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GREEN PASS obbligatorio ma non VACCINO

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    #31
    Originally posted by LucaDB6 View Post
    Se un lavoratore decide di non vaccinarsi in un modo o in un altro le sue relazioni con il datore di lavoro sono compromesse per sempre salvo qualche fortunato caso.
    Pensa che da me, siamo in tre e potremmo far chiudere tre reparti. Basta un tampone falso positivo

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      #32
      Boh...ve la cantate da soli. GP obbligatorio per essere sufficientemente sicuri di non essere infetti/infettabili, quindi ok al tampone, al vaccino e alla guarigione.
      Non attaccate con la solfa che i vaccinati possono infettarsi perchè sono casi rari...non vedo dove sia il problema. Non mi pare che ci si lamenti per l'obbligo delle cinture o del casco, o di fare il vaccino X per fare le ferie chissàdove...per guidare ci vuole la patente, per lavorare ci vorrà il GP...fosse l'unico obbligo che abbiamo capirei anche, ma per quasi ogni cosa da fare esiste una certificazione.

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        #33


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          #34
          Da qui alla tessera per comprare il pane... il passo è breve ...
          ma non ci arrivate

          Poi Voi tesserati foste realmente liberi, invece no ma siete contenti

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            #35
            Originally posted by gio_k36 View Post
            Embè.... che dire...
            comprereste un'auto usata da quest'uomo?

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              #36
              Originally posted by mito22 View Post

              E incasinare tutto..... ECCOCI PRONTI

              Unica cosa buona della F.E. è che adesso non ci son più i 'ah non ho visto la fattura, non l'ho ricevuta' ecc ecc..
              si diciamo ch epure io non devo telefonare ventordici volte ai clienti per farmi portare le fatture da registrare....
              ma altri vantaggi non ce ne sono
              in compenso tanti casini,se non stai attento ci son le multe,spese programmi ...pc (perchè fino a ieri c'era chi faceva tutto a meno) ecc

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                #37

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                  #38
                  Originally posted by alem74 View Post
                  Boh...ve la cantate da soli. GP obbligatorio per essere sufficientemente sicuri di non essere infetti/infettabili, quindi ok al tampone, al vaccino e alla guarigione.
                  Non attaccate con la solfa che i vaccinati possono infettarsi perchè sono casi rari...non vedo dove sia il problema. Non mi pare che ci si lamenti per l'obbligo delle cinture o del casco, o di fare il vaccino X per fare le ferie chissàdove...per guidare ci vuole la patente, per lavorare ci vorrà il GP...fosse l'unico obbligo che abbiamo capirei anche, ma per quasi ogni cosa da fare esiste una certificazione.
                  Scusa, senza polemica...lo ha detto la Cdc che i vaccinati si infestano e possono infettare, riguardo l'esempio riguardo l'obbligo del casco o della cintura, mi pare ovvio che in quel caso i rischi siano minori, rispetto il beneficio nell'utilizzarli, e soprattutto non mi limita nella possibilità di lavorare.

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                    #39
                    Originally posted by mano View Post
                    Gli aerei non volano se li fai in un altro modo

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                      #40
                      Originally posted by nox600 View Post

                      Scusa, senza polemica...lo ha detto la Cdc che i vaccinati si infestano e possono infettare, riguardo l'esempio riguardo l'obbligo del casco o della cintura, mi pare ovvio che in quel caso i rischi siano minori, rispetto il beneficio nell'utilizzarli, e soprattutto non mi limita nella possibilità di lavorare.
                      Appena fatta la riunione con il responsabile sicurezza.

                      Pareva Zelig. Sono realmente convinti di essere invulnerabili😂

                      E c'è il modo per avere i tamponi a gratis.

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                        #41
                        Originally posted by Andy96 View Post

                        Appena fatta la riunione con il responsabile sicurezza.

                        Pareva Zelig. Sono realmente convinti di essere invulnerabili😂

                        E c'è il modo per avere i tamponi a gratis.
                        I discorsi immagino siano sempre gli stessi, i miei colleghi per esempio, hanno due evergreen, se risulti positivo crei problemi all'azienda e il green pass ti da la sicurezza di essere tutti vaccinati.

                        ​​​​​​

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                          #42
                          Originally posted by linuc View Post
                          mi pare abbastanza ovvio

                          se fosse obbligatorio lo stato ne dovrebbe rispondere in caso di problemi
                          NON essendo obbligatorio invece lo fai sotto la TUA responsabilità firmando il consenso

                          quindi s'inventano sta c@gata di green pass in modo da obbligare indirettamente le persone a vaccinarsi
                          Concordo! Se rendessero obbligatorio ne diventano responsabili, così ti obbligano ma sempre a tuo rischio

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                          • Font Size
                            #43
                            Originally posted by ari_ado View Post

                            Concordo! Se rendessero obbligatorio ne diventano responsabili, così ti obbligano ma sempre a tuo rischio

                            Durante la vaccinazione di massa globale che oggi ci interessa tutti, sono in moltissimi a chiedersi se, in caso di effetti dannosi – lievi o gravi – subìti a seguito della somministrazione del vaccino per il Covid-19, potrebbero ricevere un “risarcimento”.



                            In mancanza di una soluzione offerta dalla giurisprudenza proprio su casi asseritamente scaturiti dalla vaccinazione de quo – certamente anche perché il fenomeno è molto recente – si cercherà ugualmente di trattare la questione alla luce delle decisioni assunte dai giudici in situazioni analoghe. Tanti, comunque, rispondono negativamente posando tale conclusione sulla non obbligatorietà del vaccino.

                            Dunque, partendo da questo presupposto per la verità oggettivo (nonostante le forti spinte da parte del Governo verso la vaccinazione di massa con diversi provvedimenti tesi anche a limitare diritti e/o libertà – tra tutte quella di circolazione – a chi decida di non vaccinarsi), preliminarmente pare opportuno chiarire la differenza tra risarcimento e indennizzo proprio per comprendere subito perché l’autore del presente contributo parla di quest’ultimo: il risarcimento è il ristoro che consegue a un atto illecito e quindi ad un’ipotesi di responsabilità civile che scaturisce da una condotta che la legge punisce; l’indennizzo è previsto invece in quei casi in cui un danno non viene causato da una condotta illecita (e quindi non vi sarebbe alcun obbligo di risarcire i pregiudizi creati), ma la legge, che dunque consente o addirittura impone quel comportamento costitutivo in quel caso di un danno, ritiene opportuno che il soggetto leso riceva comunque una somma per compensare una situazione (che rischierebbe di diventare) ingiusta.

                            Ora, il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 1, comma 1, L. del 25 febbraio 1992, n. 210 ove il legislatore stabilisce espressamente che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge” ed a cui rimandano anche gli artt. 1 e 4 della Legge del 29 ottobre 2005, n. 229.

                            Non può poi non farsi riferimento alla recentissima sentenza della Suprema Corte di cassazione1 chiamata a decidere un ricorso proposto dal Ministero della Salute avverso una sentenza della Corte d’appello di Lecce rispetto alla quale già il primo giudice di merito aveva dato atto della sussistenza del nesso di causalità tra la patologia “lupus eritematoso sistemico” e la vaccinazione antiepatite A cui era stata sottoposta la ricorrente in primo grado e quando, invece, nulla era stato precisato circa la possibilità di riconoscere il diritto all’indennizzo richiesto pur in presenza di vaccinazioni non obbligatorie, quale era la vaccinazione per epatite A. Per la Corte territoriale la vaccinazione antiepatite A, pur non imposta come obbligo giuridico, era stata fortemente incentivata dalla Regione senza lasciare spazio alla discrezionalità del singolo e che, dunque, non poteva differenziarsi il caso in cui la vaccinazione era imposta per legge da quello in cui era raccomandata da specifici atti normativi come nella fattispecie e che, pertanto, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma2, anche i danni derivati dalla vaccinazione di epatite di tipo A dovessero essere indennizzati ai sensi della L. n. 210/1992. Tuttavia, i Giudici di legittimità decidevano, con ordinanza, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, L. n. 210/1992 nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo ai soggetti che avessero subìto lesioni per effetto della vaccinazione antiepatite A non obbligatoria ma raccomandata3.

                            Ebbene, la lettera della legge si riferirebbe infatti inequivocabilmente alle vaccinazioni obbligatorie, mentre le sentenze passate e conformi della Consulta, dichiarative della parziale illegittimità costituzionale della norma censurata, riguardano vaccini diversi da quello somministrato in specie e, comunque, fortemente raccomandati dall’autorità sanitaria a cui però i singoli possono portare naturale affidamento. È un terreno certamente pericoloso: una mera estensione della ratio decidendi di quelle sentenze – alle quali il legislatore non ha inoltre concretamente dato seguito – determinerebbe la sostanziale disapplicazione ope iudicis della disposizione censurata.

                            Così, secondo la Corte costituzionale, con più diretto riferimento al caso di cui si trattava, “il mero riscontro della natura raccomandata della vaccinazione, per le cui conseguenze dannose si domandi indennizzo, non consente ai giudici comuni di estendere automaticamente a tale fattispecie la pur comune ratio posta a base delle precedenti, parziali, declaratorie di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 (analogamente, sia pur in diversa materia, sentenza n. 110 del 2012). Infatti, in caso di complicanze conseguenti alla vaccinazione, il diritto all’indennizzo non deriva da qualunque generica indicazione di profilassi proveniente dalle autorità pubbliche, a quella vaccinazione relativa, ma solo da specifiche campagne informative svolte da autorità sanitarie e mirate alla tutela della salute, non solo individuale, ma anche collettiva. All’accertamento in fatto dell’esistenza di raccomandazioni circa il ricorso alla vaccinazione in esame, che certamente spetta ai giudici comuni, deve perciò necessariamente seguire – nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale – la verifica, da parte di questa Corte, circa la corrispondenza di tali raccomandazioni ai peculiari caratteri che, secondo una costante giurisprudenza costituzionale, finalizzano il trattamento sanitario raccomandato al singolo alla più ampia tutela della salute come interesse della collettività, ed impongono, dunque, una estensione della portata normativa della disposizione censurata (sentenza n. 268 del 2017)”.

                            La raccomandazione, insomma, benché lasci un (ristretto ovvero ampio che sia) margine all’autodeterminazione individuale, è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo. Può persistere quindi una strettissima assimilazione tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate. Ove vi sia una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò, di per sé, rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli.

                            Conclude allora il Giudice delle leggi stabilendo che “la ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede allora nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale.

                            Concludendo anche noi, alla luce del condivisibile contenuto delle costanti decisioni della Consulta ed all’indirizzo che già la Corte di cassazione nel caso rappresentato voleva sposare, tornando al tema dei trattamenti vaccinali anticovid19 benché lo Stato abbia deciso, almeno fino ad oggi, di far leva sulla libera (o, per molti, condizionata per l’altrimenti mancato riconoscimento di altri diritti e/o libertà fermo restando anche l’affidamento alla ricerca scientifica a cui comunque il quisque de populo potrebbe rifarsi) scelta di chiunque, espressa da una adesione (che, per chi scrive, non può considerarsi come un “consenso informato” esimente di responsabilità per le istituzioni data l’attuale fase post marketing – tra la 3 e la 4 – di vaccini) può dirsi che chiunque subisse danni dalla somministrazione del vaccino abbia diritto ad un indennizzo e, così, si auspica un imminente intervento del legislatore che vada nel senso dell’espresso riconoscimento di tale ristoro in favore di chi subisca pregiudizi da un vaccino non solo obbligatorio per legge ma anche fortemente raccomandato dall’autorità sanitaria – come è certamente quello de quo – senza un necessario nuovo intervento della Corte costituzionale. Si assumesse altrimenti lo Stato la responsabilità della (legittima, per questo autore) obbligatorietà del vaccino per Covid19.
                            1 Sez. Lavoro, sentenza n. 7354 del 2 dicembre 2020, depositata il 16 marzo 2021.

                            2 La Corte costituzionale già in passato, tra l’altro, aveva deciso su fattispecie in realtà diverse da quella considerata nel giudizio: in particolare, il vaccino per morbillo, parotite e rosolia quanto alla sentenza n. 107 del 2012, il vaccino contro l’epatite C per la sentenza n. 423 del 2000 e il vaccino antipolio per la sentenza n. 27 del 1998.

                            3 La Corte costituzionale decideva con sentenza n. 118 del 26/05/2020, depositata il 23/06/2020.

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                              #44
                              Originally posted by mano View Post


                              Durante la vaccinazione di massa globale che oggi ci interessa tutti, sono in moltissimi a chiedersi se, in caso di effetti dannosi – lievi o gravi – subìti a seguito della somministrazione del vaccino per il Covid-19, potrebbero ricevere un “risarcimento”.



                              In mancanza di una soluzione offerta dalla giurisprudenza proprio su casi asseritamente scaturiti dalla vaccinazione de quo – certamente anche perché il fenomeno è molto recente – si cercherà ugualmente di trattare la questione alla luce delle decisioni assunte dai giudici in situazioni analoghe. Tanti, comunque, rispondono negativamente posando tale conclusione sulla non obbligatorietà del vaccino.

                              Dunque, partendo da questo presupposto per la verità oggettivo (nonostante le forti spinte da parte del Governo verso la vaccinazione di massa con diversi provvedimenti tesi anche a limitare diritti e/o libertà – tra tutte quella di circolazione – a chi decida di non vaccinarsi), preliminarmente pare opportuno chiarire la differenza tra risarcimento e indennizzo proprio per comprendere subito perché l’autore del presente contributo parla di quest’ultimo: il risarcimento è il ristoro che consegue a un atto illecito e quindi ad un’ipotesi di responsabilità civile che scaturisce da una condotta che la legge punisce; l’indennizzo è previsto invece in quei casi in cui un danno non viene causato da una condotta illecita (e quindi non vi sarebbe alcun obbligo di risarcire i pregiudizi creati), ma la legge, che dunque consente o addirittura impone quel comportamento costitutivo in quel caso di un danno, ritiene opportuno che il soggetto leso riceva comunque una somma per compensare una situazione (che rischierebbe di diventare) ingiusta.

                              Ora, il riferimento normativo è rappresentato dall’art. 1, comma 1, L. del 25 febbraio 1992, n. 210 ove il legislatore stabilisce espressamente che “chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge” ed a cui rimandano anche gli artt. 1 e 4 della Legge del 29 ottobre 2005, n. 229.

                              Non può poi non farsi riferimento alla recentissima sentenza della Suprema Corte di cassazione1 chiamata a decidere un ricorso proposto dal Ministero della Salute avverso una sentenza della Corte d’appello di Lecce rispetto alla quale già il primo giudice di merito aveva dato atto della sussistenza del nesso di causalità tra la patologia “lupus eritematoso sistemico” e la vaccinazione antiepatite A cui era stata sottoposta la ricorrente in primo grado e quando, invece, nulla era stato precisato circa la possibilità di riconoscere il diritto all’indennizzo richiesto pur in presenza di vaccinazioni non obbligatorie, quale era la vaccinazione per epatite A. Per la Corte territoriale la vaccinazione antiepatite A, pur non imposta come obbligo giuridico, era stata fortemente incentivata dalla Regione senza lasciare spazio alla discrezionalità del singolo e che, dunque, non poteva differenziarsi il caso in cui la vaccinazione era imposta per legge da quello in cui era raccomandata da specifici atti normativi come nella fattispecie e che, pertanto, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma2, anche i danni derivati dalla vaccinazione di epatite di tipo A dovessero essere indennizzati ai sensi della L. n. 210/1992. Tuttavia, i Giudici di legittimità decidevano, con ordinanza, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, L. n. 210/1992 nella parte in cui non prevedeva il diritto all’indennizzo ai soggetti che avessero subìto lesioni per effetto della vaccinazione antiepatite A non obbligatoria ma raccomandata3.

                              Ebbene, la lettera della legge si riferirebbe infatti inequivocabilmente alle vaccinazioni obbligatorie, mentre le sentenze passate e conformi della Consulta, dichiarative della parziale illegittimità costituzionale della norma censurata, riguardano vaccini diversi da quello somministrato in specie e, comunque, fortemente raccomandati dall’autorità sanitaria a cui però i singoli possono portare naturale affidamento. È un terreno certamente pericoloso: una mera estensione della ratio decidendi di quelle sentenze – alle quali il legislatore non ha inoltre concretamente dato seguito – determinerebbe la sostanziale disapplicazione ope iudicis della disposizione censurata.

                              Così, secondo la Corte costituzionale, con più diretto riferimento al caso di cui si trattava, “il mero riscontro della natura raccomandata della vaccinazione, per le cui conseguenze dannose si domandi indennizzo, non consente ai giudici comuni di estendere automaticamente a tale fattispecie la pur comune ratio posta a base delle precedenti, parziali, declaratorie di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 (analogamente, sia pur in diversa materia, sentenza n. 110 del 2012). Infatti, in caso di complicanze conseguenti alla vaccinazione, il diritto all’indennizzo non deriva da qualunque generica indicazione di profilassi proveniente dalle autorità pubbliche, a quella vaccinazione relativa, ma solo da specifiche campagne informative svolte da autorità sanitarie e mirate alla tutela della salute, non solo individuale, ma anche collettiva. All’accertamento in fatto dell’esistenza di raccomandazioni circa il ricorso alla vaccinazione in esame, che certamente spetta ai giudici comuni, deve perciò necessariamente seguire – nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale – la verifica, da parte di questa Corte, circa la corrispondenza di tali raccomandazioni ai peculiari caratteri che, secondo una costante giurisprudenza costituzionale, finalizzano il trattamento sanitario raccomandato al singolo alla più ampia tutela della salute come interesse della collettività, ed impongono, dunque, una estensione della portata normativa della disposizione censurata (sentenza n. 268 del 2017)”.

                              La raccomandazione, insomma, benché lasci un (ristretto ovvero ampio che sia) margine all’autodeterminazione individuale, è pur sempre indirizzata allo scopo di ottenere la migliore salvaguardia della salute come interesse (anche) collettivo. Può persistere quindi una strettissima assimilazione tra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate. Ove vi sia una effettiva campagna a favore di un determinato trattamento vaccinale, è naturale che si sviluppi negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò, di per sé, rende la scelta individuale di aderire alla raccomandazione obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli.

                              Conclude allora il Giudice delle leggi stabilendo che “la ragione che fonda il diritto all’indennizzo del singolo non risiede allora nel fatto che questi si sia sottoposto a un trattamento obbligatorio: riposa, piuttosto, sul necessario adempimento, che si impone alla collettività, di un dovere di solidarietà, laddove le conseguenze negative per l’integrità psico-fisica derivino da un trattamento sanitario (obbligatorio o raccomandato che sia) effettuato nell’interesse della collettività stessa, oltre che in quello individuale.

                              Concludendo anche noi, alla luce del condivisibile contenuto delle costanti decisioni della Consulta ed all’indirizzo che già la Corte di cassazione nel caso rappresentato voleva sposare, tornando al tema dei trattamenti vaccinali anticovid19 benché lo Stato abbia deciso, almeno fino ad oggi, di far leva sulla libera (o, per molti, condizionata per l’altrimenti mancato riconoscimento di altri diritti e/o libertà fermo restando anche l’affidamento alla ricerca scientifica a cui comunque il quisque de populo potrebbe rifarsi) scelta di chiunque, espressa da una adesione (che, per chi scrive, non può considerarsi come un “consenso informato” esimente di responsabilità per le istituzioni data l’attuale fase post marketing – tra la 3 e la 4 – di vaccini) può dirsi che chiunque subisse danni dalla somministrazione del vaccino abbia diritto ad un indennizzo e, così, si auspica un imminente intervento del legislatore che vada nel senso dell’espresso riconoscimento di tale ristoro in favore di chi subisca pregiudizi da un vaccino non solo obbligatorio per legge ma anche fortemente raccomandato dall’autorità sanitaria – come è certamente quello de quo – senza un necessario nuovo intervento della Corte costituzionale. Si assumesse altrimenti lo Stato la responsabilità della (legittima, per questo autore) obbligatorietà del vaccino per Covid19.
                              1 Sez. Lavoro, sentenza n. 7354 del 2 dicembre 2020, depositata il 16 marzo 2021.

                              2 La Corte costituzionale già in passato, tra l’altro, aveva deciso su fattispecie in realtà diverse da quella considerata nel giudizio: in particolare, il vaccino per morbillo, parotite e rosolia quanto alla sentenza n. 107 del 2012, il vaccino contro l’epatite C per la sentenza n. 423 del 2000 e il vaccino antipolio per la sentenza n. 27 del 1998.

                              3 La Corte costituzionale decideva con sentenza n. 118 del 26/05/2020, depositata il 23/06/2020.
                              E allora perchè non lo rendono obbligatorio ,senza passare dal green pass??

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                                Originally posted by nox600 View Post

                                I discorsi immagino siano sempre gli stessi, i miei colleghi per esempio, hanno due evergreen, se risulti positivo crei problemi all'azienda e il green pass ti da la sicurezza di essere tutti vaccinati.

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                                Più o meno.
                                Solo che io sono sicuro di essere negativo, loro no.
                                Appena esce il decreto, vado a pianificare ferie/presenze tamponate col direttore.

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