Siccome qui si scrive che il consenso informato fa parte di un disegno globale per esentare dai risarcimenti le compagnie farmacutiche/governi sugli effetti avversi dei vaccini..morti ..sterilità..deformità.....perche i vaccini erano sperimentali etc etc..e solo i free vax del sito tramite siti no vax riuscivano a capire questa "cosa" mentre il resto del mondo giuridico no...e i tentativi di spiegarlo soo vani....e se lo si spiega ...il giorno dopo lo si scorda e si inizia ancora...lo mettiamo in 3 d... cosi chi avra problemi sapra come chiedere risarcimento.(chiaramente ci si rivolgerà ad un legale e il seguito e puramente informativo)
1) ilconsenso informato da uno scudo legale penale e nn civile al personale medico
L’Ufficio del Massimario e del ruolo presso la Corte di Cassazione ha pubblicato la Relazione n. 35 del 21 giugno 2021, a cura del Consigliere Aldo Natalini, sulle novità introdotte dal D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in L. 28 maggio 2021, n. 76 in tema di “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2” (art. 3) e “Responsabilità penale per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” (art. 3-bis).
Relazione del Massimario n. 35 del 21 giugno 2021
L’Ufficio del Massimario e del ruolo presso la Corte di Cassazione ha pubblicato la Relazione n. 35 del 21 giugno 2021, a cura del Consigliere Aldo Natalini, sulle novità introdotte dal D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in L. 28 maggio 2021, n. 76 in tema di “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2” (art. 3) e “Responsabilità penale per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” (art. 3-bis).
L’art. 3 è entrato in vigore il 1° aprile 2021, mentre l’art. 3-bis è stato aggiunto dalla legge di conversione entrata in vigore, per le parti modificate, il 1° giugno 2021.
Le due norme di favore rappresentano, a giudizio del Massimario, l'attesa risposta normativa al delicato tema delle responsabilità penale in ambito medico-sanitario per fatti avversi occorsi nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Fino all’odierno novum legislativo, infatti, le richieste delle categorie professionali più esposte al contagio avevano portato all’introduzione della “norma scudo” per i datori di lavoro, peraltro da subito declassata a norma dal mero valore “pedagogico”.
Dopo i primi decessi seguiti alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, l’esecutivo si è determinato al varo di un’esimente ad hoc per i delitti di omicidio e lesioni personali colposi da somministrazione del vaccino anti Covid (art. 3). Si tratta di un intervento d’urgenza, mirante a «rassicurare il personale sanitario e in genere i soggetti coinvolti nelle attività di vaccinazione» nel timore di atteggiamenti autocautelativi con l’astensione dal somministrare il vaccino.
Da ultimo il Parlamento, in sede di conversione del D.L. 44/2021, ha aggiunto l’art. 3-bis e allargato il campo della non punibilità prevedendo, per gli stessi fatti-reato (artt. 589 e 590 c.p.) una limitazione della responsabilità penale ai casi di colpa grave in favore di tutti gli esercenti una professione sanitaria nella fase emergenziale Covid-19.
Secondo la Relazione, trattandosi di norme penali in bonam partem, quindi più favorevoli rispetto all'art. 590-sexies, comma 2, c.p., potranno trovare applicazione retroattiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 Cost. e 2, comma 4, c.p. anche rispetto a fatti-reato commessi –nel periodo emergenziale, quindi dal 31 gennaio 2020 fino, allo stato, al 31 luglio 2021 – prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 44/2021 (art. 3) e, della legge di conversione n. 76/2021 (art. 3-bis).
2)le azioni di risarcimento sul danno civile per il vaccino si possono chiedere in italia come in europa e sono differenti in base alle legislazioni e sono gia state erogate per i casi conclamati.
COME SI FA A RICHIEDERE L’INDENNITÀ’?
A questa domanda ha risposto la Regione Lombardia, citando la prassi che però è estendibile a tutte le altre regioni, eccetto i riferimenti alle specificità lombarde.
La domanda, unitamente alla documentazione sanitaria, può essere presentata a qualsiasi ASST (azienda socio sanitaria territoriale).
ASST istruisce la pratica fornendo le necessarie informazioni al cittadino. Una volta che la pratica è completa viene mandata dalla ASST alla CMO (Commissione medica ospedaliera) dell’Ospedale Militare di Milano che formula il giudizio e restituisce il verbale alla ASST.
L’ASST comunica l’esito al cittadino. Se positivo comunica i dati alla ATS (Agenzia di tutela della salute) che provvede alla parte economica.
(come è successo anche all estero.)
I possibili risarcimenti per effetti avversi legati ai vaccini anticovid sono gestiti a livello nazionale.
Alcuni Paesi del blocco, anche quelli più grandi, hanno dei programmi di risarcimento pensati per fornire gli indennizzi a potenziali vittime al di fuori dei tribunali, ma i criteri per i rimborsi variano in maniera considerevole. In altri, i soggetti coinvolti dovranno rivolgersi direttamente ai tribunali per risolvere il proprio caso.
Dall'inizio della campagna vaccinale in Europa, centinaia di reclami sono stati presentati alle autorità da potenziali vittime, come emerge dai dati ufficiali di Danimarca, Germania, Norvegia e Svizzera, ma solo parte di questi hanno ricevuto un risarcimento, il cui ammontare non è stato rivelato.
1) ilconsenso informato da uno scudo legale penale e nn civile al personale medico
L’Ufficio del Massimario e del ruolo presso la Corte di Cassazione ha pubblicato la Relazione n. 35 del 21 giugno 2021, a cura del Consigliere Aldo Natalini, sulle novità introdotte dal D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in L. 28 maggio 2021, n. 76 in tema di “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2” (art. 3) e “Responsabilità penale per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” (art. 3-bis).
Relazione del Massimario n. 35 del 21 giugno 2021
L’Ufficio del Massimario e del ruolo presso la Corte di Cassazione ha pubblicato la Relazione n. 35 del 21 giugno 2021, a cura del Consigliere Aldo Natalini, sulle novità introdotte dal D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in L. 28 maggio 2021, n. 76 in tema di “Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-SARS-CoV-2” (art. 3) e “Responsabilità penale per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19” (art. 3-bis).
L’art. 3 è entrato in vigore il 1° aprile 2021, mentre l’art. 3-bis è stato aggiunto dalla legge di conversione entrata in vigore, per le parti modificate, il 1° giugno 2021.
Le due norme di favore rappresentano, a giudizio del Massimario, l'attesa risposta normativa al delicato tema delle responsabilità penale in ambito medico-sanitario per fatti avversi occorsi nel corso dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Fino all’odierno novum legislativo, infatti, le richieste delle categorie professionali più esposte al contagio avevano portato all’introduzione della “norma scudo” per i datori di lavoro, peraltro da subito declassata a norma dal mero valore “pedagogico”.
Dopo i primi decessi seguiti alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, l’esecutivo si è determinato al varo di un’esimente ad hoc per i delitti di omicidio e lesioni personali colposi da somministrazione del vaccino anti Covid (art. 3). Si tratta di un intervento d’urgenza, mirante a «rassicurare il personale sanitario e in genere i soggetti coinvolti nelle attività di vaccinazione» nel timore di atteggiamenti autocautelativi con l’astensione dal somministrare il vaccino.
Da ultimo il Parlamento, in sede di conversione del D.L. 44/2021, ha aggiunto l’art. 3-bis e allargato il campo della non punibilità prevedendo, per gli stessi fatti-reato (artt. 589 e 590 c.p.) una limitazione della responsabilità penale ai casi di colpa grave in favore di tutti gli esercenti una professione sanitaria nella fase emergenziale Covid-19.
Secondo la Relazione, trattandosi di norme penali in bonam partem, quindi più favorevoli rispetto all'art. 590-sexies, comma 2, c.p., potranno trovare applicazione retroattiva ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 Cost. e 2, comma 4, c.p. anche rispetto a fatti-reato commessi –nel periodo emergenziale, quindi dal 31 gennaio 2020 fino, allo stato, al 31 luglio 2021 – prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 44/2021 (art. 3) e, della legge di conversione n. 76/2021 (art. 3-bis).
2)le azioni di risarcimento sul danno civile per il vaccino si possono chiedere in italia come in europa e sono differenti in base alle legislazioni e sono gia state erogate per i casi conclamati.
COME SI FA A RICHIEDERE L’INDENNITÀ’?
A questa domanda ha risposto la Regione Lombardia, citando la prassi che però è estendibile a tutte le altre regioni, eccetto i riferimenti alle specificità lombarde.
La domanda, unitamente alla documentazione sanitaria, può essere presentata a qualsiasi ASST (azienda socio sanitaria territoriale).
ASST istruisce la pratica fornendo le necessarie informazioni al cittadino. Una volta che la pratica è completa viene mandata dalla ASST alla CMO (Commissione medica ospedaliera) dell’Ospedale Militare di Milano che formula il giudizio e restituisce il verbale alla ASST.
L’ASST comunica l’esito al cittadino. Se positivo comunica i dati alla ATS (Agenzia di tutela della salute) che provvede alla parte economica.
(come è successo anche all estero.)
I possibili risarcimenti per effetti avversi legati ai vaccini anticovid sono gestiti a livello nazionale.
Alcuni Paesi del blocco, anche quelli più grandi, hanno dei programmi di risarcimento pensati per fornire gli indennizzi a potenziali vittime al di fuori dei tribunali, ma i criteri per i rimborsi variano in maniera considerevole. In altri, i soggetti coinvolti dovranno rivolgersi direttamente ai tribunali per risolvere il proprio caso.
Dall'inizio della campagna vaccinale in Europa, centinaia di reclami sono stati presentati alle autorità da potenziali vittime, come emerge dai dati ufficiali di Danimarca, Germania, Norvegia e Svizzera, ma solo parte di questi hanno ricevuto un risarcimento, il cui ammontare non è stato rivelato.
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