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370 Euro + ritiro libretto

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    #61
    Originally posted by MiKiFF View Post
    Giusta la multa se proprio si vuole essere zelanti, se per? fosse di disturbo della quiete pubblica o al massimo schiamazzi, 36 euro e niente revisione...

    ... il principio dell'art 78 che punisce le modifiche funzionali ? quello di preservare la SICUREZZA della circolazione...

    ... i pi? bastardi lo interpretano applicandolo anche per lo scarico...

    ... ovviamente per punire e fare cassa...

    ... 375 euro, non ? un furto, ? estorsione e abuso di potere per me...

    ... ma tanto il motociclista ha i soldi e va castigato...

    Ma poi tu neeko credi di essere in regola???

    Giri con i tubi di serie???

    Il filtro???

    Frecce, specchi, fari???

    Il resto???


    io metterei un avvocato perche' l'articolo che ti hanno applicato e' sbagliato ossia il 78
    quello giusto per scarico non omologato e' il 79 che non include la pena accessoria del ritiro del libretto.
    non parlo per sentito dire ma molti hanno vinto il ricorso dal giudice di pace riconoscendo l'errore dell' applicazione del 78 e non del 79

    a me ste cose mi fanno incazzare,se permetti mi applichi l'articolo giusto,invece interpretano il codice come piu' gli conviene e noi zitti a pagare,io non ci sto,magari spendo di piu' per l'avvocato ma i miei diritti voglio cher siano tutelati

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      #62
      ecco il moralista:

      (tra l'altro uno di quelli che fa le multe...) amico bello ti piace la moto? ti piace fare brum brum? e allora sarai anche cosciente delle sanzioni. oggi a te domani a me.....? cosi'....saluti

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        #63
        Originally posted by Danielzx9r View Post
        ecco il moralista:

        (tra l'altro uno di quelli che fa le multe...) amico bello ti piace la moto? ti piace fare brum brum? e allora sarai anche cosciente delle sanzioni. oggi a te domani a me.....? cosi'....saluti
        giustissimo,ma mi applichi l'articolo giusto non quello che ti pare a te

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          #64
          la questione riguadava una sentenza di un giudice di pace il quale,in un caso di un motociclista al quale era stata contestata la violazione dell'articolo 78 per aver montato scarichi non omologati,con sansione pecuniaria assai elevata e con contestuale ritiro della carta di circolazione,aveva giudicato che la modifica apportata al motociclo non violava in realta' la norma dell'articolo 78(piu' grave) ma soltanto l'articolo 79(meno grave)rispetto alla quale la sanzione e' solo pecuniaria e molto piu' leggera che nell'altra ipotesi.

          la sentenza in questione e' la n.122/01 pronunciata dal giudice di pace di caprino veronese,avv. giosue' cometti,nell'ambito di un caso molto simile (addebito della violazione dell'art.78 commi 3 e 4)a quello quivi trattato.
          la sentenza che si cita,in accoglimento del ricorso dell'opponente,precisava che:"tale fatto(montaggio di silenziatore non omologato)viene sanzionato non dall'articolo 78 ma dall'articolo 79 che,al quarto comma ,precisa che chiunque circola con veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti o non regolarmente istallati e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma.
          l'esplicito richiamo all'articolo 72 del cds consente di individuare le parti tecnichedel veicolo la cui alterazione viene sanzionata dal richiamato articolo 79,e fra queste,i dispositivi silenziatori e di scarico".

          la tesi e' che esista un rapporto di specialita' esistente tra la disposizione dell'articolo 79 rispetto al 78,per cui si applichi la prima norma anziche' la seconda.

          detto questo se a me mi capita una cosa del genere io contesto il verbale e quindi l'articolo 78,poi metto l'avvocato e un giudice dira' la sua.

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            #65
            mmm credo che l'art. 72 parli solo di mancnza od alterazione di det. componenti.....non di sostituzione con altri non conformi alle prescrizioni riportate sulla carta di circolazione.........ma vado 1 po' a memoria, sull'argomento si sono gìa versati fiumi di caratteri anche in altre sezioni di questo forum.....
            mi sembra che l'assurdo sia che se giri senza silenziatore rischi solo la multa, se lo fai con 1 scarico racing, che incrementa le prestazionei del veicolo, incorri nel ritiro del libretto+revisione......
            sicuramente l'applicazione del 79 sarebbe + equa, ma generalmente viene applicato il 78, se a torto od a ragione, ancora non si è capito....
            e cmq 1 giudice, è sempre 1 essere umano, e come tale passibile di cadere in errore, per questo esistono + gradi di giudizio e x questo 2 giudici diversi, quando in mqncanza di una giurisprudenza costante, possono dare due interpretazioni e due sentenze divergenti....

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              #66
              questo e' l'aricolo 78

              "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

              TITOLO III - DEI VEICOLI

              Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

              Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

              Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

              1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o pi? modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

              2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonch? i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altres?, le modalit? per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

              3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

              4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

              e si viola questo articolo se uno modifica la moto senza aggiornare la carta di circolazione.
              la sostituzione dello scarico non prevede aggiornamento della carta di circolazione
              quindi
              articolo 79

              "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

              TITOLO III - DEI VEICOLI

              Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

              Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

              Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.

              1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

              2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosit? e delle emissioni inquinanti.

              3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscano a disposizioni oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle direttive stesse.

              4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione ? da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo ? utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.

              articolo 72

              "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

              TITOLO III - DEI VEICOLI

              Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

              Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

              Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

              1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

              a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

              b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

              c) dispositivi di segnalazione acustica;

              d) dispositivi retrovisori;

              e) pneumatici o sistemi equivalenti.

              2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altres? essere equipaggiati con:

              a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

              b) segnale mobile di pericolo di cui all'articolo 162;

              c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

              2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonch? classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altres? essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
              I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1? aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006. (1)

              2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., sono equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioniLa prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1? gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2)

              3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilit?. Possono altres? essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d'uso sono stabilite nel regolamento.

              3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli. (3)

              3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi. (3)

              4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

              5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altres? essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

              6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

              7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

              8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalit? stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti ? indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

              9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altres? stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformit? dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalit? dell'apposizione.

              10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione ? effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

              11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra pu? essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocit? e fatti salvi gli accordi internazionali.

              12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pu? essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

              13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.



              --------------------------------------------------------------------------------

              (1) Art. cos? sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e successivamente modificato dall'art.17 della legge 23 febbraio 2006, n.51, di conversione del DL 30 dicembre 2005, n.273.

              (2) Art. cos? sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e successivamente modificato dall'art. 17 della Legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del DL 30 dicembre 2005, n. 273.

              (3) Art. cos? sostituito dall'art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004.

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                #67
                ecco quando si applica il 78

                regolamento art 78

                Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

                TITOLO III - DEI VEICOLI

                Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

                SEZ. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

                2 - CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, ORIGINE ED OMOLOGAZIONE (ARTT. 76-79 C.S.)

                Art. 236. - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.s.).

                1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima ? effettuata da pi? ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova ? quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

                2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi:

                a) la massa complessiva massima;

                b) la massa massima rimorchiabile;

                c) le masse massime sugli assi;

                d) il numero di assi;

                e) gli interassi;

                f) le carreggiate;

                g) gli sbalzi;

                h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;

                i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;

                l) la potenza massima del motore;

                m) il collegamento del motore alla struttura del veicolo, ? subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla-osta, salvo diverse o ulteriori prescrizioni della casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilit? di esecuzione della modifica, il nulla-osta pu? essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ci? abilitata, che attesti la possibilit? d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta.

                3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

                4. La Direzione generale della M.C.T.C. definisce le competenze dei propri uffici periferici, tenuto anche conto della necessit? di distribuzione dei carichi di lavoro e delle possibilit? operative degli uffici stessi, nonch? delle particolari collocazioni territoriali delle ditte costruttrici o trasformatrici.


                non si parla di scarichi

                ecco quando si applica il 79

                Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

                TITOLO III - DEI VEICOLI

                Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

                SEZ. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

                2 - CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, ORIGINE ED OMOLOGAZIONE (ARTT. 76-79 C.S.)

                Art. 237. - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione (art. 79 C.s.).

                1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell' appendice VIII al presente titolo.

                2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie.

                3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti pu? stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta appendice, avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosit? e delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosit? ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanit?.

                ecco l'appendice VIII
                qui si che si parla di scarichi

                Appendice VIII
                Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

                APPENDICE AL TITOLO III
                APPENDICE VIII
                ART. 237
                (EFFICIENZA DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI IN CIRCOLAZIONE)

                1. Le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 237 sono le seguenti:

                a) Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti.
                Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovr? avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondit? degli intagli principali del battistrada dovr? essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso.

                b) Sistemi di frenatura.
                Devono rispondere a quanto prescritto dalla direttiva [92/54/CEE]*. L'efficienza dei sistemi di frenatura in relazione alle diverse categorie di veicoli, in assenza di prescrizioni comunitarie in proposito, viene stabilita dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C.

                c) Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, impianto elettrico.
                I dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere di tipo approvato per la categoria cui appartiene il veicolo e recare, ben visibili, gli estremi di approvazione.

                Tali dispositivi devono essere in condizioni di totale efficienza: in particolare, di notte e con atmosfera limpida, le luci di posizione anteriori e posteriori debbono essere visibili ad una distanza non inferiore a 150 m e la targa posteriore deve essere leggibile ad almeno 20 m.

                L'altezza da terra e le altre quote di installazione dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione devono essere comprese entro i limiti prescritti; avanti ai dispositivi non devono esservi vetri o schermi non facenti parte dei dispositivi stessi; ove vi siano due apparecchi disposti simmetricamente, essi devono essere dello stesso tipo e dello stesso colore; l'orientamento deve essere corretto e, per i proiettori, deve esistere la possibilit? di regolazione in orizzontale ed in verticale; ove siano installati dispositivi il cui impiego sia consentito in via facoltativa, essi devono essere di tipo approvato e rispondere a quanto stabilito dal presente regolamento. L'impianto elettrico e le tensioni di alimentazione ai morsetti dei dispositivi utilizzatori devono rispondere alle prescrizioni stabilite con tabella d'unificazione a carattere definitivo.

                d) Dispositivi di segnalazione acustica.
                Devono recare in modo visibile gli estremi d'approvazione. Nelle condizioni normali di montaggio, alimentati dalla batteria carica, o nel caso di dispositivi alimentati da alternatore per una velocit? di quest'ultimo di 1800 giri/minuto, devono dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull'asse del veicolo, a 30 m davanti ad esso, non inferiore ai valori seguenti:

                - 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica di autoveicoli, filoveicoli e motoveicoli;
                - 75 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei motocicli aventi cilindrata non superiore a 125 cmc;
                - 70 dB per i dispositivi di segnalazione acustica dei ciclomotori;
                - 80 dB per i dispositivi di segnalazione acustica speciale per autobus;
                - 90 dB per i dispositivi supplementari di allarme.

                e) Livello sonoro del dispositivo di scarico.
                Il livello sonoro deve essere misurato a veicolo immobile e non deve superare il valore di controllo stabilito in sede di approvazione o di omologazione.
                (supera il controllo stabilito allora scatta la multa dellart79 )

                f) Emissioni inquinanti.
                Devono essere rispettati i valori limite stabiliti dalla direttiva [92/55/CEE]*.

                g) Visibilit?.
                Tutti i vetri interessanti la visibilit? del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate.

                h) Carrozzeria e telaio.
                La carrozzeria ed il telaio devono essere in buono stato d'uso e manutenzione. In particolare il telaio non deve presentare rotture, anche se localizzate.

                i) Dispositivi in generale ed approvazione degli stessi.
                Tutti i dispositivi devono essere in perfetta efficienza.

                Qualora soggetti ad approvazione devono recare, nei modi prescritti, gli estremi della stessa.

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                  #68
                  Originally posted by neeko72 View Post
                  scusa eh campione....metti due scarichi NON OMOLOGATI quando ormai OGNI marca ha in catalogo quelli omologati...becchi il carabiniere che ha la tua stessa moto e giustamente ti fa notare la cazxata che hai fatto..e ti incazzi pure se ti fa una GIUSTISSIMA multa?....

                  mi hai tolto le parole di bocca

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                    #69
                    Originally posted by lacky View Post
                    mi hai tolto le parole di bocca
                    laky passa avanti a leggere

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                      #70
                      EMASSI78 ti ADORO

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                        #71
                        Originally posted by emassi78 View Post
                        questo e'
                        l'aricolo 78

                        "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

                        TITOLO III - DEI VEICOLI

                        Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

                        Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

                        Art. 78. Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.

                        1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o pi? modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

                        2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonch? i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altres?, le modalit? per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

                        3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

                        4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.


                        articolo 79

                        "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

                        TITOLO III - DEI VEICOLI

                        Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

                        Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

                        Art. 79. Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione.

                        1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2.

                        2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli, particolarmente per quanto riguarda i pneumatici e i sistemi equivalenti, la frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, la limitazione della rumorosit? e delle emissioni inquinanti.

                        3. ...(omissis)...

                        4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione ? da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo ? utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.

                        articolo 72
                        "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

                        TITOLO III - DEI VEICOLI

                        Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

                        Sezione I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

                        Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

                        1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

                        a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

                        b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

                        c) dispositivi di segnalazione acustica;

                        d) dispositivi retrovisori;

                        e) pneumatici o sistemi equivalenti.

                        2. ...(omissis)...
                        2-bis.
                        2-ter.
                        3.
                        3-bis.
                        3-ter.
                        4.
                        5.
                        6.
                        7. ...(omissis)...

                        8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalit? stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell'art. 162. Negli stessi decreti ? indicata la documentazione che l'interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

                        9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altres? stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformit? dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalit? dell'apposizione.

                        10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l'omologazione ? effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

                        11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra pu? essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocit? e fatti salvi gli accordi internazionali.

                        12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pu? essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

                        13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.


                        Originally posted by emassi78 View Post
                        ecco quando si applica il 78

                        regolamento art 78

                        Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

                        TITOLO III - DEI VEICOLI

                        Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

                        SEZ. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

                        2 - CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, ORIGINE ED OMOLOGAZIONE (ARTT. 76-79 C.S.)

                        Art. 236. - Modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 C.s.).

                        1. Ogni modifica alle caratteristiche costruttive o funzionali, tra quelle indicate nell'appendice V al presente titolo ed individuate con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C., o che determini la trasformazione o la sostituzione del telaio, comporta la visita e prova del veicolo interessato, presso l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente in relazione alla sede della ditta che ha proceduto alla modifica. Quando quest'ultima ? effettuata da pi? ditte, senza che per ogni stadio dei lavori eseguiti venga richiesto il rilascio di un certificato di approvazione, l'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. competente per la visita e prova ? quello nel cui territorio di competenza ha sede la ditta che ha operato l'ultimo intervento in materia. In tale caso la certificazione dei lavori deve essere costituita dal complesso di tutte le certificazioni, ciascuna redatta dalla ditta di volta in volta interessata dai diversi stadi, con firma del legale rappresentante autenticata nei modi di legge.

                        2. Ogni modifica riguardante uno dei seguenti elementi: a) la massa complessiva massima;

                        b) la massa massima rimorchiabile;

                        c) le masse massime sugli assi;

                        d) il numero di assi;

                        e) gli interassi;

                        f) le carreggiate;

                        g) gli sbalzi;

                        h) il telaio anche se realizzato con una struttura portante o equivalente;

                        i) l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi;

                        l) la potenza massima del motore;

                        m) (....)

                        3. L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata.

                        4. (...)



                        ecco quando si applica il 79
                        Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

                        TITOLO III - DEI VEICOLI

                        Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

                        SEZ. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE

                        2 - CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, ORIGINE ED OMOLOGAZIONE (ARTT. 76-79 C.S.)

                        Art. 237. - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione (art. 79 C.s.).

                        1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell' appendice VIII al presente titolo.

                        2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie.

                        3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti pu? stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta appendice, avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosit? e delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosit? ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanit?.

                        ecco l'appendice VIII
                        qui si che si parla di scarichi

                        Appendice VIII
                        Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303), con le modifiche di cui al d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

                        APPENDICE AL TITOLO III
                        APPENDICE VIII
                        ART. 237
                        (EFFICIENZA DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI IN CIRCOLAZIONE)

                        1. Le prescrizioni tecniche di cui all'articolo 237 sono le seguenti:

                        a)
                        b)
                        c)
                        d)

                        e) Livello sonoro del dispositivo di scarico.
                        Il livello sonoro deve essere misurato a veicolo immobile e non deve superare il valore di controllo stabilito in sede di approvazione o di omologazione.
                        (supera il controllo stabilito allora scatta la multa dellart79 )

                        f) Emissioni inquinanti.
                        Devono essere rispettati i valori limite stabiliti dalla direttiva [92/55/CEE]*.

                        g)
                        h)

                        i) Dispositivi in generale ed approvazione degli stessi.
                        Tutti i dispositivi devono essere in perfetta efficienza.

                        Qualora soggetti ad approvazione devono recare, nei modi prescritti, gli estremi della stessa.
                        devo spezzare in 2 xch? troppo lungo...

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                          #72
                          emassi78, senti nonn stiamo a pigliarci x il culo.......
                          tanto io non sono nè 1 membro delle forze dell'ordine nè 1 avvocato....
                          il problema delle norme da te riportate è semplicemente quello che non sono affatto chiare e quindi si prestano ad interpretazione......ok....
                          quando tu dici:"almeno applicatemi l'art. giusto", in realtà vuoi semplicemente che ti venga applicato l'art. che + ti fa comodo, ovvero quello con la sanzione minore, .......ma se leggi attentamente tra tutto quello che hai riportato, ti puoi rendere tu stesso conto che:

                          - l'art. 78 si applica a :
                          veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72
                          ed ancora:
                          Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione,................ e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.



                          come vedi anche nel 78 :

                          -si fa riferimento ai dispositivi indicati nell'art.72.......e tra questi : i dispositivi di scarico
                          -ed anche alle: modifiche alle caratteristiche indicate ...nella carta di circolazione .....

                          nel regolamento applicativo dell'art. 78 si fa riferimento a:
                          -ogni modifica riguardante.......
                          punto l) la potenza massima del motore

                          e sempre nel sopra citato art. 72 al punto 8) viene espressamente indicato che:
                          I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri,

                          nall'art.79 si fa riferimento a :
                          -I veicoli a motore [/B]ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento

                          -2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali ed a quelle dei dispositivi di equipaggiamento cui devono corrispondere i veicoli.....

                          -nel regolamento-----> art.237--> si parla di :
                          -e) [B]Livello sonoro del dispositivo di scarico. (.....)

                          ancora il comma 4 dell'art. 79 prescrive :
                          - chiunque circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati[/SIZE], è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

                          INDI....
                          l'art.79 parla di efficienza, buon funzionamento e regolare installazione........parla di limiti fonometrici....

                          l'art. 78 parla di modifiche alle caratteristiche del veicolo riportate sulla carta di circolazione tali da comportare l'aumento della potenza......

                          l'art.72 prescrive x i dispositivi di scarico che questi siano cmq omologati dal ministero...

                          ORA TU DIMMI SE :
                          -TU MONTI 1 SCARICO RACING SOLO X FARE + RUMORE??
                          - E LOSCARICO RACING, SI LIMITA A FARE SOLO + RUMORE ??
                          OPPURE AUMENTA LA POTENZA MASSIMA DEL VEICOLO ??
                          E QUESTA è O NON è INDICATA SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE??
                          (cosìccome il n° di serie del silenziatore e limite db)
                          LO VOGLIAMO METTERE AL BANCO ??

                          E' O NON è QUESTA 1 MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE INDICATE SULLA CARTA DI CIRCOLAZIONE ??

                          ED ANCORA LO SCARICO RACING, X CASO, è STATO SOTTOPOSTO AD OMOLOGAZIONE DA PARTE DEL MINISTERO COME PRESCRITTO DALL'LART. 72 ??

                          L'ART.79 SI APPLICA A SCARICHI PREVIAMENTE OMOLOGATI MA NON + EFFICIENTI ......QUINDI RUMOROSI OLTRE I LIMITI DI LEGGE

                          L'ART. 78 SI APPLICA A SCARICHI "NON" OMOLOGATI....

                          questo mi sembra quello che prescriva la legge, se poi a voi non piace o non vi fa comodo c.azzi vostri....
                          fate come me lasciate quelli originali, oppure montatene 1 omologato lasciandogli il suo db killer, e vedrete che nessuno vi applicherà mai l'articolo x voi sbagliato.

                          Last edited by polsogrippato; 25-06-07, 17:04.

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                            #73
                            Originally posted by neeko72 View Post
                            scusa miky...ma proprio perch? era motociclista ha fatto bene a fargli la multa.....chi va in giro con uno scarico non omologato da AUTOMATICAMENTE del coglione a tutti coloro(e sono la maggioranza) che spendono DEI SOLDI IN PI? per avere uno scarico a norma di legge...
                            Quotonissimo

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                              #74
                              Qanto prescritto dal comma 8 dell'art.72 credo sia il fulcro della questione:
                              gli scarichi devono essere omologati dal ministero;
                              la previa omologazione è indicata dalla corrispondenza tra lo scarico montato e quello indicato a libretto oppure dalla presenza sullo stesso delle marchiature d'omologazione, accompagnate dal documento cartaceo che ne attesta l'omologazione e la conformità alle caratteristiche prescritte x lo scarico originale;
                              nel caso lo scarico non risultasse essere omologato occorre la visita di collaudo ed eventuale revisione della carta di circolazione presso gli uffici della mctc.

                              secondo me, purtroppo, è semplicemente così.

                              quando si dice:
                              dura lex, sed lex.

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                                #75
                                da tutto ci? si evince che IL CDS ITALIANO FA SCHIFO!

                                ps: e aggiungo tristemente che il paragrafo delle liberalizzazioni che riguardava il tuning auto-moto ? stato STRALCIATO DAL DECRETO....

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