Originally posted by giuseppe_d
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La nozione di bestemmia ? data chiaramente dal nostro codice penale, secondo cui (art. 724. Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti):
"Chiunque pubblicamente [c.p. 266] bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinit? o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato [c.p. 402, 403, 404] (1), ? punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309 [disp. att. c.p. 19-bis].
La stessa sanzione si applica a chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti [c.p. 407] (2).
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(1) La Corte costituzionale, con sentenza 18-18 ottobre 1995, n. 440 (Gazz. Uff. 25 ottobre 1995, n. 44 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimit? del presente comma limitatamente alle parole ?o i simboli o le persone venerati nella religione dello Stato?. Vedi l'art. 1 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia reso esecutivo con la L. 27 maggio 1929, n. 810, e la L. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che modifica il Concordato lateranense. In seguito alla modifica apportata al Concordato si considera non pi? in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come unica religione dello Stato.
(2) Articolo cos? modificato dall'art. 57, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
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Per integrare la contravvenzione di cui al citato art. 724 c.p. non ? necessario nominare D IO in s? ma si deve necessariamente oltraggiarlo con invettive.
Dargli del "porco" ? una bestemmia...perch? la parola "porco" ? oltraggiosa.
Dire D IO bono (che sta all'evidenza per buono) non ? bestemmia perch? bono non ? n? una parola oltraggiosa n? una invettiva!!!
Posto che il secondo comma dell'art. 724 equipara le invettive contro i defunti alle bestemmie se dico: quella buon'anima di mio nonno...certamente non commetto alcun reato!!!
Basta cazzate...si parli di cose pi? o meno serie!
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