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E' arrivato il velox di Mantova...

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    #31
    e poi non pigliatemi per i fondelli quando dico che le mie targhe non sono + pulitissime.....

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      #32
      Originally posted by neeko72
      Originally posted by mito22
      Oh mer**...
      allora....l'unica cosa di cui devi accertarti ? la seguente:

      devi chiedere se, per l'applicabilit? della famosa sentenza della corte costituzionale che ha decretato incostituzionale la sottrazione dei punti a guidatore anonimo, vale la data in cui ? stata commessa l'infrazione o quella in cui ? stata recapitata la multa(timbro postale)...
      A chi posso chiedere... spanny sai qualcosa?

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        #33
        Ti ho gi? scritto che non ? ancora in vigore la legge del "non so chi guidava, pago la penale", per il resto messaggiami in privato, una sentenza di un giudice di pace di canicatt? ha valore meno di zero.

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          #34
          Originally posted by Spanny
          Ti ho gi? scritto che non ? ancora in vigore la legge del "non so chi guidava, pago la penale", per il resto messaggiami in privato, una sentenza di un giudice di pace di canicatt? ha valore meno di zero.
          SPAN?...io non vojo insegnatte il mestiere a te....ma dal momento che una sentenza della cassazione viene depositata in cancelleria questa ? definitiva ed ufficiale...e non passibile di ripensamenti!

          e che sia o meno gi? attiva non toglie nulla al fatto che se davide deve andare a dire chi guidava, e dice che non lo sa, i punti non glieli tolgono...PUNTO!....

          questa ? GIURISPRUDENZA...

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            #35
            Nekko, se sei de coccio io nun ce posso f? gnente, NON E' ANCORA APPLICABILE, se vuoi sentirtelo dire da altri chiama qualsiasi comando di polizia. Ossign?r che du palle.

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              #36
              Originally posted by Spanny
              Nekko, se sei de coccio io nun ce posso f? gnente, NON E' ANCORA APPLICABILE, se vuoi sentirtelo dire da altri chiama qualsiasi comando di polizia. Ossign?r che du palle.

              secondo me ti devi informare meglio...ma di brutto...
              N. 300/A/1/41236/109/16/1 Roma, 4 febbraio 2005

              OGGETTO: Sentenza della Corte Costituzionale n 27/2005 ? Illegittimit? costituzionale parziale del comma 2, dell?articolo 126 bis C.d.S - Disposizioni correttive per l?applicazione della disciplina della patente a punti.

              ? ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
              ? AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
              ? ALLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
              ? AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
              ? AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE LORO SEDI
              e, per conoscenza,
              ? AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
              ? AI COMMISSARIATI DI GOVERNO

              PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO
              ? ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D?AOSTA AOSTA
              ? ALLE DIREZIONI INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI
              ? AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

              Dipartimento dei Trasporti Terrestri ROMA
              ? AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
              Dipartimento per l?Amministrazione Penitenziaria ROMA
              ? AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
              Corpo Forestale dello Stato ROMA
              ? AL COMANDO GENERALE
              DELL?ARMA DEI CARABINIERI ROMA
              ? AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA
              - AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA STRADALE CESENA

              1. Premessa

              La sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 12-24 gennaio 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ? I Serie Speciale ? Corte Costituzionale, n. 4 del 26 gennaio 2005, ha dichiarato la parziale illegittimit? dell?articolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada.

              Nello specifico la Corte ha dichiarato l?illegittimit? del comma 2, dell?art. 126-bis del Codice della Strada, nella parte in cui dispone che: <<nel caso di mancata identificazione di questi (ndr cio? del conducente), la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all?organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione>>,
              anzich? <<nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all?organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione>>.

              La sentenza, che spiega i suoi effetti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta, come si ? detto, il 26 gennaio 2005, elimina, in altri termini, la possibilit? di decurtazione dei punti nei confronti dell?obbligato in solido a cui il verbale sia stato notificato quando non ? identificato il conducente.
              A corollario della decisione, la Corte ha peraltro affermato, al punto 10 delle motivazioni alla citata sentenza, che <<l'accoglimento della questione di legittimit? costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180, comma 8, C.d.S.>>

              L?obbligato in solido, perci?, ? sempre tenuto a fornire le generalit? del conducente al momento della commessa violazione, incorrendo nelle sanzioni previste dall?art 180, comma 8 C.d.S. se non vi provvede nei termini stabiliti.
              In altri termini, la Corte, nel definire l?ambito di applicazione del citato comma 2 dell?articolo 126 bis, ha, in definitiva, considerato la persona fisica, intestataria di un veicolo con cui ? stata commessa una violazione, soggetta al medesimo obbligo del legale rappresentante della persona giuridica proprietaria di un veicolo.


              2. Effetti della sentenza sulla procedura di applicazione della patente a punti

              Per effetto della dichiarazione di incostituzionalit? della norma e della predetta interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale ed al fine di garantire il corretto funzionamento del meccanismo della patente a punti, si rende necessario apportare i seguenti correttivi alla procedura gi? in essere:

              a) in tutti i verbali notificati a partire dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, se il conducente non ? stato identificato, al proprietario del veicolo ovvero al locatario, all?usufruttuario, all?acquirente con patto di riservato dominio, deve essere richiesto di fornire, all?organo di polizia che procede, entro 30 giorni, le generalit? della persona che era alla guida al momento del fatto;

              b) a partire dalla stessa data, in tutti i verbali notificati all?obbligato in solido, deve essere precisato che, se i dati non vengono forniti entro 30 giorni, verr? notificato un altro verbale, con cui si applicher? a suo carico la sanzione prevista dall?art 180, comma 8, C.d.S (pagamento di una somma da euro 357 a euro 1433).


              c) come gi? previsto per il legale rappresentante della persona giuridica, la sanzione di cui al comma 8, dell?art 180 C.d.S si applica a carico della persona fisica responsabile in solido anche nel caso in cui fornisca all?organo di polizia indicazioni che, comunque, non consentano di risalire all?identit? della persona che si trovava alla guida al momento della commessa violazione.


              3. Effetti della sentenza sulle procedure pendenti relative ad illeciti gi? accertati

              Dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, gli effetti della citata sentenza si estendono a tutti i verbali di contestazione di illeciti amministrativi per i quali non ? ancora stata effettuata la comunicazione all?Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

              Per tutti questi procedimenti, perci?, dalla data di pubblicazione della citata sentenza, non dovranno pi? essere effettuate le comunicazioni relative alle violazioni per le quali il conducente non sia stato compiutamente identificato.

              Per quanto riguarda, invece, gli effetti della sentenza sui provvedimenti di decurtazione gi? registrati nell?Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida di cui all?art. 226, comma 10, C.d.S. ovvero gi? comunicati agli interessati, sono in corso valutazioni congiunte con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per definire le procedure operative necessarie a dare attuazione alla sentenza, sulla base dei cui esiti si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni, appena possibile.


              4. Modifiche alle direttive gi? impartite

              Alla luce delle considerazioni sopraesposte, devono essere apportate le seguenti modifiche alle direttive gi? impartite da questo Dipartimento con le note n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003 e n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004.


              4.1 Modifiche alla circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003

              Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il punto 3 ? sostituito dal seguente:

              "3. Soggetti a cui si applica la decurtazione

              La decurtazione interessa il conducente quando ? identificato al momento della contestazione. Quando questi, invece, non ? identificato, il proprietario del veicolo, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, deve fornire le generalit? di chi era effettivamente alla guida.

              Quando il veicolo non ? intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica, l?obbligo di indicare chi era effettivamente alla guida al momento dell?accertamento spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato.

              Nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della persona giuridica ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente, non si applica la decurtazione di punteggio nei suoi confronti. Tuttavia, in questi casi, l?art. 126-bis C.d.S impone all?organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato, di procedere all?applicazione delle sanzioni dell?articolo 180, comma 8, C.d.S."

              Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il quarto paragrafo del punto 4 ? sostituito dal seguente:

              "Per l?art. 126-bis, comma 2, C.d.S, la sottrazione dei punti non ? possibile quando il conducente, quale responsabile della violazione, non sia stato identificato. In questi casi, il verbale di contestazione verr? notificato al proprietario del veicolo, in qualit? di obbligato in solido ai sensi dell?articolo 196 C.d.S, con l?invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione, l?identit? del conducente, al quale il verbale di contestazione sar? successivamente notificato. Nel verbale notificato al proprietario pu? essere utilizzata la seguente dizione: "La violazione dell?art. ..... C.d.S determina la decurtazione di n. .... punti. Entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale, la S.V. ? invitata a fornire le generalit? ed il numero di patente della persona che, al momento della violazione di cui sopra, si trovava alla guida con l?avvertenza che, ove non fornisse tali dati, ai sensi dell?art. 126-bis, comma 2, saranno applicate a suo carico le sanzioni previste dall?art. 180, comma 8, C.d.S.".


              Nella nota n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12 agosto 2003, il quinto paragrafo del punto 4 ? sostituito dal seguente:

              "Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e comporti il raddoppio del punteggio come specificato dal precedente punto 3, nel verbale di contestazione sar? riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione gi? raddoppiato aggiungendo: "La decurtazione prevista per ciascuna violazione ? stata raddoppiata perch? la S.V. ? munita di patente da meno di 3 anni".


              4.2 Modifiche alla circolare n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004.

              Nella nota n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004, il primo paragrafo del punto 2 ? sostituito dal seguente:

              " Come indicato al punto 3 della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 e secondo le disposizioni del comma 2, dell?art. 126-bis, C.d.S, come risulta riformulato per effetto della sentenza dalla Corte Costituzionale n. 27/2005 del 12-24 gennaio 2005, nel caso in cui il conducente non sia stato identificato al momento dell?accertamento dell?illecito, la decurtazione di punteggio non viene attribuita al proprietario del veicolo ma questi, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, ha l?obbligo di comunicare chi era effettivamente alla guida del mezzo al momento dell?accertamento."

              Il testo coordinato delle richiamate note sar? disponibile, quanto prima, anche nel sito internet della Polizia di Stato all?indirizzo www. poliziadistato.it.


              Gli Uffici Territoriali del Governo, che leggono per conoscenza, sono pregati di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.



              per il Capo della Polizia
              Firmato (Piscitelli)

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                #37
                Ancora.... se non la vuoi cap? non te la posso infil?, c'hai raggione Nekko, ok?

                Dav, Non ? cos? fidati di uno che ci lavora e non legge solo nei siti internet.

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                  #38
                  Originally posted by Spanny
                  Ancora.... se non la vuoi cap? non te la posso infil?, c'hai raggione Nekko, ok?

                  Dav, Non ? cos? fidati di uno che ci lavora e non legge solo nei siti internet.
                  vabb?....allora c'hai ragione te....

                  ps: questo non l'ha scritto l'utente di un forum....? una circolare del ministero dell'interno...

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                    #39
                    Ritieniti fortunato che sono 35 i km/h e non 41....

                    Beccato anch' io marted? 143 euri di multa e 2 punti. Erano passati un anno e mezzo dall' ultima infrazione ora mi tocca ricominciare da capo.

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                      #40
                      Mi dispiace

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                        #41
                        qua ci stanno 500? che ti aspettano...sai per cosa!

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                          #42
                          Originally posted by Mangus
                          ma.....mantova quando ?!?!
                          Quoto Mangus...
                          Quando per capodanno???

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                            #43
                            Azzarola!!!

                            Dai speriamo che non sia un salasso!!!

                            Maledetti velox!!

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                            • Font Size
                              #44
                              oh Davide ... santo cielo ... ma no, non salti niente, stai tranquillo ... non sono i soldi, ma i punti che mi preoccupano ... gi? ne hai pochi, con una multa cos? ... quanti te ne resterebbero eventualmente?

                              dovrai farti trasportare come i vecchietti!!!

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