Originally posted by spino#29
View Post
Announcement
Collapse
No announcement yet.
Announcement
Collapse
No announcement yet.
vendo living bertuola super accessoriato
Collapse
X
-
Scusa ma le domande di livok5race mi sembrano pi? che lecite, e credevo di farti un favore rispondendo ad una domanda di carattere generale. Quindi non volevo di certo giocare, non mi sembra di essere andato fuori topic e le stupidaggini le dir? tua sorella.
-
PROVENZ: prima cosa: i favori non mi servono perch? il mezzo ? mio e so rispondere senza l'aiuto di un tutor.
seconda cosa: non ti permettere pi? di dire una cosa del genere, mi sembra che nessuno abbia offeso ne te, ne i tuoi famigliari. ti sei messo in mezzo senza che nessuno te l'abbia chiesto, hai risposto e hai pure offeso. lascia perdere...Last edited by spino#29; 26-03-11, 21:39.
Comment
-
-
Chiarimenti su patente e rimorchi leggeri
Sembra incredibile ma ancora oggi esistono alcuni soggetti, preposti al controllo della
circolazione, che non sono a conoscenza della normativa sulla patente riferita ai rimorchi
leggeri come i trailer per trasporto cavalli.
I rimorchi leggeri, cio? quelli aventi massa complessiva inferiore a 750 kg, godono di
particolari vantaggi dal punto di vista della circolazione. Infatti, in alcuni casi, consentono
di utilizzare una patente di categoria inferiore a quello che si penserebbe necessario.
La trattazione che segue non ? valida soltanto per gli elevatori per traslochi ma per
un'ampia variet? di veicoli caratterizzati dall'essere costituiti da un rimorchio leggero.
Vediamo nel dettaglio cosa dice l'articolo 116 del Codice della Strada a proposito delle
categorie di patente di guida:
? Patente di categoria B: Motoveicoli, esclusi i motocicli, autoveicoli di massa
complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello
del conducente, non ? superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero
un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti
una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t
? Patente di categoria C: Autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico
superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui
guida ? richiesta la patente della categoria D
L'interpretazione errata relativa alla patente B nacque, presumibilmente, dall'inesatta
lettura della parola "ovvero" che nella lingua italiana ha il significato di "oppure".
Infatti, se sostituissimo alla parola "ovvero" l'errato sinonimo di "cio?", otterremmo una
interpretazione della legge che ci indurrebbe a pensare che con la patente B non esiste
l'eccezione del rimorchio leggero e che occorra sempre fare la somma delle due masse
complessive a pieno carico, verificando che la massa complessiva totale a pieno carico
per i due veicoli non sia superiore a 35 quintali: nulla di pi? sbagliato.
Se sostituiamo la parola "oppure" correttamente, otteniamo la seguente dicitura:
? Patente di categoria B: ...autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e
il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non ? superiore a 8,
anche se trainanti un rimorchio leggero OPPURE un rimorchio che non ecceda la
massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a
pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t
Questa dicitura ? ora sufficientemente chiara e afferma che con la patente B ? possibile
guidare un autoveicolo di massa complessiva fino a 3,5 t al quale ? agganciato un
rimorchio leggero OPPURE (cio?, se il rimorchio non ? leggero perch? supera i 750 kg), ?
possibile trainare un rimorchio il cui peso non superi la massa a vuoto del veicolo trainante
e tale che la somma delle due masse complessive (veicolo + rimorchio) non superi i 35
quintali.
Per quanto riguarda la patente di categoria C, il discorso ? pi? chiaro: possiamo guidare gli
autoveicoli di massa complessiva superiore a 35 quintali, eccetto quelli per i quali ?
necessaria la patente D, anche se agganciamo un rimorchio leggero. Per fugare ogni dubbio residuo, il 25 maggio del 1994 il Ministero dei Trasporti eman? una
circolare chiarificatoria sull'argomento della quale riportiamo il testo:
MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
IV Direzione Centrale - Div. 46
Prot. n. 4494/4630
Roma, 25 maggio 1994
OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in merito ai limiti di guida e traino con patente di
Catg. B.
A seguito del quesito posto da ............... in data 2.5.1994 circa "I limiti di guida e di traino
con patente di Catg. B" si precisa quanto segue:
L'art. 116 dell D.L.vo 30.4.1992, n. 285 al comma 3 recita quanto segue:
"La patente di guida si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli
indicati per le rispettive categorie:
omissis
B - Motoveicoli esclusi i motocicli, autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t
e il cui numero di posti a sedere, escluso il conducente, non ? superiore a 8, anche se
trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del
veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due
veicoli superiore a 3,5 t.".
Omissis
La suddetta dicitura ? da ritenersi chiara e precisa, infatti il conducente pu? guidare
complessi di veicoli composti da una motrice di 3,5 t ed un rimorchio leggero (massa
complessiva a pieno carico 750 Kg art. 116 comma 4 D.L.vo 30.4.1992, n. 285). Inoltre, la
suddetta patente, abilita il conducente anche al traino di un rimorchio superiore ai 750 Kg
purch? tale rimorchio non superi, come massa complessiva, la tara del veicolo trattore ed
il complesso (trattore + rimorchio) sia inferiore o uguale a 3,5 t).
Pertanto, al veicolo trattore pu? essere agganciato anche un rimorchio T.A.T.S. (trasporto
di attrezzature turistiche e sportive) tenendo presente che, ai suddetti rimorchi, in sede di
omologazione, vengono assegnate due masse complessive una minima ed una massima,
le quali figurano sia sulla targhetta, applicata sui veicoli stessi, sia sulla relativa carta di
circolazione.
Ci? significa che i rimorchi T.A.T.S. possono essere abbinati a veicoli trattori, i quali hanno
una massa rimorchiabile uguale o compresa fra la massa minima e la massa massima
assegnata a detti rimorchi, purch?, all'atto dell'aggancio, il rimorchio suddetto non superi la
massa a vuoto del veicolo trattore, ed il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) sia
uguale o inferiore a 3,5 t. Pertanto il controllo, durante il traino dei suddetti rimorchi, inteso ad accertare che la
massa trainata non superi la tara del veicolo trattore ed il complesso le 3,5 t, deve essere
effettuato sulla bascula, al momento del controllo stesso e non sommando le masse
massime rilevate dalle carte di circolazione dei due veicoli che formano il complesso.
IL DIRETTORE DI DIVISIONE
dr. ing. Giovanni Fiore
Allegato alla lett. circ. n. 4494/4630 del 25.5.1994
N.B. Esempi:
a. Veicolo trattore con massa a vuoto di 600 Kg con un rimorchio di 700 Kg (pur
essendo il rimorchio di massa superiore alla massa a vuoto del veicolo trattore
rientra nella categoria dei rimorchi leggeri cio? con massa inferiore a 750 Kg);
b. Veicolo trattore con massa complessiva di 3,5 t con un rimorchio di 750 Kg (pur
superando il complesso dei veicoli (trattore + rimorchio) le 3,5 t il rimorchio ?
classificato rimorchio leggero (750 Kg);
c. Veicolo trattore con massa a vuoto di 1100 Kg e massa complessiva di 1600 Kg
con rimorchio di 1100 Kg (il rimorchio non ? classificato rimorchio leggero in quanto
supera i 750 Kg comunque la massa complessiva del rimorchio ? uguale alla
massa a vuoto della motrice ed il complesso (trattore + rimorchio) ? pari a 2700 Kg
pertanto non supera le 3,5 t;
d. Veicolo trattore con massa a vuoto di 1200 Kg e massa complessiva di 1800 Kg
con rimorchio T.A.T.S. con masse massime comprese tra 700 Kg e 1300 Kg (per il
traino il rimorchio pu? essere caricato fino a 1200 Kg, massa questa pari alla massa
a vuoto del trattore ed il complesso (trattore + rimorchio) ? pari a 3000 Kg, pertanto
non supera le 3,5 t.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
dr. ing. Giovanni FioreLast edited by provenz; 26-03-11, 23:29.
Comment
-
-
X


Comment