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Partenze da fermo in griglia

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    #46
    Originally posted by Blundik View Post
    Tastaccio? non credo.
    Sorvoliamo sui regolamenti tecnici.

    Mi piacerebbe una licenza (basso costo) per chi frequenta la pista rilasciata magari dopo aver dimostrato di conoscere le norme basilari del comportamento in pista.
    Magari utilizzando la figura del delegato provinciale fmi.
    Un'altra invece per chi corre.
    Questo avrebbe un senso.
    Ma oggi,la licenza e tutto cio' che ? annesso, sembrerebbe solo servire a salvaguardare gli interessi della federazione.

    siamo in italia alla fine

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      #47
      Originally posted by terremoto View Post
      a reg?, io credo de av? capito chi ? quota4600 e se c'ho preso vi garantisco che non ? della federazione e, anzi, si sbatte parecchio per la sicurezza in pista.
      Come al solito se si facesse gli affari suoi...vivrebbe pi? sereno...un p? come me sotto altri punti di vista, ma ? questione di carattere, se ti preme qualcosa non riesci a non dire la tua, anche a rischio di comprometterti (io per il mio disquisire all'infinito ho un testimone in meno al mio matrimonio )
      Quanto hai ragione Danie' ...
      Scusate se ho detto la mia!

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        #48
        Originally posted by quota4600 View Post
        Quanto hai ragione Danie' ...
        Scusate se ho detto la mia!
        rimango in attesa di conoscere quale legge dello stato italiano possa far definire le giornate dei tedeschi "gare clandestine"

        ps:non ? polemica

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          #49
          eh blundik...siamo in italia....si chiacchera per dar fiato alla bocca!!!!!!!!

          quota ha faccio dei gran discorsoni,ma non ha un ***** di punto di fondamenta su cui basarsi...dice che è vietato ma nemmeno sa se esiste una legge che lo vieta!!!

          siamo su in circuito chiuso al traffico (non è piu gara clandestina aperta al pubblico quindi),si firma uno scarico di responsabilità totale,contro ogni evenzienza,siamo quindi conssci che qualunque cazzata ci succeda si piglia e si porta a casa....
          inoltre,non esiste nessunr eglomaneto di pista che impone un modo in cui iniziare un turno di prove libere,se io organizzatore voglio far partire delle prove libere da fermo nessuno può vietarmelo!!!!!!!!

          leggiti bene lo scarico di responsabilità che firmi quando entri in pista,e inoltre se puoi leggiti anche quello che firmano gli organizzaotir all'autodromo per il noleggio del circuito....

          solo dopo potrai parlare dicendo la tua...prima dici soltanto cazzate dettate dall'ignoranza(in senso buono)

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            #50
            la pista è aperta al pubblico ma non è aperta alla circolazione stradale

            indi.. non è strada e non vige il codice della strada (visto che mancano praticamente tutti gli elementi di una "strada pubblica")

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              #51
              ed ecco che dice il codice della strada. articolo 2

              Art. 2. Definizione e classificazione delle strade

              1 Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
              2 Le strade sono classificate riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
              A Autostrade;
              B Strade extraurbane principali;
              C Strade extraurbane secondarie;
              D Strade urbane di scorrimento;
              E Strade urbane di quartiere;
              F Strade locali
              F bis Itinerari ciclopedonali

              3 Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
              A Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine; deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
              B Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione dl talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
              C Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
              D Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
              E Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
              F Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
              F bis ITINERARIO CICLOPEDONALE: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell’utenza debole della strada

              4 E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla strada principale e viceversa, nonche' il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.
              5 Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade "statali", "regionali", "provinciali", "comunali", secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune. Per le strade destinate esclusivamente al traffico militare e denominate "strade militari", ente proprietario e' considerato il comando della regione militare territoriale.
              6 Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono

              A Statali, quando:

              a. congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;

              b. congiungono tra loro i capoluoghi di regione, ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse. ovvero costituiscono diretti e importanti collegamenti tra strade statali;

              c. allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;

              d. servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.

              B Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
              C Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o piu' capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se cio' sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
              D Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automo bilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o flu viale, con interporti o nodi di scambio internodale o con le locali ta' che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettiivi ta' comunale. Ai fini del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade comunali.

              7 Le strade urbane di cui al comma 2, Iettere D e F sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.
              8 Il Ministero dei lavori pubblici, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalita' indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade cosi' classificate sono iscritte nell'Archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.
              9 Quando le strade non corrispondono piu' all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero dei lavori pubblici e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.
              10 Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

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                #52
                ed ecco l'articolo 9 che definisce le regole per le competizioni sportive su strada (e qui si torna alla definizione di strada)

                Art. 9. Competizioni sportive su strada
                1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l'autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.



                2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.



                3.Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all'articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.



                4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di sicurezza vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell'ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti



                5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l'autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L'autorità competente può concedere l'autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.



                6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l'autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.



                6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l'organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.



                6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero dell'interno.



                6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.



                7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero dei lavori pubblici, ai fini della predisposizione del programma per l'anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.



                7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all'andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell'autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell'articolo 7, comma 1.



                8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594 , se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da da euro 742 a euro 2.970 , se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l'autorità amministrativa dispone l'immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.



                8-bis. (abrogato)



                9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l'effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296 , se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 148 a euro 594 , se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.

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                  #53
                  L'unica certezza al momento è che l'eventuale accusa di gare clandestine non trova riscontri.
                  Come dire,se tiri con un amico in moto ed avete 2 donzelle dietro..magari qualcuno potra' anche accusarvi di gare clandestine e sfruttamento della prostituzione, ma che vuoi sfruttiate le donne e fate gare rimane poi qualcosa da dimostrare

                  Vi è una certezza...queste 3 giorni,per evidenti motivi, non sono ben viste dalla fmi.
                  Last edited by Blundik; 16-03-08, 18:33.

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                  • Font Size
                    #54
                    per quel che so io sono conscio che le gare in italia sono legali solo se autorizzate fmi. non so quindi cosa organizzano i tedeschi ma sono sicuro che se i tedeschi organizzano gare e io mando una mail alla fmi con i nomi dei piloti che il week-end 7-8-9 marzo hanno corso al mugello i campionati italiani 2008 verranno annullati causa stracciamento delle licenze di molti piloti.
                    sapete perch? solo i tedeschi organizzano cos? sono gli unici a organizzare le 3gg. e quindi hanno tutto il tempo per fare libere e pareggiamenti. Per la cronaca anche gli italiani che coorganizzano con i tedeschi fanno la stessa cosa dei tedeschi anche in italia.

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                      #55
                      ci sono organizzatori italiani che fanno gare amatoriali (alcuni pure campionati)... se lo fanno i tedeschi in italia non va bene... se lo fanno gli italiani all'estero va bene?

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                        #56
                        Originally posted by nik74 View Post
                        ci sono organizzatori italiani che fanno gare amatoriali (alcuni pure campionati)... se lo fanno i tedeschi in italia non va bene... se lo fanno gli italiani all'estero va bene?
                        Certo che va bene ... a patto che chi partecipa non abbia la licenza di conduttore in Italia perch? in quel caso, se lo scoprono in Federazione, vengono applicate sanzioni abbastanza pesanti ai piloti LICENZIATI che partecipano.
                        I paesi hanno leggi differenti che spesso possono anche non essere considerate giuste, ma ? cos? ...
                        Tanto per capire in quale paese siamo vi dico che negli anni '90 durante una finale del CAMPIONATO ITALIANO a Misano, al primo giro cadde al curvone (che all'epoca era a sinistra) il pilota che era terzo, ed il quarto, il quinto ed il sesto lo travolsero ... successe un macello ...
                        B? dopo anni di processi sono stati condannati il Direttore di gara ed il commissario di percorso per non aver segnalato tempestivamente la caduta (ve lo immaginate al primo giro quanto tempo avevano?) ed i piloti coinvolti per non aver osservato le norme di sicurezza in gara (in primo grado gli era stata contestata anche la mancata osservanza della distanza di sicurezza ).
                        Ok, voi mi direte "ma il giudice era un pazzo!" ... io non lo so, per? questi sono i fatti.

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                          #57
                          .. e chi ha portato in processo?

                          perchè la furbizia dell'italiano medio è sempre dietro l'angolo


                          vedi moto devastata in pista e richiesta di risarcimento in assicurazione.

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                          • Font Size
                            #58
                            Originally posted by quota4600 View Post
                            Certo che va bene ... a patto che chi partecipa non abbia la licenza di conduttore in Italia perch? in quel caso, se lo scoprono in Federazione, vengono applicate sanzioni abbastanza pesanti ai piloti LICENZIATI che partecipano.
                            I paesi hanno leggi differenti che spesso possono anche non essere considerate giuste, ma ? cos? ...
                            Tanto per capire in quale paese siamo vi dico che negli anni '90 durante una finale del CAMPIONATO ITALIANO a Misano, al primo giro cadde al curvone (che all'epoca era a sinistra) il pilota che era terzo, ed il quarto, il quinto ed il sesto lo travolsero ... successe un macello ...
                            B? dopo anni di processi sono stati condannati il Direttore di gara ed il commissario di percorso per non aver segnalato tempestivamente la caduta (ve lo immaginate al primo giro quanto tempo avevano?) ed i piloti coinvolti per non aver osservato le norme di sicurezza in gara (in primo grado gli era stata contestata anche la mancata osservanza della distanza di sicurezza ).
                            Ok, voi mi direte "ma il giudice era un pazzo!" ... io non lo so, per? questi sono i fatti.
                            torniamo al mio esempio.
                            tu con un amico tirate con le moto..avete 2 zainette..vi fermano e vi accusano di gare clandestine e sfruttamento della prostituzione
                            se prendiamo come esempio quello che tu hai scritto..dobbiamo starcene a casa
                            In ogni caso,sempre dal tuto esempio,nemmeno un campionato italiano,gara erfettamente legale, ha salvato i piloti..per cui..di cosa parliamo?

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                            • Font Size
                              #59
                              di cosa parliamo??? di screditare aggratisse le gare che costano poco perchè sono da barboni!

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                                #60
                                Originally posted by frankie22 View Post
                                di cosa parliamo??? di screditare aggratisse le gare che costano poco perch? sono da barboni!
                                per me vi state fraintendendo...quota4600 dalla sua ha anche ragione, o meglio, quello che mi sembra voglia dire ? che anche se la cosa non sta bene perch? sembra non parere giusta purtroppo la legge dice cos? e se tu non la rispetti sei un fuorilegge (ed ? qui che di solito arriva il ranger Walker!)...
                                poi che sta cosa non stia bene ? un altro discorso ma effettivamente se, per fare un esempio, il limite ? 70 Km/h e io vado a 80 Km/h su una strada a doppia corsia alle 4 la mattina dove non c? una macchina nell'arco di 2km ma vengo fermato sono comunque in multa...anche se il buon senso direbbe il contrario...

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