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disegno di legge che modifica il codice della strada...(2? parte)

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    disegno di legge che modifica il codice della strada...(2? parte)

    Articolo 6

    (Misure per i neopatentati e per la revisione della patente di guida)


    1. Dopo l?articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ? aggiunto il seguente:

    " 218 bis (Applicazione della sospensione della patente per i neopatentati)

    1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme del titolo V, nei primi tre anni successivi al conseguimento della patente di categoria B, quando ? commessa una violazione per la quale ? prevista l?applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all?articolo 218, la durata della sospensione ? aumentata di un terzo alla prima violazione e raddoppiata per le violazioni successive.

    2. Qualora nei primi tre anni dal conseguimento della patente B il titolare abbia commesso una violazione che comporta l?applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un mese, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi 5 anni dal conseguimento della patente.

    3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al conducente titolare di patente di categoria A qualora non abbia gi? conseguito anche la patente di categoria B. Se la patente di categoria B ? conseguita successivamente al rilascio della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di conseguimento della patente di categoria B.".


    2. All?articolo 128 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

    a) al comma 1, le parole "previsti dall'art. 187" sono sostituite con le seguenti: "previsti dagli articoli 186 e 187";

    b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

    "1-bis. ? sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a due mesi.";

    "1-ter. ? sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente minore degli anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui ? previsto che consegua l?applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.";

    c) dopo il comma 2, ? aggiunto il seguente:

    "2-bis. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter, ? sempre disposta la sospensione della patente a tempo indeterminato fino al superamento, con esito favorevole, degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell?invito a sottoporsi a revisione senza necessit? di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici competenti del Dipartimento dei trasporti terrestri o del prefetto. A chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato si applicano le sanzioni amministrative di cui all?articolo 218.".



    Articolo 7

    (Misure urgenti per consentire l?applicazione del sequestro

    e del fermo amministrativo dei veicoli in conseguenza di reati)


    1. Dopo l?articolo 224-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, ? aggiunto il seguente:

    "224-ter (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza a ipotesi di reato)

    1. Nelle ipotesi di reato per le quali ? prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l'agente od organo accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell?articolo 213 in quanto compatibili. Copia del verbale di sequestro ? trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura del luogo della commessa violazione.

    2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto affinch? disponga la confisca amministrativa secondo le disposizioni dell?articolo 213 in quanto compatibili.

    3. Nelle ipotesi di reato per le quali ? prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo, l'agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo provvisorio del veicolo per 30 giorni secondo la procedura di cui all? articolo 214 in quanto compatibile.

    4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all?organo di polizia competente affinch? disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell? articolo 214 in quanto compatibili.

    5. Avverso il sequestro di cui al comma 1 ed il fermo amministrativo di cui al comma 3, ? ammessa opposizione, ai sensi dell'articolo 205.

    6. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 213 e 214 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

    7. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l?ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all'intestatario.".



    Articolo 8

    (Misure alternative alla pena detentiva)


    1. In luogo della misura detentiva dell?arresto prevista dagli articolo 186 e 187 del Codice della Strada, come modificati dalle norme dell?articolo 3 del presente disegno di legge a richiesta di parte pu? essere disposta la misura alternativa dell?affidamento in prova ai Servizi sociali di cui all?articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni, individuati con decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della giustizia, della solidariet? sociale e delle politiche giovanili, e preferibilmente esercenti la loro attivit? nel campo dell?assistenza alle vittime di sinistri stradali ed alle loro famiglie .



    Articolo 9

    (Obblighi degli enti proprietari e concessionari delle strade)


    1. Nelle more della realizzazione dei necessari ed opportuni interventi infrastrutturali, sulle strade sulle quali si registrano i pi? alti tassi di incidentalit?, individuate dal Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri dell?interno e delle infrastrutture, ? fatto obbligo agli enti proprietari e concessionari di provvedere, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad immediati interventi di natura manutentiva, modificativa e comunque utili a migliorare la condizione delle strade medesime e necessari a ridurre il rischio connesso alla loro percorrenza. Su tali strade, le Amministrazioni competenti provvedono altres? prioritariamente ad interventi di intensificazione dei controlli, di miglioramento della segnaletica, ed ad ogni altra forma di intervento che si renda utile o necessaria per le medesime finalit?.



    Articolo 10

    (Disposizioni in materia di confisca dei ciclomotori e motocicli

    con cui sono state commesse violazioni amministrative)


    1. Salvo il caso di confisca definitiva, i ciclomotori ed i motoveicoli utilizzati per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 97, comma 6, 169, commi 2 e 7, 170 e 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prima dell?entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, di conversione con modificazioni del decreto legge 3 ottobre 2006, a 262, sono restituiti ai proprietari previo pagamento delle spese di recupero, trasporto e custodia.

    Articolo 11

    (Entrata in vigore)


    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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    Io mantengo il silenzio...no comment!

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