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modello per ricorso

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    #1

    modello per ricorso

    qualcuno sa indicarmi , anche su internet un modello per fare un ricorso per auvelox?
    nello specifico il velomatic 512 o anche generico, grazie

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    #2
    Doc...sai che io sono sempre a favore del ricorso...ma il 512 è tosto da vincere... Personalmente sto pagando ben 2 velox da 384€ a cui devo aggiungere le relative multe per non aver dichiarato chi era alla guida, proprio presi con quel modello di velox. Ho fatto un pò di ricerche ed è venuto fuori che la maggior parte dei ricorsi fatti per quello strumento vengono rifiutati...
    Le ho provate tutte le risorse che avevo, intenet e avvocato di famiglia compreso...mi sa che ti tocca pagare

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      #3
      cavoli ma è così infallibile?

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        #4
        E' quello più comunemente usato dai piccoli comuni. Parlando direttamente con il capo dei vigili, se il comune non ha mezzi di polizia con bande e sirene, può utilizzare un'auto in borghese e non è neanche tenuto a renderla visibile, basta che ad inizio, fine e dopo ogni incrocio, faccia mettere il cartello generico di "controllo elettronico della velocità", gli basta fare una delibera...

        Lo so, girano le pelotas...ditelo a me! Ho usato la moto 5 volte in strada quest'anno e ho preso 3 multe!!!

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          #5
          si allora tutti lo farebbero con macchina borchese e pure imboscata hai il 100% di probabilità di beccarla.

          e tutte le leggi dei vari cartelli mobili da mettere un tot di metri prima che ce ne facciamo?

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            #6
            Libero...sono daccordo con te...ma pare che i piccoli comuni abbiano trovato la scappatoia...daltronde, se fossero stati visibili, non credo che avrei preso 2 velox nello stesso punto due giorni di fila
            Cmq, provare il ricorso al GdP non costa nulla...

            Per informazioni, nell'ufficio contravvenzioni di Torriglia, dove sono andato a ritirare le foto, ci saranno, solo del periodo estivo 08, qualcosa come 50-60 raccoglitori di quelli maxi pieni di velox...non oso immaginare quanto possano essere, ma un numero VERGOGNOSO!

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              #7
              leggi qui alem " L'AQUILA. In relazione alle notizie apparse in questi giorni su alcuni organi di stampa, relative in particolare ad alcune osservazioni che i sindaci di Montereale e San Vincenzo Valle Roveto hanno inteso fornire sul decreto di revoca dell’utilizzo degli autovelox senza obbligo di contestazione immediata, emesso dal Prefetto dell’Aquila Aurelio Cozzani in data 24 novembre 2008, la prefettura ritiene opportuno precisarne alcuni dettagli.

              prefetto
              Il Prefetto
              Con lo stesso decreto sono stati revocati precedenti decreti con i quali erano stati individuati dei tratti di strada nei quali, ai sensi dell’art. 4 II comma della legge 168/2002, era possibile accertare il superamento di limiti di velocità senza obbligo di contestazione immediata.
              Ne consegue che ora, anche su detti tratti stradali, le infrazioni all’art. 142 del C.d.S. (superamento limiti velocit&#224 devono essere contestate immediatamente e, se tale contestazione non può aver luogo, deve esserne adeguatamente esplicitata la motivazione, ai sensi dell’art. 201 comma 1 bis del suddetto codice.
              Il Comune di Civita d’Antino, citato nell’intervento del Sindaco di San Vincenzo Valle Roveto, non è interessato dagli effetti prodotti dal decreto del Prefetto Cozzani, in quanto nello stesso Comune si procedeva, e si procede, all’ accertamento delle violazioni al codice della strada senza contestazione immediata, sulla scorta di motivazioni che gli agenti verbalizzanti del Comune in questione evidenziavano e continuano ad evidenziare, come previsto peraltro dalla normativa vigente, e sulla quale giustezza, di volta in volta in caso di ricorso, si pronunciano il Prefetto o il Giudice di Pace.
              L’utilizzo di detta apparecchiatura, nel territorio del Comune di Civita d’Antino, è comunque oggetto al momento di valutazioni di merito generale, che il Prefetto sta attentamente esaminando, soprattutto a seguito dei numerosi esposti, anche istituzionali, pervenuti.
              Per ciò che concerne, invece, l’osservazione espressa dal Sindaco di Montereale, questa Prefettura ha semplicemente diffuso l’elenco delle strade, e dei Comuni dove le stesse ricadono, sulle quali era possibile accertare infrazioni senza obbligo di contestazione immediata, non entrando ovviamente nel merito dell’effettivo utilizzo, o dell’esistenza, di apparecchiature autovelox o similari in dotazione ai rispettivi Corpi di Polizia Municipale.
              " successo nella mia città devo solo vedere se applicabile come zona e come muovermi...e ovviamente se mi riguarda

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                #8
                Originally posted by doc67 View Post
                qualcuno sa indicarmi , anche su internet un modello per fare un ricorso per auvelox?
                nello specifico il velomatic 512 o anche generico, grazie
                Originally posted by libero View Post
                cavoli ma ? cos? infallibile?
                Allora io ho preparato un ricorso basato su velomatic 512 ma non dispongo del testo del ricorso perch? ho dato delle direttive ad un avvocato che poi si ? occupato di tutto.
                Impostare un ricorso sull'Autovelox ? un cazzat@ ... si perde in partenza ... l'unico caso in cui si pu? mettere in discussione il tutto riguarda l'omologazione ministeriale ... e il velomatic ha omologazione del 1989 ...
                Ricordo inoltre che non ? pi? obbligatorio sottoporre gli autovelox a taratura SIT ...
                La cassazione ? l'apice della piramide gerarchica (sopra il prefetto quindi) e da recenti sentenze ha sancito che non ? pi? obbligatoria la contestazione immediata in paese ... il velomatic consentirebbe la contestazione immediata perch? in caso di infrazione la velocit? si ferma sul display per pochi secondi.
                Nelle strade extraurbane gli agenti possono NON contestare immediatamente solo nei punti individuati da decreto prefettizio.

                C'? a dire il vero un giochino che si pu? fare ... se eri dalla parte opposta della strada ... il velomatic necessita di un accessorio che si chiama "2F" per il quale ? prevista la relativa omolgazione ministeriale del 96 ...

                Poi ci sono tante altre cose da dire ... dovresti postare il verbale occultando tua targa e nome e cognome, nome cognome degli agenti ... per capire dove puoi intervenire.

                Lamps

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                  #9
                  fabià...ho letto il tuo verbale e dal punto di vista formale è scritto bene, dato che è informatizzato....io ti consiglio di dare una spulciata a questi siti

                  http://www.legalefacile.it/
                  www.strademulte.it/forum (qui fai un pò di ricerche sul forum.. )

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                    #10
                    grazie nico, ho mandato una email a uno dei siti e mi hanno risposto che posso fare ricordo con loro e di solito per ricordi con il velomatic c'è una buona possibilità di vittoria, ma ovviamente non garantiscono e devo pagare 39€...non so che fare

                    mi rompe che il limite su uno stradone dritto per dritto per 7/8 km e larga è di 50km/h e la multa contesta i 64km/h

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                    • Font Size
                      #11
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                        #12
                        Originally posted by doc67 View Post
                        grazie nico, ho mandato una email a uno dei siti e mi hanno risposto che posso fare ricordo con loro e di solito per ricordi con il velomatic c'? una buona possibilit? di vittoria, ma ovviamente non garantiscono e devo pagare 39?...non so che fare

                        mi rompe che il limite su uno stradone dritto per dritto per 7/8 km e larga ? di 50km/h e la multa contesta i 64km/h
                        Ma scusa ... ripeto ... dire di impostare un ricorso su un autovelox ? una minchiata se il suddetto (come nel caso del velomatic) ha omologazione ministeriale e se i vigili erano visibili
                        Comunque i giudici di pace sono imprevedibili quindi ... bh? prova ... certo che chi ti risponde che col velomatic ci sono buone possibilit? ... mah ... ripeto basare il ricorso sul solo strumento non ha senso ...
                        Comunque dei due siti ti consiglio l'opzione strademulte ... preparano parecchi ricorsi e hanno un sacco di esperienza, almeno IMHO

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                          #13
                          veramente erano assolutamente invisibili...altro che

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                          • Font Size
                            #14
                            ragazzi leggendo nel secondo forum indicato da neeko leggo questo perchè con limite dei 50 c'è l'obbligo dlla contestazione immediata vi risulta?
                            Last edited by doc67; 08-12-08, 20:48.

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                            • Font Size
                              #15
                              Originally posted by doc67 View Post
                              veramente erano assolutamente invisibili...altro che
                              Questo ? motivo di contestazione!! ma con l'evidenza di prove fotografiche

                              Originally posted by doc67 View Post
                              ragazzi leggendo nel secondo forum indicato da neeko leggo questo perch? con limite dei 50 c'? l'obbligo dlla contestazione immediata vi risulta?
                              Doc ... rispondo per un ultima volta perch? vedo che non dai peso a ci? che dico ... mi quoto ...

                              Originally posted by buzzy84 View Post
                              La cassazione ? l'apice della piramide gerarchica (sopra il prefetto quindi) e da recenti sentenze ha sancito che non ? pi? obbligatoria la contestazione immediata in strade urbane ...
                              Tanto per farti vedere che non parlo al vento

                              Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 21 giugno 2007, n. 14566 - (10165)

                              Circolazione stradale,autovelox,taratura, non necessit?,omologazione

                              "pur in presenza della sua omologazione, reputando quest'ultima inefficace in quanto precedente alle innovazioni legislative in materia e perche' non sottoposta a taratura e verifica, reputando priva di effetti quella eseguita. "

                              REPUBBLICA ITALIANA

                              IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                              LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

                              SEZIONE SECONDA CIVILE

                              Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

                              Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente

                              Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere

                              Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere

                              Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere

                              Dott. BERTUZZI Mario - rel. Consigliere

                              ha pronunciato la seguente:

                              SENTENZA

                              sul ricorso proposto da:

                              COMUNE DI CORIGLIANO CALABRO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE XXI APRILE n. 11, presso lo studio dell'avv. ROMANO SALVATORE ALBERTO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

                              - ricorrente -

                              contro

                              CA. CO.;

                              - intimato -

                              avverso la sentenza n. 339/05 del Giudice di pace di 2007 CORIGLIANO CALABRO del 30.5.05, depositata il 2071 31/05/05;

                              udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/04/07 dal Consigliere Dott. Mario BERTUZZI;

                              udito per il ricorrente l'Avvocato Romano Salvatore Alberto che si riporta al ricorso;

                              lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARLO DESTRO che ha concluso per il rinvio della trattazione del ricorso alla pubblica udienza;

                              E' presente il P.G. in persona del Dr. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

                              FATTO E DIRITTO

                              Con atto notificato il 3.10.2005, il Comune di Corigliano Calabro ricorre per cassazione avverso la sentenza del giudice di pace di Corigliano Calabro del 31.5.2005, che, in accoglimento del ricorso avanzato da Ca. Co., aveva annullato (a sanzione amministrativa a questi irrogata per violazione dell'articolo 142 C.d.S., comma 8, (per avere superato il limite di velocita' prescritto), accertata mediante autovelox, ritenendo il verbale di contestazione illegittimo per omessa contestazione immediata dell'infrazione, per omessa segnalazione dell'apparecchiatura di rilevamento automatica della velocita', per illegittimita' del decreto prefettizio che autorizzava, nel tratto di strada interessato, l'uso della predetta apparecchiatura e per recare quest'ultima una omologazione non correlata alle attuali disposizioni di legge e per non essere stata la stessa sottoposta a verifica e taratura.

                              L'intimata non si e' costituita.

                              Attivata procedura ex articolo 375 cod. proc. civ., gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale, che ha concluso per la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

                              Parte ricorrente ha depositato memoria.

                              Il primo motivo di ricorso denunzia "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: Violazione degli articoli 200 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lettera e) e degli articoli 384 e 385 reg. esec.c.d.S.. In subordine: Violazione degli articoli 200 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lettera f). Violazione del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121 articolo 4. Violazione e falsa applicazione della Legge 20 marzo 1865, articolo 5, all. E, e dei principi di diritto in tema di disapplicazione. Violazione del Decreto de Prefetto di Cosenza 8.9.2003, n. 46. Violazione del diritto di difesa e delle norme processuali a tutela del predetto diritto costituzionale. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia".

                              Sostiene parte ricorrente che il giudice di pace ha errato nel ritenere: a) necessaria, nel caso di specie, la contestazione immediata della violazione atteso che, ai sensi dell'articolo 200 C.d.S., essa e' obbligatoria soltanto ove e' possibile e che, comunque, il successivo articolo 201, comma 1 bis espressamente esonera da tale adempimento il caso in cui la violazione limiti di velocita' venga accertata mediante apparecchi di rilevamento gestiti e nella disponibilita' degli organi di polizia clic consentono la determinazione dell'illecito soltanto in un momento successivo; b) dovuta la preventiva informazione sul posizionamento, nel tratto stradale, della relativa apparecchiatura, essendo tale condizione richiesta soltanto per gli accertamenti effettuati con i dispositivi di cui al Decreto Legge n. 121 del 2002 articolo 4; c) illegittimo e quindi disapplicabile il decreto prefettizio che autorizzava l'uso della predetta apparecchiatura, fornendo sul punto motivazione arbitraria e contraddittoria; d) mancante la preventiva informazione, pur ammettendo, con motivazione contraddittoria ed illogica, che essa era presente.

                              il secondo motivo di ricorso denunzia "Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto: Violazione degli articoli 142 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lettera e) dell'articolo 345 reg. esec.c.d.S.. In subordine: Violazione degli articoli 200 e 201 C.d.S. (in particolare comma 1 bis, lettera f). Violazione del Decreto Legge 20 giugno 2002, n. 121 articolo 4. Violazione Decreto Ministeriale LL.PP. n. 2961 del 27 novembre 1989 e Decreto Ministeriale LL.PP. n. 3480 del 19 settembre 1996. Violazione del Decreto Ministeriale LL.PP. 29 ottobre 1997. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia"'.

                              Parte ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso valore probatorio agli accertamenti compiuti con l'apparecchiatura Velomatic 512 in concreto utilizzata, pur in presenza della sua omologazione, reputando quest'ultima inefficace in quanto precedente alle innovazioni legislative in materia e perche' non sottoposta a taratura e verifica, reputando priva di effetti quella eseguita.

                              due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione obiettiva, sono fondati.

                              In relazione all'obbligo di contestazione immediata della violazione, previsto in generale dall'articolo 200 C.d.S., comma 1, va osservato che, nella fattispecie, non e' in discussione la circostanza che l'infrazione sia stata accertata mediante autovelox, il quale consente la determinazione dell'illecito in tempo successivo, e che tale apparecchiatura era gestita direttamente ed era nella disponibilita' degli organi di polizia. Tanto precisato, la pronuncia gravata e' palesemente incorsa nel vizio lamentato di violazione di legge, in quanto non ha considerato che l'articolo 201 C.d.S., comma 1 bis esonera espressamente datale adempimento nei casi in cui la violazione venga accertata, sussistendo le altre condizioni, mediante apparecchi automatici di rilevamento, con l'effetto di rendere pienamente legittima la contestazione differita (ex multis: Cass. nn. 1752, 9924, 10253 e 24355 del 2006). Fondate appaiono altresi' le altre censure.

                              Le affermazioni del giudice di pace in merito alla mancanza della preventiva segnalazione dell'apposizione, nel tratto di strada interessato, della relativa apparecchiatura di rilevamento automatico e circa l'illegittimita' della sua utilizzazione per essere, a sua volta, illegittimo il decreto del Prefetto che ne consentiva l'uso, appaiono infatti errate, atteso che tali adempimenti sono richiesti esclusivamente per i dispositivi previsti dal Decreto Legge n. 121 del 2002 articolo 4 menzionati nella lettera f) dell'articolo 201, comma 1 bis per il cui uso la Legge non richiede le specifiche condizioni previste dalla precedente lettera e), le quali, come si e' detto, non essendo mai state poste in discussione, devono ritenersi sussistenti nella fattispecie.

                              Del tutto erroneo, nonche' contraddicono, e' poi il rilievo secondo cui la omologazione della apparecchiatura sarebbe inefficace in quanto anteriore alta disciplina legislativa che consente la contestazione differita. L'osservazione e' priva di pregio e di rilevanza, non essendo stato allegato che le nuove disposizioni abbiano modificato anche i presupposti tecnici richiesti per il provvedimento di omologazione. In ogni caso, si rileva che l'omologazione si riferisce al tipo e non alla singola apparecchiatura utilizzata (Cass. n. 5889 dei 2004).

                              Infondata e', infine, l'argomentazione circa l'inaffidabilita' del dispositivo utilizzato per mancanza di taratura e di revisione, dal momento che nessuno disposizione normativa impone la taratura periodica o prima dell'uso delle apparecchiature di rilevazione automatica della velocita'.
                              Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha anzi affermato che, una volta riscontrata l'omologazione, l'efficacia probatoria dell'apparecchiatura opera fino a quando venga accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, istallazione o funzionamento del dispositivo (Cass. n. 10212 del 2005).

                              Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata; sussistendone le condizioni. a causa e' decisa nel merito e l'opposizione rigettata.

                              Le spese di giudizio, limitate al grado di legittimita', essendosi l'Amministrazione opposta difesa in primo grado tramite proprio funzionario, seguono la soccombenza.

                              P.Q.M.

                              accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da Ca. Co., che condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 di cui euro 400,00 per onorari, oltre accessori.

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