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Parcheggio moto nel cortile condominiale: quali regole?

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    Parcheggio moto nel cortile condominiale: quali regole?

    La legge interviene quando c’è qualcuno che non è disposto a rispettarla; altrimenti molte previsioni che disciplinano la civile convivenza non avrebbero senso, perché i consociati già saprebbero in partenza come comportarsi e non creerebbero alcun tipo di problema. Ecco perché abbiamo pensato di iniziare la nostra analisi dalle più comuni regole di buon senso in caso di parcheggio e sosta di moto e motorini di ogni tipo nel cortile condominiale.

    La motocicletta, quando è consentito parcheggiarla, va sempre posizionata in modo da non ostruire il transito, pedonale o veicolare: ad esempio, non va lasciata di fronte al portone d’ingresso, e neppure su uno stretto viale di accesso, perché ciò ostacolerebbe i movimenti di persone e automezzi. Inoltre la sosta, anche quando non c’è uno specifico divieto, va limitata allo stretto necessario, specialmente quando si è in punti trafficati ed affollati: la presenza di un motorino potrebbe ostacolare il passaggio di un disabile, di una donna con una carrozzina, dei veicoli di pubblico soccorso o il carico e scarico delle merci nei negozi situati al piano terra.


    Parcheggio e sosta in cortile condominiale: le norme di legge

    Se il buon senso, come abbiamo appena visto, ci dice che non si può occupare uno spazio condominiale a proprio piacimento o troppo a lungo, perché ciò impedirebbe agli altri condòmini di fare altrettanto in base alle loro esigenze, anche la legge stabilisce un criterio analogo. Infatti il cortile condominiale è una parte comune dell’edificio, espressamente menzionata come tale dall’art. 1117 del Codice civile, e come tale appartiene a tutti i condòmini (a meno che non sia stato attribuito in proprietà esclusiva ad alcuni soltanto, ma ciò deve risultare dai rispettivi atti di acquisto).

    L’art. 1102 del Codice civile, stabilisce che l’uso delle parti comuni – e dunque anche del cortile condominiale – deve essere paritario da parte di tutti i comproprietari: perciò nessuno può abusarne, impedendo così agli altri di fare uso del proprio diritto. Ma come può verificarsi questo abuso con il semplice parcheggio di una moto? È evidente constatare che l’occupazione dello spazio comune, specialmente se avviene per un periodo prolungato o è tale da ostacolare il transito, impedisce agli altri condomini di esplicare le loro legittime facoltà, dal passaggio a piedi sino al parcheggio ed alla sosta negli spazi a ciò appositamente destinati. Facciamo un esempio per capire come in concreto ciò può avvenire.

    ESEMPIO: Al rientro dal lavoro, tutti i pomeriggi Marco parcheggia il suo scooter, legandolo con la catena alla panchina in ferro del cortile, e lo lascia lì fino alla mattina dopo. L’anziana signora Ada, che abita nel palazzo ed ogni sera scende per prendere un po’ d’aria e dare da mangiare ai gatti, non può sedersi sulla panchina, perché la moto è messa proprio di fronte.


    Parcheggio abusivo di moto nel cortile: cosa fare?

    La sosta non autorizzata nelle parti comuni è abusiva perché, come abbiamo visto, comprime il legittimo diritto degli altri condòmini a fruire dell’area secondo la sua naturale destinazione. In tal caso le parti lese possono rivolgersi al giudice civile per dirimere la vertenza e ristabilire le facoltà d’uso della cosa comune da parte di tutti.

    Il giudice, basandosi sulle richieste delle parti, adotterà i provvedimenti opportuni, come l’inibizione di determinate aree utilizzate troppo intensamente da qualcuno per il parcheggio indiscriminato, fuori posto o di durata eccessiva dei propri ciclomotori. Ma prima di poter azionare in via giudiziaria la violazione delle norme di legge occorre anche verificare cosa dicono in proposito le eventuali norme interne, cioè quelle adottate dal condominio stesso


    Parcheggio moto in condominio: le norme interne

    Quasi sempre, per prevenire ogni possibile abuso o semplice disguido, il parcheggio nel cortile condominiale viene espressamente disciplinato dal regolamento condominiale contrattuale (è tale quello adottato all’unanimità, anche mediante richiamo nei rispettivi atti di acquisto delle singole proprietà immobiliari) o con le deliberazioni adottate dall’assemblea che stabiliscono le modalità di gestione e d’uso delle parti comuni: in molti casi vengono individuati dei punti in cui è consentito parcheggiare solo con le biciclette ed i motorini, ma non con le autovetture e le moto di grossa cilindrata.

    Se queste norme interne adottate dalla compagine condominiale mancano, si ritorna alle previsioni sancite dal Codice civile che abbiamo esaminato, e allora ogni condòmino può parcheggiare la propria moto nel cortile interno, purché non impedisca il transito e l’accesso agli altri e a condizione di non occupare un’area destinata ad altri scopi: ad esempio, il giardino, un’area sportiva attrezzata o il parco giochi dei bambini.


    Parcheggio momentaneo o di breve durata: è consentito?

    Il principio di fondo, quindi, è che non si può usare il cortile condominiale in modo esclusivo, neppure per parcheggiarvi la propria moto: la Corte di Cassazione [1] ha affermato che la sosta di qualsiasi tipo di veicolo nel nel cortile condominiale (dunque, anche le biciclette) «non deve pregiudicare la transitabilità e la contemporanea fruibilità» dell’area da parte degli altri condomini.

    A volte la questione si complica quando qualcuno rivendica di aver acquisito un diritto di passaggio e transito nel cortile che gli consente la possibilità di parcheggiare auto e moto; in tali situazioni – come ha affermato un’altra recente sentenza della Suprema Corte [2] bisogna verificare, risalendo al titolo di acquisto della proprietà esclusiva, in cosa specificamente consista il diritto attribuito, e se, oltre al passaggio ed al transito, comprenda o meno la possibilità – anche temporanea – di sosta di veicoli.

    L’ultima pronuncia della Cassazione sul tema, partendo da una vicenda del genere, in cui l’occupante sosteneva che il tratto condominiale in cui era solito lasciare la moto costituiva solo un punto di accesso al suo cortile privato, ha rigettato il ricorso, affermando che «può costituire abuso anche l’occupazione intermittente e per pochi minuti di una porzione del bene comune», cioè del cortile condominiale, «ove comunque impedisca agli altri condomini di parteciparne al godimento paritario»: quindi non è consentito neppure il parcheggio momentaneo della moto o la sosta di breve durata. La sentenza sottolinea che l’articolo 1102 del Codice civile (di cui ti abbiamo ampiamente parlato prima) «non delinea alcun margine minimo di tempo e di spazio affinché le alterazioni della destinazione assumano rilevanza e vengano sanzionate come illegittime».

    notizia da: laleggepertutti.it

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