CIRCOLARE MINISTERIALE sul decreto legge sulla sicurezza stradale
al punto 4.3 recita:
e guardate quanto sta rosicando qualcuno....
al punto 4.3 recita:
4.3 Segnalazione delle postazioni di controllo della velocit?
La modifica dell?art.142 introdotta dal comma 1 lett. b) dell'alt. 3
del decreto-legge impone che le postazioni di controllo per il rilevamento
della velocit? devono essere preventivamente segnalate e ben visibili,
attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.
Le caratteristiche e le modalit? di impiego dei cartelli e dei dispositivi
di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme
alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice, dovranno
essere stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il
Ministro dell'Interno, in corso di approvazione e del quale si fa riserva di
trasmettere il testo al pi? presto.
Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali
in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di
segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocit?, gi? collocata
sulle strade ed autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di
installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia,
le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai
dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere
posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui ? collocato l'apparecchio di
rilevamento della velocit? e che, anche con un messaggio variabile,
dovranno recare le seguenti iscrizioni: "CONTROLLO DI VELOCITA"
ovvero "RILEVAMENTO DI VELOCITA". Le segnalazioni di cui trattasi
dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da
consentirne la tempestiva awistabilit? da parte degli utenti in transito e la
tutela degli operatori di polizia.
La modifica dell?art.142 introdotta dal comma 1 lett. b) dell'alt. 3
del decreto-legge impone che le postazioni di controllo per il rilevamento
della velocit? devono essere preventivamente segnalate e ben visibili,
attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.
Le caratteristiche e le modalit? di impiego dei cartelli e dei dispositivi
di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme
alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice, dovranno
essere stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il
Ministro dell'Interno, in corso di approvazione e del quale si fa riserva di
trasmettere il testo al pi? presto.
Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali
in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di
segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocit?, gi? collocata
sulle strade ed autostrade ed avente caratteristiche dimensionali e di
installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia,
le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai
dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere
posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui ? collocato l'apparecchio di
rilevamento della velocit? e che, anche con un messaggio variabile,
dovranno recare le seguenti iscrizioni: "CONTROLLO DI VELOCITA"
ovvero "RILEVAMENTO DI VELOCITA". Le segnalazioni di cui trattasi
dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da
consentirne la tempestiva awistabilit? da parte degli utenti in transito e la
tutela degli operatori di polizia.

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