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sono certo che voi saprete rispondermi...

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    #1

    sono certo che voi saprete rispondermi...

    dovrei andare dal giudice di pace x contestare una multa...ok...fin qui tutto bene...ma questo benedetto tizio...dove lo trovo????????in tribunale???????????dove???????????????vi prego aiutatemi...

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    #2
    certo o se non ? li trovi di sicuro indicazioni per l'aula dove sar? la tua udienza. Magari ti hanno mandato a casa una lettera di convocazione ed ? scritto li dove devi recarti, il giorno e l'ora.

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      #3
      forza ragazzi....ho bisogno d voi...........rispondetemi vi prego....

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        #4
        Re: sono certo che voi saprete rispondermi...

        Originally posted by iceman
        dovrei andare dal giudice di pace x contestare una multa...ok...fin qui tutto bene...ma questo benedetto tizio...dove lo trovo????????in tribunale???????????dove???????????????vi prego aiutatemi...
        vai alla sede locale della Pretura e chiedi informazioni di solito sta li

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          #5
          spiegati meglio: a che punto della procedura sei? devi presentare il ricorso? lo hai gi? presentato e devi andare all'udienza? e soprattutto che importo contesti? tieni presente che davati al giudice di pace puoi anche andare senza un legale ma spesso ? meglio se te ne porti dietro uno...

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            #6
            devo ancora presentare il ricorso

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              #7
              Originally posted by iceman
              devo ancora presentare il ricorso
              se non sei sicuro di dimostrare che avevi ragione meglio che lasci perdere.... se ? per un verbale con telelaser... ancora peggio, rischi di pagare il doppio perche appena presenti ricorso devi versare il doppio della cifra

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                #8
                io ho contestato una multa sicuramente ingiusta ma per farlo, era in un altra provincia, mi sono rivolto all Aua www.aua.it....80 euro per associarsi e poi fanno tutto loro, inoltre se gli mandi una e-mail e gli spieghi i fatti ti danno anche un parere e ti dicono se perdi tempo e soldi o no....una mail non costa niente

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                  #9
                  Originally posted by stecca975
                  Originally posted by iceman
                  devo ancora presentare il ricorso
                  se non sei sicuro di dimostrare che avevi ragione meglio che lasci perdere.... se ? per un verbale con telelaser... ancora peggio, rischi di pagare il doppio perche appena presenti ricorso devi versare il doppio della cifra
                  Mi pare che abbiano tolto sta cosa....

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                    #10
                    RICORSO AL GIUDICE DI PACE CONTRO LE MULTE AL CODICE DELLA STRADA

                    Al Giudice di Pace dell?Ufficio di???


                    RICORRE

                    Il sig. _________, nato a ________ il ______ e residente a _______ cap______ via ________ n.__ tel ________ E-mail ___________

                    AVVERSO

                    L'accertamento di violazione dell'art. ......("Codice della Strada") eseguito dalla .............. notificato il??. e che si allega in copia

                    Premesso che

                    1. Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe .....( i vigili, la polizia di Stato ecc) contestano le violazioni che avrebbero accertato a mezzo ...........................(telelaser, direttamente , autovelox ..)
                    2. Tale accertamento non e' stato contestato immediatamente al conducente ed effettivo trasgressore, ma e' stato comunicato soltanto in data ________ all'odierno ricorrente, proprietario del veicolo e co-obbligato in solido, con notifica a mezzo posta del relativo verbale (nota specifica 1).
                    3. Che i verbalizzanti quindi non hanno provveduto all'identificazione del conducente
                    4. Che non e' stato concesso al ricorrente il termine di 30 gg per indicare il conducente (nel caso invece sia stato dato il termine, scrivere: che il ricorrente ritiene incostituzionale la norma che impone di fornire le generalita' del trasgressore e che prevede l?applicazione delle sanzioni accessorie al proprietario in caso di mancata identificazione del trasgressore)
                    5. Che i verbalizzanti nell'atto notificato non hanno esplicitato in modo dettagliato le modalita' per ricorrere e in particolare non hanno indicato il Giudice di Pace competente per territorio in considerazione delle difficolta' che trova l'automobilista ad individuare l'autorita' competente a decidere il ricorso
                    6. Che l'atto di accertamento e' inoltre da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto
                    (nota specifica 2)

                    Tutto cio' premesso,

                    considerato e ritenuto che ogni numero della premessa motiva la nullita' e/o l?annullabilita? dell'accertamento, sottolineato in diritto: nel caso di specie i verbalizzati non erano esonerati dalla contestazione immediata (nota specifica 3) ne' hanno addotto validi motivi e comunque ritiene il ricorrente che l'art. 201 sia viziato di incostituzionalita', su cui si richiede al Giudice di Pace di voler sollevare la relativa eccezione innanzi alla Corte Costituzionale (nota specifica 4);

                    Per quanto sopra

                    Chiede

                    All?Illustrissimo Signor Giudice di Pace, PREVIA emissione di Ordinanza di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie (nota 5) di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato.

                    Luogo e data

                    Firma


                    NOTE

                    Note generali
                    - Scegliere solo le voci interessate al proprio caso.
                    - Il ricorso deve essere presentato entro 60 gg dalla notifica, all?ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e? avvenuto, in triplice copia. E? possibile presentare il ricorso anche a mezzo raccomandata a/r. Occorrera? pero?, in ogni caso, presenziare alle udienze, pena l?archiviazione. Inoltre, il procedimento dovra? comunque essere registrato.
                    - E? possibile presentare il ricorso, oltre che nei casi di specie, anche avverso l?ordinanza ingiunzione prefettizia. Sia in caso di rigetto nel merito, che per contestare il mancato rispetto dei termini di emissione del ricorso da parte del Prefetto (150-180 gg a seconda del caso) e di notifica susseguente dell?ordinanza ?150 gg.
                    - La predetta bozza puo? essere utilizzata come modello anche in caso di ricorso al Prefetto, nel caso in cui sia impossibile gestire un procedimento di persona. Il ricorso al Prefetto lo si consiglia solo nei casi di manifesta ovvieta? del vizio.
                    - E? possibile presentare ricorso al giudice di pace anche avverso una cartella esattoriale (atto successivo all?emissione del verbale, ma solo ed esclusivamente in caso di vizi formali, relativi sia all?emissione della cartella stessa che alla notifica del precedente verbale; se non vi fossero irregolarita?, non e? invece possibile opporsi nel merito, avendo omesso la contestazione del verbale). In questo caso, in luogo di ?verbale? occorrera? ovviamente parlare di ?cartella?.

                    Note specifiche

                    nota 1
                    applicabile in caso l?accertamento sia avvenuto su una strada che espressamente non consentiva l?omissione del fermo a fronte di decreto prefettizio.

                    nota 2
                    inserire tutti i possibili motivi di nullita', ad esempio:
                    - trascrizione errata dei dati anagrafici del proprietario o del veicolo (targa, colore)
                    - mancanza o errore della norma violata
                    - mancanza dei dati di chi ha accertato la contravvenzione (agente) o verbale non firmato
                    - mancanza o errore del giorno ed ora o del luogo dell'infrazione
                    - errati dati anagrafici del proprietario dell'auto (dipende dalle circostanze)
                    - errore nella lettura della targa e/o mancanza corrispondenza col tipo e caratteristiche dell'auto
                    - notifica dopo 150 giorni dall?identificazione del trasgressore
                    - assenza di indicazioni circa l'infrazione commessa (es. cartello di divieto di sosta, cartello limite di velocita' e suo posizionamento e relativo cartello di fine limitazione o prescrizione ?tenendo presente che ci sono circolari ministeriali che consentono un piu? ampio margine per gli avvisi; ad esempio e? ritenuto sufficiente che vi siano avvisi anche radiofonici)
                    - mancanza del segnale
                    - omissione dell?indicazione della relativa ordinanza (ex art. 45 CdS e 77 Reg. CdS)
                    - fatto svoltosi diversamente da come descritto dai verbalizzanti (solo in caso sia possibile sostenere l?errore od il falso da parte degli agenti, con PROVE CERTE ED INCONFUTABILI)
                    - non e' indicata l'altezza del km e il luogo preciso della commessa violazione
                    - mancata e inadeguata indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (art 201)

                    nota 3
                    salvo il caso in cui non vi fosse un decreto prefettizio che espressamente consentiva l?omissione del fermo, e ricordando che ci sono circolari e sentenze che espressamente ritengono legittima l?omissione del fermo immediato, in tutti quei casi in cui non sia ritenuto possibile effettuare un fermo in piena sicurezza; inoltre, si ricorda l?esclusione dal fermo immediato per i casi individuati con artt. 384 e 385 Reg. CdS.

                    nota 4
                    se manca l?identificazione al momento dell?infrazione, per quanto attiene le sanzioni accessorie, non pecuniarie.

                    nota 5
                    indicare qui eventuale sospensione della patente

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                      #11
                      GRANDE LA TOGA!!!!
                      PROFE???SCIONAL!!!

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