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Ritiro Libretto!!!

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    #31
    colpa anche mia, sia xch? non avevo montato il db sia xch? non mi sono informato prima!!


    Originally posted by speed01 View Post
    COME AL SOLITO i tutori dell'ordine interpretano le leggi a loro modo..........

    per il db c'? l'articolo 155 non il 78..........

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      #32
      Come ti hanno già detto dovevano farti il 79 comma 1,2 e 4.
      74 euro di multa e passa la paura.
      Ora ti devi infilare nel turbine dei ricorsi.....oppure paghi e taci facendoti mettere i piedi in testa come fanno molti che non conoscono i loro diritti.

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        #33
        mi sto gi? muovendo x la prima opzione!!!


        Originally posted by Loca.P View Post
        Come ti hanno gi? detto dovevano farti il 79 comma 1,2 e 4.
        74 euro di multa e passa la paura.
        Ora ti devi infilare nel turbine dei ricorsi.....oppure paghi e taci facendoti mettere i piedi in testa come fanno molti che non conoscono i loro diritti.

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          #34
          io ieri ero alla mia prima uscita col millone,ho tolto i db killer alle 8 del mattino per godermi il sound,alla sera tanti miei amici mi hanno rotto le scatole dicendomi che se mi fermavano son cazzi e revisione....
          Bene ora so che rispondergli

          Fagli pelo e contropelo pilu *
          *il gioco di parole era puramente casuale ma ben riuscito

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            #35
            ti conviene mettere lo scarico originale in quanto con gli aftermarket togli il catalizzatore, nella prova del co ti contesterebbero troppe emissioni per essere euro3

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              #36
              scusate ma questo forum fa più disinformazione che informazione. La rimozione del db killer fa cadere l'omologazione dello scarico, lo leggete su qualsiasi documentazione fornita dal produttore che vi viene allegata allo scarico. Infatti non vi è nessuna differenza tra scarico racing e omologato senza db killer, in quanto l'omologazione riguarda soltanto il campo acustico.
              Paradossalmente, essendo di solito rivettato il db killer (avevo un leo vince con in dotazione la vite per il rifissaggio), la prima rimozione del db killer, ovvero la rimozione del rivetto, fa cadere l'omologazione, anche se successivamente si va a rimontare lo stesso con la vite. E' assurdo, ma "occhi attenti" potrebbero fare storie.
              La stesso leo vince specificava come la rimozione del db killer per la prima volta facessere cadere l'omologazione.
              Quindi per favore non facciamo disinformazione che la gente si gioca i libretti per strada, altro che. E poi il ricorso al giudice di pace mica è pizza e fichi, sto facendo un ricorso inoltrato in settembre e ho la prossima udienza questa settimana, fate voi. Ci si giocano giorni di lavoro e un sacco di tempo. Ed inoltre si perde di sicuro visto che l'infrazione è corretta
              ... l silenziatore Akrapovic omologato con db killer rispetta le normative europee sulle emissioni acustiche, grazie all'utilizzo di
              una nuova speciale lana fono assorbente combinata con un piccolissimo dsipositivo db-killer (taglia-decibel, riduce la rumorosita')
              situato all'estremità del fondello.All'interno il silenziatore è costruito come un silenziatore racing, ed infatti rimuovendo il db-killer (operazione molto semplice, si tratta di svitare un bulloncino) il silenziatore si comporta esattamente come un silenziatore racing. Naturalmente dopo questa operazione il silenziatore sarà
              utilizzabile solo in circuito chiuso e non più su strada aperta al traffico.La rimozione del bullone fa decadere l'omologazione.Il db killer può essere comunque rimontato utilizzando lo stesso bullone, ritornando quindi nei limiti fonometrici previsti dalla legge pur non essendo più omologato.N.B: PER QUESTO PRODOTTO E' RICHIESTO IL PAGAMENTO ANTICIPATO ...
              preso pari pari da un sito di prodotti aftermarket su indicazione akrapovic, fate voi

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                #37
                leggete qua



                quindi il solo articolo 79 e multa da 70 euo circa e non il ritiro del libretto.
                Quindi ricorso al giudice di pace.
                Last edited by leo esperanza; 16-03-09, 18:44.

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                  #38
                  Art. 79 - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione

                  1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

                  2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosit? e delle emissioni inquinanti.

                  3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

                  4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione ? da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo ? utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9 bis e 9 ter.

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                    #39
                    Art. 78 - Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione

                    1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o pi? modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

                    2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonch? i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altres?, le modalit? per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

                    3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

                    4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

                    Art. 72 - Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

                    1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
                    a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
                    b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
                    c) dispositivi di segnalazione acustica;
                    d) dispositivi retrovisori;
                    e) pneumatici o sistemi equivalenti.

                    2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altres? essere equipaggiati con:
                    a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
                    b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;
                    c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

                    2 bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonch? classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altres? essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.

                    2 ter. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose o di persone, con massa complessiva a pieno carico superiore a 7t., devono essere equipaggiati con dispositivi atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni. A decorrere dal 1? gennaio 2005, chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma ? punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

                    3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilit?. Possono altres? essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

                    3 bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli.

                    3 ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi.

                    4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

                    5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altres? essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

                    6. Il Ministro delle infrastrutture dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

                    7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto .

                    8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalit? stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti ? indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

                    9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altres? stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformit? dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalit? dell'apposizione.

                    10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione ? effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti.

                    11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra pu? essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocit? e fatti salvi gli accordi internazionali.

                    12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pu? essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

                    13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
                    __________________

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                      #40
                      3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

                      Rimuovendo il db killer si viola questo comma, il terzo dell'articolo 78, in quanto si altera il certificato di omologazione (in quanto l'omologazione è ottenibile soltanto come db killer) e si alterano le emissioni sonore presenti nella carta di circolazione.
                      Quelli di insella portano avanti la disinformazione, infatti la gente gira ancora senza db killer in strada lasciando libretti e fiori di soldi al comune.
                      L'infrazione di scarico rumoroso viene data se con scarico perfettamente omologato o originale si superano i db indicati nella carta di circolazione, in questo caso però ci deve essere la prova con il fonometro.
                      Ma se scarico racing = scarico omologato senza db killer, perchè la multa dovrebbe variare?
                      Solo perchè c'è la targhetta di omologazione delle emissioni sonore, che chiaramente decade senza db killer?
                      Last edited by Burny; 16-03-09, 18:57.

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                        #41
                        Originally posted by Burny View Post
                        3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

                        Rimuovendo il db killer si viola questo comma, il terzo dell'articolo 78, in quanto si altera il certificato di omologazione (in quanto l'omologazione ? ottenibile soltanto come db killer) e si alterano le emissioni sonore presenti nella carta di circolazione.
                        Quelli di insella portano avanti la disinformazione, infatti la gente gira ancora senza db killer in strada lasciando libretti e fiori di soldi al comune.
                        L'infrazione di scarico rumoroso viene data se con scarico perfettamente omologato o originale si superano i db indicati nella carta di circolazione, in questo caso per? ci deve essere la prova con il fonometro.
                        Ma se scarico racing = scarico omologato senza db killer, perch? la multa dovrebbe variare?
                        Solo perch? c'? la targhetta di omologazione delle emissioni sonore, che chiaramente decade senza db killer?
                        va be hai ragione tu
                        e i giudici che annullano i verbali sono deficenti. e in sella e anche deficente

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                          #42
                          alla fine non ho capito un ca...o!chi ha ragione???????????

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                          • Font Size
                            #43
                            Ha ragione chi dice che hanno applicato l'art. sbagliato.
                            Dovevano fargli il 79 e stop ma fa più figo tornare in caserma con un pacco di libretti che con delle multe da 70 euro,sai com'è.....gli appuntati sfigati in qualche modo devono farsi vedere dai marescialli per fare strada.

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                            • Font Size
                              #44
                              Originally posted by leo esperanza View Post
                              va be hai ragione tu
                              e i giudici che annullano i verbali sono deficenti. e in sella e anche deficente
                              allora saranno deficienti i produttori di scarichi a tua detta

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                                #45
                                Originally posted by leo esperanza View Post
                                va be hai ragione tu
                                e i giudici che annullano i verbali sono deficenti. e in sella e anche deficente


                                no a volte solo superficiali o di parte, ma l'articolo 78 ci sta, visto che un terminale senza db killer ? in tutto e per tutto un terminale non omologato.

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