Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

Ricoso contro velox

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #1

    Ricoso contro velox

    sperando che non vi serva mai...

    UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI


    Ricorso di


    XXX ZZZ, nato a ....... il ...... e residente a .......
    via ........, domiciliato c/o Ufficio del Giudice di Pace di XX (da
    mettere se si risiede in comune diverso da quello del GdP. Fate richiesta di
    domicilio, chiedete in cancelleria del GdP come fare), in proprio, quale
    proprietario dell'autoveicolo .... con targa ......


    avverso


    il verbale n? XX del XX/XX/2005, del Corpo Polizia Locale del Comune XX,
    con il quale ? stata contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 del
    Codice della strada accertata in data XX/XX/2005 a mezzo METTERE MODELLO
    VELOX matricola XXX (o omessa se non indicata), senza contestazione
    immediata e per l'effetto ? stata disposta l'applicazione della sanzione
    accessoria ex art 126 bis cds decurtazione di X punti su patente di guida,
    notificato in data XX/XX/05.


    con contestuale istanza di sospensione dell'accertamento impugnato


    MOTIVI


    MANCATA DIMOSTRAZIONE E CARENZA DELLA CORRETTA FUNZIONALITA' DEL DISPOSITIVO
    ELETTRONICO.


    - Nel verbale di accertamento impugnato, in relazione alla strumentazione
    elettronica utilizzata (misuratore di velocit? degli autoveicoli), viene
    indicata la seguente stereotipata dichiarazione: "la cui perfetta
    funzionalit? ? stata verificata prima dell'uso".


    - Orbene, l'odierna ricorrente ritiene che la predetta affermazione sia
    destituita di qualsivoglia fondamento in fatto e in diritto in quanto non si
    comprende quale sia il pregio tecnico, oltre che giuridico, in base al quale
    l'agente accertatore possa affermare la "perfetta funzionalit?" stante l'assenza
    della bench? minima qualifica tecnica in tal senso.


    - Al riguardo, il ricorrente richiama preliminarmente il fondamentale
    principio di diritto, secondo il quale, quando si contesta una
    contravvenzione, sostenendo che l'apparecchiatura utilizzata pu? non essere
    perfettamente funzionante, ? il resistente (e quindi la Pubblica
    Amministrazione) che deve portare la prova del corretto funzionamento,
    mediante il deposito di tutta la documentazione relativa al mezzo
    utilizzato.


    - Tale principio altro non ?, d'altronde, se non espressione del superiore
    diritto riconosciuto dall'art. 24 Costituzione, relativo alle garanzie
    difensive del cittadino.


    - Nel merito della contestazione, la ricorrente richiede che l'accertatore
    dimostri la metodologia e le prove utilizzate per tale verifica, nonch? le
    risultanze di tali prove e/o verifiche, che a garanzia del cittadino non
    possono essere semplicemente "verbali", ma devono essere opportunamente
    documentate tramite appositi verbali o certificati di collaudo compilati a
    cura dell'accertatore nel momento dell'installazione e messa in funzione
    dell'apparecchio, come previsto dalle pi? elementari norme di qualit?, e
    nella fattispecie dalle norme UNI EN 10012, ISO 9001:2000, comunemente
    applicate in ambito industriale o Militare (AQAP-120). Si vedano in questo
    senso le Sentenze 222/03 e 06/05 del Giudice di Pace di Gonzaga (allegati D
    e E).


    *


    2. MANCANZA DI PROVA IN ORDINE ALLA CORRETTA TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE
    UTILIZZATA.


    - In particolare non v'? chi non veda come, anche qualora fosse fornita
    dalla P.A. la dimostrazione di quanto indicato al precedente punto 1), la
    verifica della funzionalit? del METTERE IL MODELLO DI VELOX pu? riferirsi al
    massimo solo all'accensione ed all'autocontrollo interno, ma non alla
    correttezza delle misure effettuate, ovvero al procedimento di taratura
    (elemento essenziale di qualsiasi manutenzione periodica o riparazione di
    ogni strumento di misura elettronico).


    - Poich? lo strumento elettronico di misurazione della velocit? , utilizzato
    dagli Agenti accertatori, determina delle misurazioni destinate ad avere
    conseguenze giuridiche (appunto: le severe sanzioni amministrative), ? pi?
    che evidente come sia assolutamente imprescindibile, in ambito giuridico,
    che tali misure siano corrette ed attendibili, e quindi che rispondano ai
    criteri ed alle norme proprie della Metrologia Legale.


    - Le norme di riferimento sono la Legge nazionale 273/1991 (Istituzione del
    Sistema Nazionale di Taratura, Allegato A), e le norme Internazionali in
    materia di Strumenti di Misura (Norme UNI 30012, OIML-R91).


    - Tali norme richiedono, innanzitutto, che venga seguito un corretto
    procedimento di taratura, presso laboratori accreditati dal SIT (Servizio di
    Taratura in Italia).


    - A tal proposito si evidenzia la recente omologazione prot. n.4130 del
    24.12.2004 dei dispositivi denominati "Traffiphot III-SR" e "Traffiphot III
    SR-Photor&V", anch'essi diretti ad effettuare misurazioni della velocit?
    degli autoveicoli:


    Art.5. Gli organi di polizia stradale che utilizzano i dispositivi
    "Traffiphot III-SR" e "Traffiphot III SR-Photor &V" come misuratori di
    velocit?, sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto
    previsto dal manuale per l'utente,almeno con cadenza annuale.


    - Lo stesso ex Ministero dei Lavori Pubblici, con comunicazione prot. 6050
    del 27.9.2000, ha riconosciuto la necessit? della taratura dei misuratori di
    velocit? degli autoveicoli presso centri accreditati dal SIT (allegato Q)


    - Questo ad evidenziare l'orientamento del Ministero delle Infrastrutture e
    dei Trasporti in materia di taratura dei misuratori di velocit?, a garanzia
    della attendibilit? delle misure.


    - Il principio della necessit? della corretta taratura ? stato affermato in
    giurisprudenza nella causa civile n. 531/97 avanti il Tribunale di Lodi,
    definita con sentenza 363/00 del 22/05/2000 (all. B), nella sentenza n?
    4629/04 del Giudice di Pace di Taranto (all. G), nella sentenza n? 108/04
    del GdP di Porretta Terme (all. F), nella sentenza n? 06/05 del GdP di
    Gonzaga (all. E), nella sentenza del GdP di Rovigo n? 642/04 (all. H) nonch?
    nella sentenza del 15/04/05 del Giudice di Pace di Lecce (all. I)


    - Particolarmente significative sono le conclusioni del Tribunale di Lodi,
    nella sentenza 363/00 del 22/05/2000, riportate in pag. 30 dell'allegato B,
    che cos? si sintetizzano, sulla base di un'autorevole perizia tecnica
    redatta dal CTU, dott. Paolo Soardo, direttore dell'Istituto Galileo
    Ferraris di Torino :


    uno strumento di misura per essere attendibile deve essere tarato con
    riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente;


    nessuna tolleranza forfettaria pu? sostituire la taratura, unica operazione
    in grado di rilevare e correggere eventuali errori sistematici e di
    confermare la conformit? dello strumento alle caratteristiche metrologiche
    richieste;


    non pu? esistere nessun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la
    taratura rispetto a campioni nazionali;


    Non vi ? conformit? nella procedura di omologazione adottata dal MLLPP
    rispetto alla normativa Nazionale ed Internazionale;


    In assenza di idonea procedura di taratura, la misurazione della velocit?
    risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza
    dell'accertamento amministrativo (Allegato B, pag. 17).


    - Si evidenzia, inoltre, che nella maggioranza degli Stati Comunitari e non
    (Francia, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Inghilterra, Finlandia, Svezia,
    Norvegia, Danimarca, Portogallo, Svizzera etc.) i dispositivi elettronici
    per il rilievo delle infrazioni ai limiti di velocit? (autovelox, telelaser,
    radar, Porvida 2000) sono periodicamente tarati presso centri accreditati,
    equivalenti ai nostri Centri SIT e riconosciuti in ambito Europeo da accordi
    multilaterali di cui anche L'Italia ? firmataria (EA: European co-operation
    for Accreditation).


    *


    - Pertanto, nel caso di specie, il Corpo Polizia Locale del Comune di
    XX ? onerato di esibire la documentazione comprovante la legittimit?
    dell'accertamento impugnato, e quindi, con tutta evidenza, tale
    documentazione non pu? che essere rappresentata da un valido Certificato di
    Taratura, rilasciato da un Centro SIT accreditato per la taratura degli
    Autovelox, cos? come stabilito dalla normativa e dalle pronunce sopra
    richiamate.


    - In assenza di tale certificato, le rilevazioni dell'apparecchiatura in
    questione sono da ritenersi ASSOLUTAMENTE INATTENDIBILI, poich? affette da
    un vizio originario di illegittimit? tecnico-giuridica.


    In seguito ad espressa richiesta del ricorrente, l'ente accertatore non ?
    stato in grado di produrre valido Certificato di Taratura SIT, ma solo
    (Allegati x,y,w,z, etc): la parte in rosso e le frasi seguenti in blu
    opportunamente adattate vanno messe solo se avete richiesto il certificato
    di taratura e ricevuto una qualche risposta


    Dichiarazione di Certificazione CE (che per gli strumenti di misura ?
    relativa alla Compatibilit? Elettromagnetica e non ha niente a che vedere
    con la Taratura, ne comprova il perfetto funzionamento dell'apparecchio)


    Omologazione XX del XX rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici;


    Certificato di Collaudo datato XX/XX/200X


    Osservazioni sull'affidabilit? della misura del sistema Velomatic 103B/512
    (o 104/C-2 o altro modello) a cura del produttore Italiano (o distributore
    italiano) XXX


    Tale documentazione, a ben vedere, non comprova in alcun modo una regolare
    taratura effettuata presso Centri Accreditati SIT, che pertanto, allo stato
    dei fatti, ? da ritenersi non eseguita, circostanza che rende viziato da
    nullit? e/o invalidit? l'accertamento contestato in questa sede, poich? la
    prova della responsabilit? dell'opponente non pu? affatto ritenersi
    raggiunta.


    OPPURE SE NON RICEVETE RISPOSTA :


    Pertanto, allo stato dei fatti, la taratura ? da ritenersi non eseguita,
    circostanza che rende viziato da nullit? e/o invalidit? l'accertamento
    contestato in questa sede, , poich? la prova della responsabilit? dell'opponente
    non pu? affatto ritenersi raggiunta.


    *


    - Nel merito della memoria fatta pervenire dalla Polizia Municipale, la
    ricorrente contesta ed eccepisce quanto segue:


    a) Certificato di Collaudo emesso da XX srl. (se hanno mandato un
    certificato di collaudo)


    - In via preliminare, la ricorrente eccepisce e rileva la fondamentale
    differenza (sostanziale) tra un semplice "collaudo", e la pi? articolata e
    specifica "Taratura" nel senso tecnico-giuridico sopra richiamato.


    - Tra l'altro, non potr? affatto "sfuggire" all'esame dell'Ill.mo Giudicante
    la rilevante circostanza che la societ? XXX non ? un Centro SIT
    regolarmente accreditato (l'elenco viene pubblicato annualmente sulla
    Gazzeta Ufficiale ed ? reperibile nella versione aggiornata sul sito della
    Segreteria Centrale SIT (www.sit-italia.it): come tale, detta societ? non ha
    la possibilit? n? la capacit? giuridica di emettere Certificati di Taratura
    in conformit? a quanto prescritto dalla Legge 273/91 e Norme Internazionali
    UNI EN 30012 (UNI EN 10012) ed OIML-R91.


    - Inoltre, i laboratori che eseguono tarature, verifiche o collaudi in
    ambito metrologico legale devono offrire garanzie d'indipendenza, cio? non
    devono avere rapporti commerciali, finanziari e societari con gli utenti
    metrici.


    - ? pertanto palese che il produttore dell'autovelox o un suo canale di
    vendita o/e laboratorio tecnico (come ? XXX, essendo coinvolta nella
    vendita, noleggio ed assistenza del misuratore di velocit? mod. XXX) non
    pu? essere allo stesso tempo ANCHE colui che esegue le tarature periodiche
    (Ministero Attivit? Produttive Art. 2 - D.M. 10 Dicembre 2001, "Condizioni e
    modalit? di riconoscimento dell'idoneit? dei laboratori all'esecuzione della
    verificazione periodica degli strumenti di misura ").


    - Il certificato di collaudo prodotto si presenta inoltre non conforme ai
    requisiti richiesti dalle Norme UNI EN 30012 par. 4.8 in merito all'emissione
    dei Certificati di Taratura.


    - Pertanto, viste le gravi carenze normative e tecniche evidenziate, il
    documento prodotto non ? assolutamente idoneo a comprovare l'avvenuta
    regolare taratura del rilevatore di velocit? mod. XXX nel rispetto delle
    Leggi e Norme sopra citate.


    - ************************* Se trattasi di 104/C-2 vedere in fondo al
    documento





    3. OMESSA INDICAZIONE DEL NUMERO DI MATRICOLA DEL MISURATORE DI VELOCITA'
    UTILIZZATO PER IL RILIEVO


    - Nel Verbale di Contestazione de quo ? stato omesso il Numero di Matricola
    del misuratore di velocit? mod. XXX utilizzato per i rilievi, pertanto non
    ? possibile risalire a posteriori e con assoluta certezza all'unit?
    utilizzata, al fine di verificarne il corretto stato di manutenzione
    periodica di funzionalit? e taratura, come indicato al precedente punto 2
    del presente ricorso.


    - Ne consegue che qualsiasi eventuale Certificato di Taratura, eventualmente
    prodotto dall'ente accertatore, non debba essere di per s? ritenuto valido,
    in quanto non riconducibile univocamente e con assoluta certezza allo
    strumento autovelox utilizzato per il rilievo contestato.


    *


    4. MANCANZA DI CORRETTA OMOLOGAZIONE


    - Il misuratore di velocit? mod. XX, in quanto Strumento di Misura di
    valenza Legale (cos? come gli strumenti per pesare a funzionamento
    automatico, gli strumenti di misura della dimensione, i contatori di acqua e
    gas, i sistemi di misura di quantit? di liquidi diversi dall'acqua, gli
    analizzatori di gas di scarico, etc), non ? stato omologato dal Ministero
    dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato, Direzione Generale per l'armonizzazione
    e la tutela del mercato, Div. V Ufficio Centrale Metrico pesi e misure,
    secondo quanto prescritto dal Decreto del Presidente della Repubblica 12
    Agosto 1982, n. 798 "Attuazione della direttiva CEE n. 71/316 relativa alle
    disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo
    metrologico".


    - L'Ufficio Centrale Metrico ? l'unico Ente competente in materia di
    omologazione di strumenti misuratori, e che pu? approvare la validit?
    tecnica degli strumenti di misura.


    - In mancanza di tale omologazione, un qualsiasi strumento di misura, e
    quindi anche il mod. XX, non pu? essere utilizzato per rilievi di
    carattere metrico legale.


    - L'omologazione del misuratore di velocit? mod. XX n? 2483 del XX/XX/XX
    da parte del MLLPP ? una semplice approvazione di utilizzo, e non ha nessun
    valore ai fini della Sicurezza e Valenza Metrologica dello strumento
    misuratore di velocit?.


    - Anche da questo punto di vista, pertanto, l'accertamento impugnato ?
    viziato da illegittimit?, e se ne impone l'annullamento.


    ***


    Tutto ci? premesso,


    il ricorrente , come sopra generalizzato, richiede l'accoglimento delle
    seguenti


    CONCLUSIONI


    Piaccia all'Ill.mo Giudice di Pace adito,


    contrariis reiectis,


    previa sospensione del verbale stesso e dei relativi provvedimenti,


    in accoglimento del presente ricorso, per i motivi sopra esposti, dichiarare
    nullo e/o invalido il verbale di accertamento n? XXXXX del XX/XX/200X
X
Working...
X