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I medici DEVONO vaccinarsi per il CONSIGLIO DI STATO

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    I medici DEVONO vaccinarsi per il CONSIGLIO DI STATO

    Il personale sanitario "per legge e ancor prima per il 'giuramento di Ippocrate' è tenuto in ogni modo ad adoperarsi per curare i malati, e giammai per creare o aggravare il pericolo di contagio del paziente con cui nell'esercizio della attività professionale entri in diretto contatto". Lo si legge nella sentenza con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di un medico abruzzese contro la sospensione per il suo rifiuto di vaccinarsi.
    da tgcom24

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    #2
    Ormai pure i siti ufficiali sono dei dischi rotti..ripetono notizie vecchie per far click...come i no vax.

    la versione originale è un po piu lunga...

    La prossima volta che i no vax tornano sugli effetti collaterali , siero genico, autorizzazione condizionata etc li si rimanda qui.



    Pochi giorni fa è stata depositata una sentenza del Consiglio di Stato riguardante la delicata problematica dell’obbligo di vaccinazione per i sanitari. Questa sentenza è di fondamentale importanza perché è praticamente la prima che viene adottata in secondo grado di giudizio ma, soprattutto, perché ha analizzato nel dettaglio e in modo esauriente tutti gli aspetti correlati ai diritti e alle libertà ritenuti violati. Si tratta della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 7045 del 20.10.2021 che è sostanzialmente divisa in due parti: con la prima i Giudici di appello hanno ribaltato la decisione del Tar Friuli Venezia Giulia che aveva ritenuto inammissibile il ricorso collettivo e cumulativo presentato da operatori sanitari e di interesse sanitario; con la seconda – decisamente più interessante – viene ripercorso tutto l’iter legislativo, si approfondiscono le evidenze scientifiche citando anche statistiche di dettaglio, si esamina la giurisprudenza costituzionale e quella comunitaria, anche della CEDU. La conclusione è che il ricorso cumulativo è ammissibile ma nel merito viene totalmente rigettato con la conseguenza che resta afferma la piena legittimità dell’obbligo vaccinale sancito dall’art. 4 della legge 76/2021. Le lunghe 93 pagine delle motivazioni costituiscono nel contempo una lezione di diritto costituzionale e una rassegna di letteratura scientifica. In particolare è stato posto in evidenza un aspetto finora piuttosto tralasciato che è quello del bilanciamento dei “diritti” invocati dal personale che rifiuta la vaccinazione con altri principi – ad esempio “l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale” di cui all’art. 2 della Carta, ricordando che lo stesso art. 32 della Costituzione proclama la “tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività”: fino ad ora il contenzioso è sempre stato autoreferenzialmente diretto alla libertà personale o addirittura ai limiti imposti dal rispetto della persona umana ma tutti i soggetti contrari all’obbligo hanno sempre ignorato cosa significhi vivere ed operare in una comunità organizzata nel pieno rispetto di quel “patto di solidarietà” tra individuo e collettività che, secondo la stessa Corte costituzionale, sta alla base di ogni vaccinazione, obbligatoria o raccomandata che sia (Corte cost., 23 giugno 2020, n. 118). Inoltre, se parliamo di diritto al lavoro, l’art. 4 della Costituzione al comma 2 impone che “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”. Ebbene, le centinaia di medici sospesi dall’Ordine in che modo concorrono a tale progresso se privano i cittadini della loro indispensabile prestazione professionale ? È certamente vero che la norma citata afferma che ciò avviene “secondo ….. la propria scelta” ma questa libera scelta confligge con il giuramento che tutti i medici sospesi hanno prestato al momento dell’abilitazione e che, in almeno tre o quattro punti specifici, sembra contrastare nettamente con la decisione di non vaccinarsi. I 1.100 medici attualmente sospesi – secondo i dati della Fnomceo dei primi di ottobre - sottraggono all’assistenza dei propri concittadini circa 160.000 ore al mese di prestazioni professionali, senza contare l’aggravio di lavoro che causano ai colleghi: e questo dato dovrebbe essere sufficiente a far riflettere. Se poi cambiamo decisamente contesto, cultura ed epoca, come si fa a non ricordare che quell’estremista di John Kennedy esattamente 60 anni fa disse "non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese". E quella famosa frase sembra oggi concretizzare efficacemente la situazione che stiamo vivendo.
    Dalle considerazioni doviziosamente argomentate del Giudice amministrativo si possono ricavare molti elementi conoscitivi riguardo ai maggiori aspetti di natura giuridica, etica e sociale che sono alla base della controversia. Proviamo a sintetizzarli in breve glossario:
    Il biopotere dello Stato = è l’intervento autoritativo a tutela della salute pubblica quale interesse della collettività che è stato attuato includendo le vaccinazioni obbligatorie fra i trattamenti sanitari imposti ai sensi dell’art. 32, comma secondo Cost., per contrastare una visione opposta, assolutizzante, unidirezionale e riduttivistica, altrettanto contraria alla Costituzione, del diritto alla salute come appannaggio esclusivo dell’individuo, insensibile al benessere della collettività e al principio della solidarietà a tutela dei più fragili.
    L’ignoto irriducibile = principio correlato alla “amministrazione precauzionale” che si fonda sulla circostanza che, ad oggi, non si dispone di tutti i dati completi per valutare compiutamente il rapporto rischio/beneficio nel lungo periodo, per ovvi motivi.
    Il principio di sicurezza delle cure = principio di valenza assolta e generale che nel caso in questione è stato accertato in sede di autorizzazione condizionata, all’esito di rigorose procedure rispettose di tutti gli standard di ricerca e di sperimentazione condivisi dalla comunità scientifica internazionale, e non vi è ragione alcuna né gli appellanti hanno addotto, con la genericità delle loro deduzioni, validi e documentati argomenti confutativi per ritenere che il sacrificio imposto ad essi, con la vaccinazione obbligatoria, sia eccessivo e sproporzionato.
    L’immissione in commercio condizionata = è lo strumento concepito al fine di consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile, non appena siano disponibili dati sufficienti, pur fornendo un solido quadro per la sicurezza, le garanzie e i controlli post-autorizzazione.
    La medicina dell’evidenza = è il principio, noto anche come evidence based medicine, i cui canoni sono alla base delle stesse procedure di sperimentazione ammesse dalla comunità scientifica e soggette anche esse al controllo del giudice nazionale od europeo, a seconda dell’atto impugnato, nell’esercizio del sindacato sulla c.d. discrezionalità tecnica,
    La relazione di cura e fiducia tra paziente e medico = è uno dei valori più essenziali che la medicina deve perseguire e l’ordinamento deve difendere, come nel caso in discussione rispetto al quale il legislatore ha voluto scongiurarne il tradimento introducendo l’obbligo vaccinale per il personale sanitario.
    La esitazione vaccinale alla vaccinazione = comportamento dei singoli che ha un genesi multifattoriale e comprende i più vari atteggiamenti ideologici, culturali, religiosi, filosofici, ma non di rado è il frutto, da un lato, di una irrazionale sfiducia nei confronti della scienza e, più in generale, dei “tecnici”, portatori di un sapere specialistico.
    Le “spinte gentili” = è il cosiddetto nudge fondato sulla trasparenza delle informazioni scientifiche e sulle campagne di sensibilizzazione, mediante un sistema di incentivi o disincentivi che può costituire una forte incidenza anche sulle libertà costituzionalmente garantite, ma che tuttavia concorre a favorire il consenso informato nei singoli nelle decisioni sanitarie e, insieme, il formarsi di una coscienza collettiva favorevoli alla necessità di vaccinarsi.
    I diritti tiranni = sono quei diritti che non entrano nel doveroso bilanciamento con eguali diritti, spettanti ad altri, o con diritti diversi, pure tutelati dalla Costituzione, e pretendono di essere soddisfatti sempre e comunque, senza alcun limite; secondo il Consiglio di Stato questa interpretazione è estranea ad un ordinamento democratico.


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      #3
      Un riassunto

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        #4
        Giusto

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