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multa tutor carrello

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    #151
    Originally posted by Nigel76 View Post
    riporto direttamente dal sito della polizia stradale:

    • fino a 10 km/hin pi? rispetto al limite - sanzione pecuniaria compresa tra 39 e 159euro
    • oltre 10 km/h e fino a 40 km/hin pi? - sanzione pecuniaria compresa tra 159 e 639 euro e decurtazione di 3 punti sulla patente;
    • oltre 40 km/h e non oltre i 60 km/h - sanzione pecuniaria tra 500 e 2000 euro, decurtazione di 6 punti sulla patente e sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi
    • chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocit? ? punito con una sanzione pecuniaria compresa 779 e 3.119 , con la decurtazione di 10 punti sulla patente e la sanzione accessoria della sospensione della patente da sei a dodici mesi. In caso di recidiva in un biennio ? disposta la revoca della patente di guida.



    mentre per quanto riguarda le multe me l'ha detto un conoscente che ? nella stradale...quando il veicolo risulta "complesso", ovvero trainante, la sanzione aumenta.
    Guarda a me applicarono le medesime sanzioni con o senza carrello.cambiava solo il limite che col carrello era pi? basso.e di notte la maggiorazione.
    Poi le classi di velocit? sono le medesime che avevo citato,anche le sanzioni,Non sono cambiate molto da quando ho dato le patenti superiori vedo

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      #152
      Originally posted by Nigel76 View Post
      Anche il mio ? trasporto cose...che io sappia solo gli appendice possono andare a 130...
      Che poi ? tutto un dire, il mio ? ammortizzato, frenato e con ruote da 13 per? deve andare a 80...gli appendice che sono poco pi? dei carrelli per la spesa 130...vabb? siamo in Italia
      esattamente nik
      solo gli appendice, sono carrelli ed hanno limite dei 130 in quanto appunto appendici della macchina
      tutti gli altri trailer dotati di proprio targhino e libretto di immatricolazione sono "rimorchi" e come tali formano con la motrice un autotreno che deve rispettare il limite dei 70km/h sulle strade statal ed 80Km/h sulle autostrade

      non siamo rimasti al medioevo solo x i balzelli
      ma vi siamo rimasti anche coi limiti di velocit?
      si costruiscono autostrade a 4 corsie e poi restano i limiti del 1960 quando le corsie erano solo 2 nemmeno 3
      Last edited by polsogrippato; 20-07-17, 16:58.

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        #153
        col rimorchio le multe sono molto + alte, non so se doppie ma poco ci manca

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          #154
          Originally posted by monikaf View Post
          Leggere sto thread mi fa ripensare a quanta fortuna ho avuto quando andavo in pista.

          Ho scoperto solo dopo averlo venduto che col carrello non potevo superare gli 80kmh.
          to' che strano
          chiss? come mai sta cosa non mi stupisce x niente

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            #155
            Originally posted by polsogrippato View Post
            col rimorchio le multe sono molto + alte, non so se doppie ma poco ci manca
            Io ne ho prese due a 120 orari col carrello "rimorchio" Ed ho preso la stessa sanzione a viaggiare con la sola auto a 170 col limite dei 130.

            Sempre 3 punti + 3 punti e stessa sanzione, con maggiorazione notturna dopo le 22.

            Per inciso il limite in autostrada ? stato elevato a 150 una decina di anni fa ma ? stato lasciato al gestore la facolt? di applicarlo o meno.
            Ed il gestore ha scelto di mantenere i 130.

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              #156
              Originally posted by polsogrippato View Post
              col rimorchio le multe sono molto + alte, non so se doppie ma poco ci manca
              Da come ho capito sono quasi raddoppiate quando il veicolo risulta complesso o autotreno come viene definito nel verbale.

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                #157
                Originally posted by interceptor79 View Post
                Io ne ho prese due a 120 orari col carrello "rimorchio" Ed ho preso la stessa sanzione a viaggiare con la sola auto a 170 col limite dei 130.

                Sempre 3 punti + 3 punti e stessa sanzione, con maggiorazione notturna dopo le 22.

                Per inciso il limite in autostrada ? stato elevato a 150 una decina di anni fa ma ? stato lasciato al gestore la facolt? di applicarlo o meno.
                Ed il gestore ha scelto di mantenere i 130.

                Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk

                I punti sono sempre gli stessi, cambia la sanzione...nel tuo caso non saprei forse ti hanno graziato...boh

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                  #158
                  Ma non sono raddoppiate.sono le stesse.se vai a 170 con l'auto ti becchi lo stesso importo da pagare ,scontato se paghi entro tot giorni

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                    #159
                    Per inciso ho preso due verbali col carrello a 120 ed uno con solo auto a 170 nel giro di un mese ed ho perso 9 punti e pagato circa 700 euro,pagando entro tot giorni e compresa di maggiorazione notturna che portava ogni verbale oltre i 200 euro l'uno

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                      #160
                      Originally posted by interceptor79 View Post
                      Ma non sono raddoppiate.sono le stesse.se vai a 170 con l'auto ti becchi lo stesso importo da pagare ,scontato se paghi entro tot giorni

                      Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
                      Sicuro?
                      A me risulta lo siano...me lo conferm? anche un conoscente che ? nella stradale...dopo provo a cercare qualcosa in rete e domani magari provo a sentirli.

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                        #161
                        Originally posted by interceptor79 View Post
                        Io ne ho prese due a 120 orari col carrello "rimorchio" Ed ho preso la stessa sanzione a viaggiare con la sola auto a 170 col limite dei 130.

                        Sempre 3 punti + 3 punti e stessa sanzione, con maggiorazione notturna dopo le 22.

                        Per inciso il limite in autostrada ? stato elevato a 150 una decina di anni fa ma ? stato lasciato al gestore la facolt? di applicarlo o meno.
                        Ed il gestore ha scelto di mantenere i 130.

                        Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
                        si certo e quindi ?
                        ? 150 ?
                        no ? sempre lo stesso
                        e x i rimorchi ? sempre 70 ed 80
                        limiti ridicoli quanto anacronistici

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                          #162
                          Originally posted by interceptor79 View Post
                          Ma non sono raddoppiate.sono le stesse.se vai a 170 con l'auto ti becchi lo stesso importo da pagare ,scontato se paghi entro tot giorni

                          Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
                          credo che se a te non hanno applicato la sanzione doppia prevista x il rimorchio puoi ritenerti solamente ed enormemente fortunato

                          leggi e documentati
                          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
                          Last edited by polsogrippato; 20-07-17, 17:00.

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                            #163
                            articolo 142: Limiti di velocit?
                            1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocit? massima non pu? superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilit? di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie pi? corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocit? media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocit? fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, semprech? lo consentano l'intensit? del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalit? dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocit? massima non pu? superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. (1) (6)

                            2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocit? minimi e limiti di velocit? massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocit? al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pu? modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro pu? anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pu? procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

                            3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocit? sottoindicate:

                            a) ciclomotori: 45 km/h;

                            b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

                            c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

                            d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

                            e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
                            f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

                            g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

                            h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

                            i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

                            l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

                            4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocit? massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

                            5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocit? restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

                            6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocit? sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocit? media di percorrenza su tratti determinati, nonch? le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento (2) (3) (4).

                            6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocit? devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalit? di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. (5)

                            7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocit?, ovvero supera i limiti massimi di velocit? di non oltre 10 km/h, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. (*)

                            8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocit? ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679. (*)

                            9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocit? ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125.(*) Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. (4) (6)

                            9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocit? ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 828 a euro 3.313.(*) Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (6)

                            10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100.(*)

                            11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sonoraddoppiate. L'eccesso di velocit? oltre il limite al quale ? tarato il limitatore di velocit? di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179. (4)

                            12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria ? della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria ? la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (4)

                            12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocit? stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocit? ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1? agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui ? stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. (7)

                            12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonch? al potenziamento delle attivit? di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilit? interno. (7)

                            12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis ? ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata
                            Last edited by polsogrippato; 20-07-17, 16:54.

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                            • Font Size
                              #164
                              Originally posted by polsogrippato View Post
                              credo che se a te non hanno applicato la sanzione doppia prevista x il rimorchio puoi ritenerti solamente ed enormemente fortunato

                              leggi e documentati
                              Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
                              Non sono fortunato.hanno applicato la legge come andava applicata.

                              Poi non so se con un rimorchio pesante cambi ma col mio era la sanzione giusta.ho ancora i verbali,carta canta

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                                #165
                                Originally posted by polsogrippato View Post
                                articolo 142: Limiti di velocit?
                                1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocit? massima non pu? superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati, con la possibilit? di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali. Sulle autostrade a tre corsie pi? corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocit? media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocit? fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, semprech? lo consentano l'intensit? del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalit? dell'ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura, la velocit? massima non pu? superare i 110 km/h per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. (1) (6)

                                2. Entro i limiti massimi suddetti, gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocit? minimi e limiti di velocit? massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocit? al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pu? modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1. Lo stesso Ministro pu? anche disporre l'imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in caso di mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pu? procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario.

                                3. Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocit? sottoindicate:

                                a) ciclomotori: 45 km/h;

                                b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati;

                                c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi;

                                d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati;

                                e) treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;
                                f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

                                g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade;

                                h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

                                i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade;

                                l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati.

                                4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), devono essere indicate le velocit? massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g), h) ed i) del comma 3, quando siano in dotazione alle Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

                                5. In tutti i casi nei quali sono fissati limiti di velocit? restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141.

                                6. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocit? sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocit? media di percorrenza su tratti determinati, nonch? le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento (2) (3) (4).

                                6-bis. Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocit? devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalit? di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno. (5)

                                7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocit?, ovvero supera i limiti massimi di velocit? di non oltre 10 km/h, ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169. (*)

                                8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocit? ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 679. (*)

                                9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocit? ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125.(*) Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. (4) (6)

                                9-bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocit? ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 828 a euro 3.313.(*) Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (6)

                                10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 ? soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 100.(*)

                                11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 e 9-bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sonoraddoppiate. L'eccesso di velocit? oltre il limite al quale ? tarato il limitatore di velocit? di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. E' sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179. (4)

                                12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria ? della sospensione della patente da otto a diciotto mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di due anni, in una ulteriore violazione del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria ? la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (4)

                                12-bis. I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocit? stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocit? ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1? agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui ? stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti. (7)

                                12-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonch? al potenziamento delle attivit? di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilit? interno. (7)

                                12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis ? ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata

                                grazie Giuliano, mi confermi quello che mi aveva detto un conoscente della stradale.

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