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Secondo voi faccio bene se....

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    #31
    Non solo a Roma blindano...

    Io cmq sono per la moto originale... gi? rompono le scatole cos?...figuriamoci se gli diamo anche degli ulteriori appigli!!! ... ...

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      #32
      Originally posted by Lady
      Non solo a Roma blindano...

      Io cmq sono per la moto originale... gi? rompono le scatole cos?...figuriamoci se gli diamo anche degli ulteriori appigli!!! ... ...
      Si ok!... son daccordo per? un finale che non f? casino e due specchietti solo un p? pi? piccoli non capisco perch? ti debbano levare il libretto e farti un totale di quasi 500 euro di verbale!!!...
      E pensare che ho anche il portatarga e le frecce originali proprio per non aver rotture di balls!!!...

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        #33
        tira dritto :d

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          #34
          Originally posted by Everluk
          Originally posted by speed01
          se lo togli vengo a prenderti a mazzate
          Lo s? speed ma a Roma ? impossibile oramai... io parlo di statali non di centro citta!!!... l? in moto non ci vado...
          Bhe...prima ti devono fermare per?.....e con l'R1 non ? ke sia cos? facile...

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            #35
            ragazzi non scappate..ci fottono tutti cos?

            everluck..se ci fregano con specchietti e scarico tanto vale averli omologati e con relativa certificazione del costruttore.

            Se ti dicono qualcosa..la solita frase sul verbale dove prativcamente li metti nella merda :d

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              #36
              io postai una bibbia di cosa scrivere in caso di multa per scarichi non omologati ce ne ho una copia sotto la sella della moto
              se vuoi lunedi mattina te la posto

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                #37
                Originally posted by speed01
                io postai una bibbia di cosa scrivere in caso di multa per scarichi non omologati ce ne ho una copia sotto la sella della moto
                se vuoi lunedi mattina te la posto
                passa pure..

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                  #38
                  ok lunedi posto se ce l'ho sul pc lo scrivo subito

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                    #39
                    speed..se lo fai me la salvo e ti ringrazio tantissimo.

                    GRAZIE!

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                      #40
                      Potrebbe essere moooolto utile a tutti:

                      Per fare un controllo rumoroso devono essere dotati di
                      fonometro e la prova deve essere effettuata allo stesso numero di
                      giri riportato sul libretto con il fonomentro posto a 50cm. e a 45
                      gradi dal tubo di scarico, ovviamente qualsiasi rumore di fondo pu?
                      modificare la lettura e quindi resta una cosa opinabile.
                      Resta il fatto che se vogliono multare lo possono fare comunque
                      anche se siete in regola, a questo proposito vi allego una copia
                      del "decalogo" che da qualche tempo inseriamo negli scarichi
                      omologati ( GPR )e precisamente il cosa fare se vogliono comunque
                      multare.

                      -----------------
                      Al momento della multa vi chiederanno di firmarla e se volete far
                      scrivere qualche cosa nelle note, la vostra risposta sar? SI da quel
                      momento dovrete far scrivere le seguenti note:
                      1- Lo scarico riporta l'omologazione e3 ben visibile sul corpo del
                      silenziatore
                      2- Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della
                      casa produttrice.
                      3- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che
                      attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell'originale e
                      quindi sono in regola a tutti gli effetti (Circolare DC IV B /03
                      1997 del 24/11/1997).
                      4- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in
                      cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere
                      all'aggiornamento della carta di circolazione.
                      5- Se vogliono multarvi con l'art.78 far presente che l'articolo di
                      riferimento ? il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei
                      dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72.
                      6- Se la sanzione si riferisce all'art. 78 e prevede anche il ritiro
                      del libretto far presente che l'art.72 comma 13 prevede la sanzione
                      amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si
                      circoli addirittura senza il silenziatore.
                      -------------------------
                      Ammesso che chi multa non cambi idea gi? al punto 3 con tutte queste
                      note riportare sulla multa l'eventuale ricorso ? uan passeggiata
                      anche con uno scarico racing.
                      -------------------------

                      Stampatevelo e portavelo dietro

                      Fate vobis...

                      Articoli di legge completi e riflessioni

                      Questo ? pi? meno che si deduce leggendo MOLTO attentamente gli art.
                      71, 72. 78 del Codice della Strada con i rispettivi regolamenti di
                      attuazione.

                      Ok partiamo dall' inizio e cio? dall' Art. 71
                      intitolato "Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a
                      motore e loro rimorchi".
                      Leggendo il primo comma si trova scritto:
                      "1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli
                      a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della
                      sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni
                      tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette
                      ad accertamento e sono indicate nel regolamento."
                      Questo comma ? quello che pi? ci riguarda dell' art. 71, in quanto
                      dice apertamente che ogni veicolo , quindi anche la moto, deve avere
                      carattaristiche costruttive e funzionali conformi ad un certo
                      regolamento,. Pertanto anche modificando un semplice specchietto si
                      alterano le "carattaristiche costruttive e funzionali" della nostra
                      moto, rischiando , in caso di constrollo, una possibile multa. Questo
                      concetto ? chiaramente esposto nel comma n?6 dello stesso articolo
                      che ora vado ad enunciare:
                      6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non
                      conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento ? soggetto alla
                      sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a
                      euro 275,10 . Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di
                      merci pericolose, la sanzione amministrativa ? da euro 137,55 a euro
                      550,20.
                      Fin qui tutto Ok, si fa per dire perch? se trovi il pulotto fiscale
                      applicando questo comma alla lettera ti pu? multare anche per un
                      semplice specchietto (se non omologato, s' intende).Tale fatto ?
                      maggiormente chiarito la primo comma del Regolamento di Attuazione
                      dell' art.71 che dice:
                      1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli,
                      soggette ad accertamento (quindi soggette a sanzione se non
                      conformi), sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo.
                      Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e
                      della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., stabilisce
                      quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna
                      categoria di veicoli.
                      Passimo all' Art. 72 intitolato "Dispositivi di equipaggiamento dei
                      veicoli a motore e loro rimorchi. "
                      Ebbene questo articolo non ? molto importante in relazione al
                      lecito/nonlecito, ma elenca quello che deve avere ogni veicolo per
                      circolare e sopratutto i documenti da esibire in caso di eventuali
                      omologazioni (es. gancio per roulotte, scarichi non originali),
                      infatti nel comma n? 1 si legge:
                      "1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
                      equipaggiati con:

                      a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
                      dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
                      c) dispositivi di segnalazione acustica;
                      d) dispositivi retrovisori;
                      e) pneumatici o sistemi equivalenti. "
                      Nel comma n? 8 si legge invece:
                      8. I dispositivi (e quindi scarichi non originali, specchietti e robe
                      varie) di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da
                      parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della
                      M.C.T.C., secondo modalit? stabilite con decreti del Ministro dei
                      trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162.
                      Negli stessi decreti ? indicata la documentazione che l'interessato
                      deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
                      e nel comma n? 13 vengono menzionate le senzioni previste per i
                      trasgressori:
                      13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo
                      in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia
                      conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti ?
                      soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
                      euro 68,25 a euro 275,10 .
                      Per quanto ci riguarda questo comma ? importante perch? obbliga i
                      possessori di scarichi omologati a portare sempre sotto la sella il
                      certificato di omologazione per non incorrere in sanzione.
                      Ora arriviamo con l' Art 78 nella zona calda dell Codice della Strada
                      in materia di "Modifiche delle caratteristiche costruttive dei
                      veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione".
                      Questo articolo ? quello pi? importante a livello economico perch? se
                      trasgedito si incorre in sanzioni che vanno da Euro 328 a Euro
                      1.376.55, ma anche quello che ci salva dal ritiro del libretto se
                      montiamo degli SCARICHI RACING (aperti per intenderci e non
                      omologati).
                      Procediamo per gradi e iniziamo con l' analizzare il comma n?1:
                      Comma 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere
                      sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della
                      Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o pi?
                      modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai
                      dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure
                      sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni
                      dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione
                      generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici
                      del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
                      Questo bel comma ci dice che qualsiasi modifica apportata al nostro
                      mezzo deve essere sottoposta a "visita e prova" se non si vuole
                      incappare in multa secondo le tariffe che ho citato nell' art. 71 e
                      72, incluso ovviamente la sostituzione dello scarico oricinale con
                      uno pi? aperto e pi? performante. Passiamo al comma n? 2 che dice:
                      Comma 2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche
                      costruttive e funzionali, nonch? i dispositivi di equipaggiamento che
                      possono essere modificati solo previa presentazione della
                      documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite,
                      altres?, le modalit? per gli accertamenti e l'aggiornamento della
                      carta di circolazione.
                      Qui per la prima volta viene mensionata la carta di circolazione
                      (libretto), in pratica in tale comma viene detto quali sono i
                      dispositivi che "se modificati" obbligano l' aggiornamento del
                      libretto (es. penumatici maggiorati).
                      Occhi aperti e concentrazione a mille perch? ora arriva il bello con
                      il comma n? 3 e n? 4:
                      Comma 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
                      apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di
                      omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure
                      con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito
                      favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un
                      veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
                      che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte
                      visita e prova, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
                      di una somma da euro 328 a euro 1.376,55 .
                      Comma 4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa
                      accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme
                      del capo I, sezione II, del titolo VI.
                      In definitiva si ? soggetti a mega multa da euro 328 a euro 1.376,55
                      e conseguente ritiro del libretto (con altrettanta e conseguente
                      rottura di maroni) se e solo se si apportano delle modifiche che
                      vanno contro quanto scritto nel LIBRETTO o NEL' EVENTUALE CERTIFICATO
                      DI OMOLOGAZIONE. Quindi a mio parere , ripeto a mio parere, se si
                      montano degli scarichi racing e se si incappa nell' agente
                      supermegascassaminchia si incorresolo in una multa che va 68,25 a
                      275.10 Euro, perch? nel libretto non sta scritto che modello di
                      scarichi sono montati.
                      Invece, e qui la dico grossa, chi monta scarichi omologati e toglie
                      il fondello rientra nei commi 3 e 4 in quanto "apporta modifiche alle
                      caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di
                      approvazione " , cosi come coloro che tagliano o modificano il telaio.

                      Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
                      strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
                      495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con
                      le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

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                        #41
                        Originally posted by speed01
                        io postai una bibbia di cosa scrivere in caso di multa per scarichi non omologati ce ne ho una copia sotto la sella della moto
                        se vuoi lunedi mattina te la posto
                        Manda manda!!!... aspetto notizie spammone, ci conto ok?!...

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                          #42
                          gia postata somarone

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                          • Font Size
                            #43
                            Originally posted by speed01
                            Potrebbe essere moooolto utile a tutti:

                            Per fare un controllo rumoroso devono essere dotati di
                            fonometro e la prova deve essere effettuata allo stesso numero di
                            giri riportato sul libretto con il fonomentro posto a 50cm. e a 45
                            gradi dal tubo di scarico, ovviamente qualsiasi rumore di fondo pu?
                            modificare la lettura e quindi resta una cosa opinabile.
                            Resta il fatto che se vogliono multare lo possono fare comunque
                            anche se siete in regola, a questo proposito vi allego una copia
                            del "decalogo" che da qualche tempo inseriamo negli scarichi
                            omologati ( GPR )e precisamente il cosa fare se vogliono comunque
                            multare.

                            -----------------
                            Al momento della multa vi chiederanno di firmarla e se volete far
                            scrivere qualche cosa nelle note, la vostra risposta sar? SI da quel
                            momento dovrete far scrivere le seguenti note:
                            1- Lo scarico riporta l'omologazione e3 ben visibile sul corpo del
                            silenziatore
                            2- Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della
                            casa produttrice.
                            3- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti che
                            attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi dell'originale e
                            quindi sono in regola a tutti gli effetti (Circolare DC IV B /03
                            1997 del 24/11/1997).
                            4- Avete una copia di una circolare del Ministero dei Trasporti in
                            cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere
                            all'aggiornamento della carta di circolazione.
                            5- Se vogliono multarvi con l'art.78 far presente che l'articolo di
                            riferimento ? il 72 in quanto i silenziatori rientrano nei
                            dispositivi specificati nel comma 2 dell'articolo 72.
                            6- Se la sanzione si riferisce all'art. 78 e prevede anche il ritiro
                            del libretto far presente che l'art.72 comma 13 prevede la sanzione
                            amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si
                            circoli addirittura senza il silenziatore.
                            -------------------------
                            Ammesso che chi multa non cambi idea gi? al punto 3 con tutte queste
                            note riportare sulla multa l'eventuale ricorso ? uan passeggiata
                            anche con uno scarico racing.
                            -------------------------

                            Stampatevelo e portavelo dietro

                            Fate vobis...

                            Articoli di legge completi e riflessioni

                            Questo ? pi? meno che si deduce leggendo MOLTO attentamente gli art.
                            71, 72. 78 del Codice della Strada con i rispettivi regolamenti di
                            attuazione.

                            Ok partiamo dall' inizio e cio? dall' Art. 71
                            intitolato "Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a
                            motore e loro rimorchi".
                            Leggendo il primo comma si trova scritto:
                            "1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli
                            a motore e loro rimorchi che interessano sia i vari aspetti della
                            sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da ogni
                            tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette
                            ad accertamento e sono indicate nel regolamento."
                            Questo comma ? quello che pi? ci riguarda dell' art. 71, in quanto
                            dice apertamente che ogni veicolo , quindi anche la moto, deve avere
                            carattaristiche costruttive e funzionali conformi ad un certo
                            regolamento,. Pertanto anche modificando un semplice specchietto si
                            alterano le "carattaristiche costruttive e funzionali" della nostra
                            moto, rischiando , in caso di constrollo, una possibile multa. Questo
                            concetto ? chiaramente esposto nel comma n?6 dello stesso articolo
                            che ora vado ad enunciare:
                            6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio non
                            conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento ? soggetto alla
                            sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a
                            euro 275,10 . Se i veicoli e i rimorchi sono adibiti al trasporto di
                            merci pericolose, la sanzione amministrativa ? da euro 137,55 a euro
                            550,20.
                            Fin qui tutto Ok, si fa per dire perch? se trovi il pulotto fiscale
                            applicando questo comma alla lettera ti pu? multare anche per un
                            semplice specchietto (se non omologato, s' intende).Tale fatto ?
                            maggiormente chiarito la primo comma del Regolamento di Attuazione
                            dell' art.71 che dice:
                            1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli,
                            soggette ad accertamento (quindi soggette a sanzione se non
                            conformi), sono quelle indicate nell'appendice V al presente titolo.
                            Nell'ambito di tali caratteristiche il Ministero dei trasporti e
                            della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., stabilisce
                            quali devono essere oggetto di accertamento, in relazione a ciascuna
                            categoria di veicoli.
                            Passimo all' Art. 72 intitolato "Dispositivi di equipaggiamento dei
                            veicoli a motore e loro rimorchi. "
                            Ebbene questo articolo non ? molto importante in relazione al
                            lecito/nonlecito, ma elenca quello che deve avere ogni veicolo per
                            circolare e sopratutto i documenti da esibire in caso di eventuali
                            omologazioni (es. gancio per roulotte, scarichi non originali),
                            infatti nel comma n? 1 si legge:
                            "1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere
                            equipaggiati con:

                            a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
                            dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
                            c) dispositivi di segnalazione acustica;
                            d) dispositivi retrovisori;
                            e) pneumatici o sistemi equivalenti. "
                            Nel comma n? 8 si legge invece:
                            8. I dispositivi (e quindi scarichi non originali, specchietti e robe
                            varie) di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da
                            parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale della
                            M.C.T.C., secondo modalit? stabilite con decreti del Ministro dei
                            trasporti e della navigazione, salvo quanto previsto nell'art. 162.
                            Negli stessi decreti ? indicata la documentazione che l'interessato
                            deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
                            e nel comma n? 13 vengono menzionate le senzioni previste per i
                            trasgressori:
                            13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo
                            in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia
                            conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti ?
                            soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
                            euro 68,25 a euro 275,10 .
                            Per quanto ci riguarda questo comma ? importante perch? obbliga i
                            possessori di scarichi omologati a portare sempre sotto la sella il
                            certificato di omologazione per non incorrere in sanzione.
                            Ora arriviamo con l' Art 78 nella zona calda dell Codice della Strada
                            in materia di "Modifiche delle caratteristiche costruttive dei
                            veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione".
                            Questo articolo ? quello pi? importante a livello economico perch? se
                            trasgedito si incorre in sanzioni che vanno da Euro 328 a Euro
                            1.376.55, ma anche quello che ci salva dal ritiro del libretto se
                            montiamo degli SCARICHI RACING (aperti per intenderci e non
                            omologati).
                            Procediamo per gradi e iniziamo con l' analizzare il comma n?1:
                            Comma 1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere
                            sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della
                            Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o pi?
                            modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai
                            dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure
                            sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni
                            dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione
                            generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici
                            del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
                            Questo bel comma ci dice che qualsiasi modifica apportata al nostro
                            mezzo deve essere sottoposta a "visita e prova" se non si vuole
                            incappare in multa secondo le tariffe che ho citato nell' art. 71 e
                            72, incluso ovviamente la sostituzione dello scarico oricinale con
                            uno pi? aperto e pi? performante. Passiamo al comma n? 2 che dice:
                            Comma 2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche
                            costruttive e funzionali, nonch? i dispositivi di equipaggiamento che
                            possono essere modificati solo previa presentazione della
                            documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite,
                            altres?, le modalit? per gli accertamenti e l'aggiornamento della
                            carta di circolazione.
                            Qui per la prima volta viene mensionata la carta di circolazione
                            (libretto), in pratica in tale comma viene detto quali sono i
                            dispositivi che "se modificati" obbligano l' aggiornamento del
                            libretto (es. penumatici maggiorati).
                            Occhi aperti e concentrazione a mille perch? ora arriva il bello con
                            il comma n? 3 e n? 4:
                            Comma 3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state
                            apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di
                            omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure
                            con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito
                            favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un
                            veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
                            che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte
                            visita e prova, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
                            di una somma da euro 328 a euro 1.376,55 .
                            Comma 4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa
                            accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme
                            del capo I, sezione II, del titolo VI.
                            In definitiva si ? soggetti a mega multa da euro 328 a euro 1.376,55
                            e conseguente ritiro del libretto (con altrettanta e conseguente
                            rottura di maroni) se e solo se si apportano delle modifiche che
                            vanno contro quanto scritto nel LIBRETTO o NEL' EVENTUALE CERTIFICATO
                            DI OMOLOGAZIONE. Quindi a mio parere , ripeto a mio parere, se si
                            montano degli scarichi racing e se si incappa nell' agente
                            supermegascassaminchia si incorresolo in una multa che va 68,25 a
                            275.10 Euro, perch? nel libretto non sta scritto che modello di
                            scarichi sono montati.
                            Invece, e qui la dico grossa, chi monta scarichi omologati e toglie
                            il fondello rientra nei commi 3 e 4 in quanto "apporta modifiche alle
                            caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di
                            approvazione " , cosi come coloro che tagliano o modificano il telaio.

                            Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
                            strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
                            495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con
                            le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

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                              #44
                              Io cerco di stare pi? omologato possibile, non ho bisogno dello scarico per fare rumore n? andare di pi?, non ho bisogno di specchietti e frecce pi? "performanti", purtroppo sulle gomme invece non posso scherzare...e quelle non sono omologate...

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