Secondo voi faccio bene a fare ricorso . . . . .
e per fortuna che non ero in moto . . . . .
La parola agli esperti in materia



Autovelox segnalati
Il decreto stabilisce che tutte le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' devono essere ben visibili e preventivamente segnalate con cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi.
Le nuove regole, chiarite e precisate dal ministero dei trasporti col decreto del 15/8/07 pubblicato sulla GU n.195 del 23/8/07, valgono solo per tutti i dispositivi di rilevamento fissi, intendendo come tali quelli che funzionano da “fermi”, ovvero autovelox (permanenti o installati a bordo strada in modo temporaneo), telelaser, etc.. Sono esclusi i sistemi di rilevamento “a inseguimento”, ovvero utilizzati da un'auto o moto in movimento. La segnalazione delle postazioni di controllo puo' avvenire con segnali stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli.
Essi devono essere di forma rettangolare di dimensione e colore variabile a seconda del tipo di strada, in conformita' con le disposizioni del regolamento attuativo degli articoli 39 e 41 del codice della strada.
Sul pannello rettangolare deve essere riportata l'iscrizione “controllo elettronico della velocita'” oppure “rilevamento elettronico della velocita'” , eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali luminosi installati sulle autovetture possono contenere iscrizioni sintetiche tipo “controllo velocita'” oppure “rilevamento velocita'”.
I segnali devono essere posizionati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove avviene la rilevazione, in modo da garantire il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante, della postazione di controllo.
La distanza varia a seconda del tipo di strada ma non deve superare i 4 km.
Il ministero dell'interno, con circolare del 20/8/07, ha precisato che si possano prendere in considerazione, per stabilire la distanza “adeguata”, le distanze minime indicate nel regolamento attuativo dell'art.39 del codice della strada per i segnali di prescrizione, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita' superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade.
Si dovrebbe evitare che tra il segnale e la postazione di rilevamento vi siano intersezioni che comporterebbero la ripetizione dello stesso. Tuttavia, se cio' avviene, la ripetizione e' necessaria. Non e' invece previsto che vi siano apposti segnali indicanti la “fine” della prescrizione

e per fortuna che non ero in moto . . . . .

La parola agli esperti in materia




Autovelox segnalati
Il decreto stabilisce che tutte le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' devono essere ben visibili e preventivamente segnalate con cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi.
Le nuove regole, chiarite e precisate dal ministero dei trasporti col decreto del 15/8/07 pubblicato sulla GU n.195 del 23/8/07, valgono solo per tutti i dispositivi di rilevamento fissi, intendendo come tali quelli che funzionano da “fermi”, ovvero autovelox (permanenti o installati a bordo strada in modo temporaneo), telelaser, etc.. Sono esclusi i sistemi di rilevamento “a inseguimento”, ovvero utilizzati da un'auto o moto in movimento. La segnalazione delle postazioni di controllo puo' avvenire con segnali stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli.
Essi devono essere di forma rettangolare di dimensione e colore variabile a seconda del tipo di strada, in conformita' con le disposizioni del regolamento attuativo degli articoli 39 e 41 del codice della strada.
Sul pannello rettangolare deve essere riportata l'iscrizione “controllo elettronico della velocita'” oppure “rilevamento elettronico della velocita'” , eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo. I segnali luminosi installati sulle autovetture possono contenere iscrizioni sintetiche tipo “controllo velocita'” oppure “rilevamento velocita'”.
I segnali devono essere posizionati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove avviene la rilevazione, in modo da garantire il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante, della postazione di controllo.
La distanza varia a seconda del tipo di strada ma non deve superare i 4 km.
Il ministero dell'interno, con circolare del 20/8/07, ha precisato che si possano prendere in considerazione, per stabilire la distanza “adeguata”, le distanze minime indicate nel regolamento attuativo dell'art.39 del codice della strada per i segnali di prescrizione, ovvero 250 metri sulle autostrade e strade extraurbane principali, 150 metri sulle strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento (con velocita' superiore a 50 km/h) e 80 metri sulle altre strade.
Si dovrebbe evitare che tra il segnale e la postazione di rilevamento vi siano intersezioni che comporterebbero la ripetizione dello stesso. Tuttavia, se cio' avviene, la ripetizione e' necessaria. Non e' invece previsto che vi siano apposti segnali indicanti la “fine” della prescrizione
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