Originally posted by andrealako
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Originally posted by andrealako View PostSe il proprietario del veicolo omette di fornire i dati del guidatore entro il termine di 30gg, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8, 370 euro.....
In poche parole se paghi 870 euro non perdi i punti....
Grazie
Ma se io mi presento dicendo che non posso essere a conoscenza di chi guidava visto che ? passato parecchio tempo, sono cmq soggetto ai 370?
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Originally posted by buzzy84 View PostDovrebbe equivalere a non dichiarare chi guidava entro i termini massimi
Mi sa tanto di "non vuoi perdere i punti o la patente? Allora paga e muto"
Al contrario le aziende per le auto aziendali devono avere un registro di chi usa quale macchina e quando, quindi per le persone giuridiche sarebbe anche giusto...Last edited by Lince; 10-10-07, 22:28.
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Originally posted by Lince View PostS?, ok. Ma il mio punto ?: Non ? anticostituzionale? Nel senso, dopo 2-3 mesi, uno come fa a ricordarsi chi guidava nel caso avesse prestato moto o macchina che sia ad un amico?
Mi sa tanto di "non vuoi perdere i punti o la patente? Allora paga e muto"
Al contrario le aziende per le auto aziendali devono avere un registro di chi usa quale macchina e quando, quindi per le persone giuridiche sarebbe anche giusto...lo scopo ? incassare ... non ? per far polemica ma ? cos? ...
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Originally posted by andrealako View PostTi rispondo io perch? lavoro in questo ambiente....
Con la nuova normativa del C.di S. introdotta dal 07.10.2007 ? obbligatorio segnalare con un cartello dalle dimensioni ancora da stabilere che nella strada interessata c'e' un controllo elettronico di velocita'...quindi informati per un ricorso, ovviamente solo dopo che ti ? arrivato il verbale a casa...
Per quanto riguarda la multa sempre da come previsto dalla nuova normativa, se superi di 60km/h il limite ? prevista una sanzione di 500 euro sospensione della patente da un minimo di 6 mesi e fermo amministrativo del mezzo di 90 gg.
Se il proprietario del veicolo omette di fornire i dati del guidatore entro il termine di 30gg, si applica a suo carico la sanzione prevista dall'articolo 180, comma 8, 370 euro.....
In poche parole se paghi 870 euro non perdi i punti....
Art. 126-bis. Patente a punti.
Per circolare
AutocertificazioneCodice della stradaSuccessive modificazioniTITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALITITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADETITOLO III - DEI VEICOLITITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALITITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTOTITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONITITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIEIndice del regolamentoIndice delle AppendiciElenco sigle Province d'ItaliaEssere in regolaGuida al bollo autoGuida pratiche autoCiclomotoriPatenteMulteContenuto principale
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2)
1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata , a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali ? prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente pi? violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui ? prevista la sospensione o la revoca della patente.
2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne d? notizia, entro 30 giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di 30 giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell?articolo 196, deve fornire all?organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato ? tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell?articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica. (3)
3. Ogni variazione di punteggio ? comunicata agli interessati dall'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente pu? controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalit? indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purch? il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ci? autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti . A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, i programmi e le modalit? di svolgimento dei corsi di aggiornamento.
5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.
6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneit? tecnica di cui all'articolo 128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, ? atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida ? sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il provvedimento di sospensione ? notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.
Last edited by neeko72; 10-10-07, 23:26.
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Originally posted by Giu72 View PostE il fermo del veicolo avviene ugualmente immagino?
ed in ogni caso non c'è nessun fermo del veicolo ma casomai la sospensione della patente..Last edited by neeko72; 10-10-07, 23:30.
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Originally posted by Lince View PostCiao a tutti, chiedo info qui perchè non so dove altro chiedere...
Solita statale (a 2 corsie...) immersa nel nulla, con qualche mezza curva. Limite 80, velox fisso mi sembra non segnalato, penso di esserci passato di fianco a 150. Ora, 2 domandine:
1- So che la multa è 500 euro, so che la sospensione è da 6 a 12 mesi, ma se non dichiarassi chi guida? Io ero rimasto che si pagavano 250 euro in più e fine, è ancora così?
2- Non essendo segnalato (non ne sono sicuro al 100%) ci sono le basi per un ricorso? Il cartello dev'essere 150 metri prima del velox, giusto?
Grazie
comunque, è inutile che ti fasci la testa prima di essertela rotta...quando e se ti arriverà il verbale vai su www.strademulte.it/forum e troverai assitenza...Last edited by neeko72; 10-10-07, 23:31.
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Duecentocinquanta
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Originally posted by Giu72 View PostGrazie per l'info.
La sospensione della patente è sicura al proprietario nel caso si "dimenticasse" chi vi era alla guida...Last edited by andrealako; 11-10-07, 14:53.
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Originally posted by andrealako View Postcertamente fa riferimento l'articolo in questione, tassatorio il termine dei 30 gg
Originally posted by andrealako View PostLa sospensione della patente ? sicura al proprietario nel caso si "dimenticasse" chi vi era alla guida...
Ma siamo fuori?
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