioni standard. Pazienti molto spesso in condizioni gravemente debilitanti o letali – come l’infezione da HIV, il cancro al seno, la tubercolosi multifarmaco-resistente – possono dunque accedere prima a farmaci promettenti.

                    Il Rapporto dell’EMA rappresenta un’analisi su vasta scala degli effetti positivi prodotti da questo importante strumento nel fornire ai pazienti, in precedenza privi o con opzioni terapeutiche insufficienti, un rapido accesso ai nuovi farmaci. Esso si concentra su come queste autorizzazioni vengano concesse o rifiutate e poi convertite in autorizzazioni all’immissione in commercio standard, analizzando anche il tipo, la quantità e la tempistica dei dati forniti a sostegno di tali decisioni.

                    La validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate è di un anno e comporta per le aziende l’obbligo di effettuare ulteriori studi per ottenere dati completi. Il Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP) dell’EMA valuta i dati generati in ottemperanza a tali obblighi specifici post-autorizzazione almeno una volta all’anno, per garantire che l’equilibrio dei benefici e dei rischi del medicinale continui a restare positivo. Alla fine della sua valutazione, il Comitato raccomanda il rinnovo o meno dell’autorizzazione condizionata, o la sua trasformazione in autorizzazione all’immissione in commercio standard. Il Rapporto quantifica in quattro anni l’intervallo di tempo mediamente richiesto per generare i dati aggiuntivi necessari a convertire un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata in standard.

                    Nel Report vengono anche individuate una serie di possibili interventi di miglioramento, come l’avvio di un dialogo precoce con l’EMA, per sostenere la generazione di dati di alta qualità e promuovere la discussione tempestiva degli studi post-autorizzazione aggiuntivi, e una maggiore partecipazione degli altri soggetti coinvolti nel processo che porta un farmaco alla disponibilità dei pazienti, in particolare gli organi di Health Technology Assessment.

                    Il Rapporto, infine, risponde alle discussioni emerse nel Gruppo di Esperti della Commissione Europea STAMP (Commission Expert Group on Safe and Timely Access to Medicines for Patients) e al crescente interesse manifestato verso questa tipologia di autorizzazioni.





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                      #40
                      Originally posted by Chronic View Post

                      Se non c'è obbligo ne raccomandazione di fare veccinare i figli piccoli perché dovrei? se vivessi con una persona anziana o fragile sarebbe il bambino il primo a volerselo fare altrimenti non c'è ne bisogno, e infatti non non c'è bisogno.


                      Pienamente d'accordo... finché non c'è l'obbligo, ognuno è libero di fare ciò che crede giusto

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                        #41
                        Originally posted by mano View Post

                        Quindi oltre a scrivere i nuovi orizzonti della microbiologia, ci spingiamo a modificare pure la Costituzione ,perche un decreto non vale un c.azzo se non diventa legge e i giudici del T.A.R. scrivono puttanate.
                        Più che altro non vale un caxxo ciò che mi rispondi se non sei in grado di leggere ciò che ho scritto ...

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                          #42
                          Originally posted by Mr.Molla View Post

                          Più che altro non vale un caxxo ciò che mi rispondi se non sei in grado di leggere ciò che ho scritto ...
                          Lei e l elevato, faccia ricorso alla sentenza del t.a.r. e posti qui il risultato.

                          Lo stesso per i decreti legge.


                          Green pass e decreti legge: equilibrismi costituzionali

                          Di Dario Di Maria ¶ Inviato su Attualità ¶ Tag decreto legge, green pass, legge incostituzionale
                          Il Ministero della Giustizia, con un comunicato pubblicato in GU Serie Generale n.268 del 10-11-2021, ha reso nota la mancata conversione del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 122, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale».


                          In particolare il decreto legge non convertito prevedeva l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l’accesso in ambito scolastico, educativo e formativo, per l’accesso nelle strutture della formazione superiore, l’estensione dell’obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie.
                          Ciò era disposto mediante l’inserimento nel decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, degli artt. 9-ter.1 e 9-ter.2, e nel decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, dell’art. 4-bis.

                          In materia di green pass è subito dopo intervenuto il decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, che ha introdotto l’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro, pubblici e privati, superando in alcuni casi (p.es. sanità, scuola) quanto disposto dal dl 122/2021.
                          Però, lo stesso decteto 127/2021 all’art. 1, comma 1 specifica che “Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter, 9-ter.1 e 9-ter.2 del presente decreto e dagli articoli 4 e 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.

                          Nel frattempo, ricordiamo, il decreto legge che aveva introdotto quegli articoli, non è stato convertito in legge, e quindi cessano di avere efficacia tutte le disposizioni ivi riportate. E gli articoli riguardanti il green pass?

                          In medio tempore è intervenuta la legge 24 settembre 2021 n. 133 (pubblicata in GU n.235 del 01-10-2021 ed efficace dal 02/10/2021) di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111. Tale legge di conversione introduce nel decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 l’art. 01, che, a sua volta, modifica all’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e introduce (o meglio re-introduce) gli artt. 9-ter.1, 9-ter.2, nonchè modifica l’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, aggiungendo l’art. 4-bis.

                          Quindi, le norme introdotte da un decreto legge non convertito, sono state fatte salve da un altro decreto legge convertito in legge.

                          Orbene, c’è da considerare che la legge 2 agosto 1988 n. 400 ha espressamente vietato (all’art. 15, II comma, lettera d) di regolare, con un nuovo decreto legge, i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti, mostrando, così, di condividere quanto – ormai da molto tempo – la giuspubblicistica andava predicando: ovvero che tale attività è riservata, ex art. 77 ultimo comma della Costituzione, alla sovrana autonomia del Parlamento.
                          Secondo questo modello, è incostituzionale il decreto-legge che pretende, mediante la conservazione degli effetti prodottisi sotto la vigenza del decreto-legge precedente, di sostituirsi alla legge formale.
                          Con riferimento alla reiterazione, il fenomeno qui descritto sembra condividere anche le problematiche che la Corte costituzionale individuò nella sentenza n. 360 del 1996, e cioè la mutazione della natura provvisoria del decreto ancorata al “termine invalicabile” contenuto nell’art. 77 Cost., la lesione della straordinarietà dei requisiti della necessità ed urgenza, l’attenuazione della conseguenza della perdita retroattiva di efficacia del decreto legge non convertito, il vulnus al principio di certezza del diritto, l’assenza di nuovi autonomi presupposti, ed anche un significativo spostamento dell’asse del potere legislativo in favore del Governo.

                          Anche il Il Regolamento della Camera dei deputati, all’art. 99 (rubricato decreti-legge), dispone che i provvedimenti d’urgenza (id est decreti legge) non possono rinnovare disposizioni contenute in precedenti decreti non convertiti in legge.

                          La Corte costituzionale, però, ha attribuito al Parlamento, con la pronuncia dianzi citata, la possibilità di fare salvi «gli effetti dei decreti-legge iterati o reiterati» se, con riguardo a tali atti governativi, sia intervenuta una delle due leggi previste dal c. 3° dell’art. 77 Cost., e cioè, la conversione o la sanatoria degli effetti prodotti dal decreto governativo.

                          Il vizio della reiterazione, afferma la Corte, attenendo al procedimento di formazione del decreto-legge «può ritenersi sanato quando le Camere, attraverso la legge di conversione (o di sanatoria), abbiano assunto come propri i contenuti o gli effetti della disciplina adottata dal Governo»

                          Questo è quello che è avvenuto nel caso concreto, perché l’introduzione dei commi in questione è avvenuta attraverso la legge di conversione, che è un atto proprio del Parlamento, e non con un decreto legge.

                          Insomma, la coerenza costituzionale è fatta salva, ma quanti equilibrismi!





                          Il Senato approva con emendamenti il decreto green pass


                          di Matteo Prioschi

                          Q
                          D
                          LApprovato dall’aula del Senato il disegno di legge che converte il decreto legge 127/2021 relativo all’utilizzo del green pass nei luoghi di lavoro. Sulla conversione del Dl il Governo ha posto la fiducia. Ora il provvedimento passa all’esame della Camera, ma dato che deve essere convertito entro il 20 novembre, non si prospettano modifiche. Il testo arrivato in Parlamento è stato interamente sostituito con un maxiemendamento che ha recepito quelli approvati nei giorni scorsi dalla commissione ...


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                            #43
                            Boh ... prima parli di 44-2021 Obbligo Vaccinale per i Sanitari ... poi mi rispondi con 127-2021 su Grinpase Lavoro
                            Se ciai capito qualcosa spiegalo te

                            Lo sapevi che qui si parla DI Bambini non TRA Bambocci

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