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frecce integrate faro posteriore.Legale?

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    #31
    e le luci e specchietti?

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      #32
      NO...devono essere omologati per quanto concerne la luimnosit? e le caratteristiche di infrangibilit?...

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        #33
        sta a noi posizionarle in maniera corretta in modo da rispettare le misure limite imposte dal cds.
        Cio?, anche se prendi le frecce originali ma le monti sopra il serbatoio sei fuori legge, anche se le frecce sono omologate.
        Uguale se montassi, per assurdo, il fanale post all'anteriore e l'ant al post...

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          #34
          Originally posted by alem74
          NO...devono essere omologati per quanto concerne la luimnosit? e le caratteristiche di infrangibilit?...
          e per quanto riguarda le modifiche a questi componenti?

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            #35
            Se rispondi solo per dare addosso ho altro da fare che soddisfare i tuoi capricci...se tu sost le frecce originali con delle after market omologate per l'uso stradale, non sei passibile di niente.
            E' un p? come se sullo sputer monti un parabrezza o un bauletto Givi e non l'originale della casa, oppure quando cambi un fanale della macchina con uno di concorrenza per risparmiare...e non mi parlare di forme perch? l'auto ha una carrozzeria che limita molto la fantasia...eppure esistono modifiche 4 fari separati per auto a 2 fanali, sono omologati e non fanno incorrere in alcun tipo di verbale.
            Posso portare altri esempi ma mi sembra chiaro il significato di ci? che ho scritto.

            RIPETO che non sono le mie interpretazioni, ma frutto di ricerche presso gli enti di revisione (ho amici che ci lavorano all'interno), di articoli internet, degli art scritti sul cds (che io ho), di sentenze di Cassazione riguardo a ricorsi su verbali "galeotti" e altro ancora. Niente "sentito dire" e niente "mio cugggino..."

            Sono anni che mi picchio con ste norme, da quando sono appassionato di tuning, ho sempre modifcato auto e moto restando nei termini di legge, sono 13 anni che guido mezzi + o meno tuningzzati e non ho mai avuto problemi con le FFOO o alle revisioni. Io giro con fotocopie di circolari nel libretto!!!

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              #36
              nn ? per dar contro
              ma
              1. il parabrezza non ? un elemento funzionale (quali luci, freni, gomme, telaio).
              2. i ricambi possono essere montati solo se IDENTICI agli originali, ovvero nn conta il nome, ma forma e caratteristiche si

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                #37
                No Andrea!
                Non sta scritto da nessuna parte!
                Devono avere le stesse caratteristiche FUNZIONALI!!!
                Questo ? il cds...se poi vuoi avere ragione prenditela...ma x favore non scrivere di cose che non sai.
                Devono essere arancioni o rosse al post, con una certa luminosit?, avere il 'vetro' con certe caratteristiche ecc...
                Per le auto ad esempio, ora sono fuori moda, ma si utilizzavano i fari Morette, e le vetture passano tuttora regolarmente la revisione biennale e non hanno problemi con le FFOO.
                Non so + come scriverlo!
                Aggiungo anche che, i prodotti non omologati, devono riportare la dicitura "not for road use"...
                quindi quelli che sono omologati PER MOTO, puoi sostituirli a prescindere dalla forma ma sempre rispettando il loro posizionamento sul veicolo.

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                  #38
                  se si chiamano parti funzionali mica vuol dire che devono avere la stessa funzione solo perch? lo dice la parola.. scusa ma se monti gomme fuori misura, son sempre gomme.. ma non puoi usarle su quella moto, no?
                  mi trovi l'articolo che parla di modifiche alle parti funzionali? devo cercarlo io?
                  (ps. ora nn ho tanto tempo)

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                    #39
                    La forma delle frecce NON E' a libretto...la misura delle gomme SI!
                    L'articolo ? postato nel mio vecchio 3D "ricorsi e sentenze" con, se non ricordo male, una sentenza di cassazione allegata.

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                      #40
                      Art. 78 . Regolamento di Attuazione

                      Art. 236. - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.s.).
                      Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima ? effettuata da pi? ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova ? quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

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                        #41
                        Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
                        I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o pi? modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.


                        Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonch? i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altres?, le modalit? per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.


                        Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 328 a euro 1.433 .


                        Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

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                          #42
                          Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
                          1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
                          a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
                          b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
                          c) dispositivi di segnalazione acustica;
                          d) dispositivi retrovisori;
                          e) pneumatici o sistemi equivalenti.



                          8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalit? stabilite con decreti del Ministro dei trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti ? indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

                          9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altres? stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformit? dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalit? dell'apposizione.

                          10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione ? effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

                          11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra pu? essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocit? e fatti salvi gli accordi internazionali.

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                            #43
                            Infatti non si parla di forme o dimensioni...ma se decidi di montare un prodotto equivalente non esiste un articolo del cds che preveda la multa...? esattamente come avere gli originali.

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                              #44




                              Riguardo alla posizione dele freccie e della luce portatarga ecco qua quello che so

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                                #45
                                Quello che sto dicendo io ShoR...se le sost ma non cambi la loro posizione sei regolare, cos? come il portatarga...

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