1.15 ? ancora nella norma.... L'ultima volta che han inculato un amico (che non ha soffiato) volevano far guidare gli altri... eravan tutti oltre il 3.... Ma se non si soffiava uno partiva con l'auto....
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ADDIO A 10 PUNTI...
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io sapevo che possono farti l'etilometro solo se hai comportamenti che possono far pensare ad una tua ubriachezza...poi ripeto vorrei sapere cosa succederebbe in caso di rifiuto, tipo se non voglio perch? mi sembra che il poliziotto ce l'abbia con me e ho paura degli aghi...quando arrivo davanti al giudice ? tardi per l'etilometro e se gli dico che ero sobrio il poliziotto cheprove ha?mica puo' costringermi a fare qualcosa e non credo ci sia una legge se mi rifiuto di farlo tutt'al piu' potrei rischiare una multa...ma la patente salvaboh voi che dite?
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Originally posted by doc67io sapevo che possono farti l'etilometro solo se hai comportamenti che possono far pensare ad una tua ubriachezza...poi ripeto vorrei sapere cosa succederebbe in caso di rifiuto, tipo se non voglio perch? mi sembra che il poliziotto ce l'abbia con me e ho paura degli aghi...quando arrivo davanti al giudice ? tardi per l'etilometro e se gli dico che ero sobrio il poliziotto cheprove ha?mica puo' costringermi a fare qualcosa e non credo ci sia una legge se mi rifiuto di farlo tutt'al piu' potrei rischiare una multa...ma la patente salvaboh voi che dite?
Comunque se hai bevuto da poco (in maniera moderata ovviamente) e credi di esser fuori meglio il prelievo....
Alla peggio mantieni il piede sul gascome facevano quando provavo a fermarli io
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Originally posted by doc67io sapevo che possono farti l'etilometro solo se hai comportamenti che possono far pensare ad una tua ubriachezza...poi ripeto vorrei sapere cosa succederebbe in caso di rifiuto, tipo se non voglio perch? mi sembra che il poliziotto ce l'abbia con me e ho paura degli aghi...quando arrivo davanti al giudice ? tardi per l'etilometro e se gli dico che ero sobrio il poliziotto cheprove ha?mica puo' costringermi a fare qualcosa e non credo ci sia una legge se mi rifiuto di farlo tutt'al piu' potrei rischiare una multa...ma la patente salvaboh voi che dite?
ART 186
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 186. Guida sotto l'influenza dell'alcool. (1)
1. ? vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque guida in stato di ebbrezza ? punito, ove il fatto non costituisca pi? grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032. Per l'irrogazione della pena ? competente il tribunale. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie pi? violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione ? commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna ? disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, pu? essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla pi? vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrit? fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il pi? vicino ufficio o comando, hanno la facolt? di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato ? considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente ? punito, salvo che il fatto costituisca pi? grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto pu? disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
DALL'EVIDENZIAZIONE IN NERETTO SI EVINCE CHE SE TI SOTTOPONI AL CONTROLLO PU? ESSERE CHE TI DICE BENE...SE NON LO FAI TI APPLICANO L'ARTICOLO DIRETTAMENTE PUNTO E BASTA!
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ahahahah lo sapevo che intervenivi ahahahhaha
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente ? punito, salvo che il fatto costituisca pi? grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto pu? disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
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Originally posted by doc67ahahahah lo sapevo che intervenivi ahahahhaha
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente ? punito, salvo che il fatto costituisca pi? grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto pu? disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
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Originally posted by neeko72Originally posted by doc67ahahahah lo sapevo che intervenivi ahahahhaha
7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente ? punito, salvo che il fatto costituisca pi? grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto pu? disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
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Originally posted by DevilmanOriginally posted by neeko72Originally posted by doc67ahahahah lo sapevo che intervenivi ahahahhaha
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8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto pu? disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
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7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente ? punito, salvo che il fatto costituisca pi? grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto pu? disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.
9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.
PS- da domani inizio a festeggiare il mio compleannoquindi auto a casa
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