Benvenuto/a su DAIDEGAS FORUM, il primo forum di Moto del Mondo, creato da Davide Polo nel 2001. Se questa è la tua prima visita consulta le Domande frequenti e termini del sito b> facendo clic sul link sopra. E' necessario registrarsi b>
prima di poter postare: clicca sul link 'REGISTRARSI' qui sopra per procedere. Per iniziare a leggere i messaggi,
seleziona il forum che vuoi visitare dalla selezione qui sotto, la lettura è aperta al 100%.
Ma è sempre meglio partecipare no?
Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 33,60 Euro 137,55.
Cito testualmente alcuni commi dell'art. 100 C.d.S.:
"12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta ? punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.626,45 a Euro 6.506,85.
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate ? punito ai sensi del codice penale.
15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui al comma 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo ? di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria ? applicata a seguito del ritiro della targa."
no...solo quelle possibilmente "casuali".....se ci metti l'elastico ? volontaria occultazione....e rischi grosso....
gi? e se la sporchi ? meglio che sporchi anche il resto della moto, targa infangata e moto pulita non van bene insieme, se trovi qello in buona te la fa pulire e ti multa, ma se prendi quello che applica la legge ti ritira la targa per un tot e la moto non la puoi spostare dal luogo in cui la tieni per il periodo del fermo amministrativo.
no...solo quelle possibilmente "casuali".....se ci metti l'elastico ? volontaria occultazione....e rischi grosso....
Ti sbagli...guarda qua
Cassazione penale, sez. V, sent. n. 12936 del 18 febbraio 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION
ESEZIONE V PENALE
Composta dagli Ill.mi sigg.dr. Bruno FOSCARINI presidente
1. dr. Giuliana FERRUA consigliere
2. dr. Mario ROTELLA consigliere
3. dr. Aniello NAPPI consigliere
4. dr. Giuliano PANZANI consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto per Razzano Quirino, n. Napoli 19.3.76
avverso ordinanza Tribunale Firenze 8.7.02;
- udita la relazione del consigliere M. Rotella;
- udite le richieste di rigetto del P.M., il s.P.G., dr. F. Hinna Danesi.
ritenuto
1 - Il Tribunale di Firenze ha confermato il decreto con cui il P.M. ha convalidato il sequestro di targa della motocicletta guidata da Razzano Quirino, operato dalla Polizia Municipale di Vaglia, motivando, circa il fumus del reato di cui all'art. 100/14 C.d.S. in relazione artt. 482, 489, 490 CP, che era "coperta nella parte inferiore con un elastico nero ricavato dal taglio di una camera d'aria per pneumatico, cos? da non poter essere identificata", e che il fatto era stato commesso con dolo, perch? l'apposizione era dovuta al fine di "dribblare" l'identificazione fotografica con l'Autovelox, e non la caduta per le vibrazioni, e che la targa, era passibile di confisca.
Con il ricorso si deduce:
1? - violazione art. 100/14 C.d.S., - 482 - 489 - 490 CP perch? la targa non era leggibile, ma incontestabilmente non falsa; e al pi? sarebbe ravvisabile la fattispecie di cui al comma 12 dello stesso art. 100, esclusa dal Tribunale; 2? - violazione artt. 354, 355 CPP perch? era necessaria e sufficiente l'acquisizione delle foto della targa coperta dall'elastico; 3? - vizio di motivazione, sia perch? il Tribunale non ha visionato le fotografie, acquisite al fascicolo del P.M., ma non prodotte in sede di riesame, sia perch? se ritiene che la targa fosse stata parzialmente coperta, non si comprende come sia stata ritenuta la falsit? materiale e contemporaneamente l'uso di atto falso e la soppressione, distruzione o occultamento di quello vero.
2 - Il ricorso ? fondato.L'art. 100 CdS (Targhe d'immatricolazione e di riscontro degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi) attribuisce alla targa di ciascun tipo di veicolo funzione documentale, in quanto ne rappresenta i dati d'identificazione (immatricolazione).
In questa luce il co. 12? prevede: "chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta ? punito con l'arresto da tre a nove mesi e con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire duemilioni". La norma ha per oggetto la sicurezza della circolazione, perch? sanziona penalmente la condotta di messa in istrada di un veicolo cui sia apposta una targa materialmente falsa, o pertinente ad altro veicolo. Il reato pertanto si verifica quando ? impossibile identificare il veicolo in circolazione, per mezzo della targa di cui ? munito (? un'ipotesi analoga a quella della falsit? personale).
Poich? si tratta di contravvenzione, ? indifferente ai fini della configurabilit? del reato se l'agente abbia agito con dolo o colpa. Egli ne risponde anche solo per avere negligentemente posto in circolazione il veicolo munito di targa non propria.
Il comma 14 prevede invece il seguente delitto: "chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate ? punito ai sensi del codice penale". Con questa disposizione si incrimina innanzitutto la condotta diretta a cagionare l'evento giuridico di falsit? materiale, e cio? di offesa alla pubblica fede mediante fabbricazione abusiva (falsificazione sotto il profilo della genuinit?), alterazione (dei caratteri di identificazione del veicolo di una targa originale), o infine manomissione, che designa, per esclusione, l'operazione che cagioni la mutazione fisica di quelle che il precedente comma 9 definisce "le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilit?, nonch? i requisiti di idoneit? per l'accettazione", ed insomma gli stessi componenti strutturali del corpo della targa. Pertanto nessuna di queste condotte, ed in particolare quella di manomissione consiste nel cagionare un impedimento meramente estemporaneo alla leggibilit? della targa.La norma infine sanziona anche la condotta alternativa di uso della targa falsificata. Questa condotta, necessariamente dolosa, come quella precedente, non ha a che fare con la tutela della circolazione in s? e per ci? con l'identificabilit? in istrada del veicolo sul quale risulti apposta (v. il comma 12), bens? con l'incidenza sulla funzione rappresentativa della targa per se stessa, quale documento rilevante per la pubblica fede (si immagini il caso di chi cede il veicolo con la targa contraffatta o alterata).
E' pertanto evidente che, anche nel caso di uso di targa alterata o manomessa, e cio? genuina ma non autentica, deve sussistere un mutamento della sua materialit?, non solo un vizio estemporaneo di leggibilit?, quale quello cagionato dall'apposizione di un ostacolo immediatamente rimovibile.
Ed ? altres? evidente che i reati di cui al co. 12 e quello di cui al co. 14 possono concorrere, come concorre un reato di falsit? personale con quello di falsit? documentale.
Ci? posto, poich? nella specie non si pone in discussione che, rimosso l'elastico, la targa ? risultata genuina, autentica e non manomessa, il Tribunale erra nel ritenere astrattamente configurabile il reato di cui all'articolo 100/14 C.d.S.. Ed ? anche da escludere che si ravvisi quello di cui al co. 12?, che presume che l'impossibilit? di identificare il veicolo attraverso la targa dipenda dal fatto che essa sia falsa o non propria del veicolo: la targa, propria del veicolo, era solo estemporaneamente illeggibile (e non rileva che l'elastico servisse ad ingannare l'Autovelox, piuttosto che l'occhio dei vigili).
A tutela della leggibilit? sono poste altre norme, quale ad esempio la disposizione, la cui violazione ? amministrativamente sanzionata dal successivo comma 11?, del co. 7? dell'art. 100, che prevede che la targa sia apposta sul veicolo nei modi prescritti dai commi precedenti, in modo da essere facilmente ispezionabile.
Pertanto, il fatto non ? previsto dalla legge come reato, ed ?, gi? per questa ragione, esclusa la necessit? di sequestro probatorio della targa, peraltro ingiustificato alla luce degli accertamenti svolti, di cui l'ordinanza d? conto.p. q. m.annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza.
Fid...e' una sentenza della Cassazione!!!
Sai che vuol dire?
Che ha creato un precedente per i ricorsi futuri...
Quindi niente fantasia e niente giudice di qua o di la...
un precedente vuol dire che se ne terr? conto di questa sentenza, non ? certo detto che il prossimo verdetto di un caso identico sia il medesimo.
Cmq han fatto una cagata ad acettare il ricorso
a parte il fatto che non si dovrebbe fare ...ti conviene passare in mezzo ad una pozzanghera in monoruota cos? la sporchi e,nel caso ti fermassero, ti pigli intorno ai 60 euro di multa per targa illeggibile
la migliore ? avere un portatarga rotto targa nel zaino e via ,col beta
mi avevano dato la multa
rischi molto grosso se falsifichi la targa .. processo penale e rischi di non avere + la patente per un pezzo anche ...
se ti fermano con la targa falsificata ... rischi di meno a uccidere i due agenti che ti hanno fermato .. secondo le regole italiane..
una targa manomessa o falsificata ? una targa che NON PU? PI? ritornare alla sua integrit? originale....una targa coperta con un elastico ? una targa MOMENTANEAMENTE illeggibile, che pu? ritornare leggibile in qualsiasi momento.....questo ? la motivazione per cui quella sentenza ? stata cassata ed il ricorso accettato!
Comment