Announcement

Collapse
No announcement yet.

Announcement

Collapse
No announcement yet.

"Stop agli autovelox a tradimento" - lo dice la Cassazione

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Font Size
    #31
    Confermo la legge gi? esisteva,ma qui da noi la legge sono bravi a farla valere solo a loro favore! COMUNI LADRI???? NOOOOOOOOOOOOOOOO!!

    Comment


    • Font Size
      #32
      CBREVO.... purtroppo le tue sono parole giuste, a livello ideologico, dare la colpa al perlusca che toglie i soldi ai comuni???
      potremmo fare uno scalino in più e dare la colpa a qualcuno più in alto già che ci siamo!!!!

      noi siamo costretti a sottostare a delle regole, perche poi se prendo un verbale anche in maniera ingiusta, devo lottare per far valere i miei diritti?
      e se ho ragione, a me annullano un verbale...
      invece la controparte truffaldina non viene mai punita per aver fatto un verbale senza che vi fossero tutte i crismi per doverlo fare
      Last edited by stecca975; 14-03-09, 12:58.

      Comment


      • Font Size
        #33
        Originally posted by yokozuna View Post
        nei due decreti citati da neeko
        non mi sembra che venga fissato il minimo di distanza necessaria per posizionare il cartello , che dici essere 400 metri, qualcuno pu? dirmi dove se ne parla? Grazie.

        MINISTERO DELL'INTERNO

        Dipartimento Pubblica sicurezza

        CIRCOLARE 3 agosto 2007

        Oggetto: ?Decreto legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della strada. Prime disposizioni operative per garantirne l'immediata applicazione?.

        4) Disposizioni in materia di velocit? dei veicoli
        Il decreto legge interviene sulle disposizioni dell'articolo 142, Codice della strada, in materia di velocit? dei veicoli, il cui eccesso costituisce una delle principali cause di incidente stradale. Infatti, per contrastare gli eccessi di velocit?, il decreto legge introduce un sistema sanzionatorio graduale e maggiormente dissuasivo, con l'inasprimento delle sanzioni principali e accessorie per condotte particolarmente pericolose. La modifica interessa sia l'apparato sanzionatorio che la procedura di accertamento degli illeciti previsti da quella norma. 4.1. Aumento delle sanzioni per eccesso di velocit?. L'articolo 142, Codice della strada ? stato, perci?, modificato prevedendo un mirato incremento sia delle sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una pi? graduale modulazione in funzione dell'eccesso di velocit? accertato, stabilendo: a) la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocit? oltre il limite consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni pi? pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto (si veda articolo 3, comma 1, lettera c, del decreto legge); b) l'aumento della durata della sospensione della patente di guida per le violazioni correlate al comma 9 e una durata molto pi? lunga per quelle previste dal nuovo comma 9-bis dell'articolo 142, Codice della strada; c) la possibilit? di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocit? media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, gi? accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale (si veda articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legge); d) un significativo incremento della sanzione accessoria della sospensione della patente per l'ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di oltre 40 km/h e la possibilit? di revoca della patente in caso di recidiva nelle violazioni dell'articolo 142, comma 9-bis correlate al superamento del limite di oltre 60 Km/h (si veda articola 3, comma 1, lettera e, del decreto legge); e) un aumento dei punti sottratti dalla patente in occasione dell'accertamento delle violazioni per eccesso di velocit? (si veda l' articolo 3, comma 2, del decreto legge). 4.2. Sanzioni per eccesso di velocit? dei veicoli pesanti. Quando una delle violazioni previste dai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell'articolo 142, Codice della strada, ? commessa alla guida di un veicolo pesante o di uno dei veicoli indicati dell'articolo 142, comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) ed 1), le sanzioni pecuniarie e la durata della sospensione della patente previste per quelle violazioni ? raddoppiata. La norma dell'articolo 142, comma 11, Codice della strada, come modificata dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge stabilisce, inoltre, che, quando l'accertamento dell'eccesso di velocit? riguarda veicoli dotati di limitatore di velocit?, siano applicate anche le sanzioni previste dall'articolo 179, Codice della strada, per chi altera i dispositivi di limitazione, dando cos? per "presunta" la violazione di tale norma. Occorre precisare, tuttavia, che la nuova norma dell'articolo 142, comma 11, limita l'applicazione delle sole sanzioni pecuniarie dell'articolo 179, comma 2-bis, Codice della strada, con la conseguenza che le eventuali sanzioni accessorie, applicate per effetto del superamento dei limiti di velocit? ai sensi dei commi 9 e 9-bis dell'articolo 142, non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste dal comma 2-bis dell'articolo 179, Codice della strada. Resta salva la possibilit? di contestare, in modo autonomo, le violazioni di cui all'articolo 179, commi 2-bis e 3, quando, dopo una verifica tecnica del mezzo, sia provato che lo stesso era stato effettivamente oggetto di interventi di alterazione del dispositivo di limitazione della velocit?. In ogni caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di limitazione della velocit?, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 179, Codice della strada, deve essere applicata anche al titolare di licenza o dell'autorizzazione per il trasporto di cose o di persone. 4.3. Segnalazione delle postazioni di controllo della velocit?. La modifica dell'articolo 142 introdotta dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3 del decreto legge, impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocit? devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Le caratteristiche e le modalit? di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice, dovranno essere stabilite con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Interno, in corso di approvazione e del quale si fa riserva di trasmettere il testo al pi? presto. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocit?, gi? collocata sulle strade e autostrade e avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui ? collocato l'apparecchio di rilevamento della velocit? e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: ?controllo di velocit?? ovvero ?rilevamento di velocit??. Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilit? da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.
        Ciau

        Comment


        • Font Size
          #34
          Originally posted by alexab13 View Post
          Sacrosanto!
          Il punto ? che nessun comune lo fa.
          Allora io mi chiedo: dove razzo sono le associazioni dei consumatori, oppure vittime della strada?
          Basterebbe partire con una raffica di denuncie verso tutti i comuni che contravvengono alla legge.
          voglio vedere se poi continuano a fare i furbi!
          Credo che ci sia una connivenza dello Stato. Se non ci sono fondi statali da dare ai Comuni, lo Stato tollera - o incoraggia ? - i Comuni a fare da soli con i proventi delle multe. Chi guida qualcosa deve pagare, oltre alle tasse note (bollo, assicurazione, ecc) anche quelle occulte, tasse sulla benzina, e, da molto tempo, anche le multe.

          Per? insisto: i vigili stessi assolutamente ci guadagnano, e poi dovrebbero togliere l'almeno 400 metri: dovrebbero essere 400 precisi, con dunque rallentamento moderato e prevedibile, senza stoppies improvvisi, e senza pi? gli agguati delle bande di vigili della zona.

          Comment


          • Font Size
            #35
            Originally posted by Maoni View Post
            ? una battaglia persa in partenza
            continueranno a multare come hanno sempre fatto
            E' una bella notizia ma... io... mi sento di quotarti...

            Comment


            • Font Size
              #36
              Si si............. fà che disgraziatamente mi accorgo di aver preso il velox che non era segnalato!!!!
              Sono capace di uscire al primo casello tornare indietro, ripassare in quel punto, fare il filmato o raffica di foto con la digitale o lo smartphone che ho sempre al seguito e partire all'istante e senza indugio, con una bella QUERELA X TRUFFA AGGRAVATA e CONTINUATA.
              (è questa la vera bella notizia della sentenza della Cassazione )all'indirizzo degli ignoti operatori che il giorno x alle ore y nel punto z si erano furbescamente o fraudolentemente (lo stabiliranno nelle competenti sedi) appostati....
              Sarà la Procura a giudicare se il fatto sussiste ed è eventualmente aggravato dall'abuso di potere legato alla posizione ed al potere chi compie il gesto oppure no.

              Poi ci facciamo 4 belle risate...



              E non è escluso che la stessa cosa si potrebbe fare anche ogni qual volta ci si accorge che c'è una macchinetta "imboscata" cioè che non sembra essere usata per prevenzione.
              Last edited by Rexxx; 15-03-09, 07:09.

              Comment


              • Font Size
                #37
                Originally posted by stecca975 View Post
                CBREVO.... purtroppo le tue sono parole giuste, a livello ideologico, dare la colpa al perlusca che toglie i soldi ai comuni???
                potremmo fare uno scalino in più e dare la colpa a qualcuno più in alto già che ci siamo!!!!

                noi siamo costretti a sottostare a delle regole, perche poi se prendo un verbale anche in maniera ingiusta, devo lottare per far valere i miei diritti?
                e se ho ragione, a me annullano un verbale...
                invece la controparte truffaldina non viene mai punita per aver fatto un verbale senza che vi fossero tutte i crismi per doverlo fare

                Sempre detto io che il CdS andrebbe rivisto completamente dalle fondamenta dei principi ispiratori perchè sono assurdi.

                Per il Codice Penale un cittadino è innocente fino a prova contraria ed è compito della Pubblica Accusa presentare le prove, in mancanza delle quali non si procede.

                Per il Codice della Strada un cittadino è colpevole fino a prova contraria!!! Nemmeno la Santa Inquisizione poteva fare di meglio e questo in un paese che si definisce civile, con tutti i mezzi tecnologici che ci sono a disposizione per evitare di dover accusare a default il cittadino, è inaccettabile.

                ..e nonostante tutto gli incidenti sono sempre tantissimi, segno evidente che bisogna cambiare metodi.
                Last edited by Rexxx; 15-03-09, 07:19.

                Comment


                • Font Size
                  #38
                  Originally posted by Rexxx View Post
                  Si si............. f? che disgraziatamente mi accorgo di aver preso il velox che non era segnalato!!!!
                  Sono capace di uscire al primo casello tornare indietro, ripassare in quel punto, fare il filmato o raffica di foto con la digitale o lo smartphone che ho sempre al seguito e partire all'istante e senza indugio, con una bella QUERELA X TRUFFA AGGRAVATA e CONTINUATA.
                  (? questa la vera bella notizia della sentenza della Cassazione )all'indirizzo degli ignoti operatori che il giorno x alle ore y nel punto z si erano furbescamente o fraudolentemente (lo stabiliranno nelle competenti sedi) appostati....
                  Sar? la Procura a giudicare se il fatto sussiste ed ? eventualmente aggravato dall'abuso di potere legato alla posizione ed al potere chi compie il gesto oppure no.

                  Poi ci facciamo 4 belle risate...



                  E non ? escluso che la stessa cosa si potrebbe fare anche ogni qual volta ci si accorge che c'? una macchinetta "imboscata" cio? che non sembra essere usata per prevenzione.
                  C'? una cosa che non capisco o meglio non s? ... la cassazione con la propria sentenza rende ripetibili le sanzioni che sono state comminate ? Se io trovo un agente con velox imboscato documento e denuncio (ma poi la denuncia a chi andrebbe fatta ?) possono essere previste le medesime sanzioni ?

                  Comment


                  • Font Size
                    #39
                    Le sentenze della Cassazione siccome sono l'ultimo e massimo grado di Giudizio (oltre il quale non c'è altro) fanno Giurisprudenza e ci si allinea di conseguenza.
                    Se tu trovi un velox imboscato senza segnalazione o con segnalazione/distanze ecc difformi a quanto stabilito, documenti la cosa al meglio e poi ti rechi alla stazione dei Carabinieri o Commissariato Territoriale dove è accaduto il fatto ma anche quello più vicino a casa tua, chiedi di parlare con l'Uff di P.G di turno e metti nero su bianco i fatti senza indicare alcun nome, solo le precise circostanze che hai rilevato.
                    Il documento poi và d'Ufficio alla Procura competente, poi ci pensano loro...

                    Comment


                    • Font Size
                      #40
                      una procedura standardizzata su come agire in questi casi dovrebbe essere così..

                      1) circolare sempre con macchina fotografica digitale e il proprio veicolo in perfetto ordine sia materiale che documentale.

                      2) all'avvistamento della pattuglia velox illegittima continuare la marcia per almeno 500 metri, parcheggiare il proprio mezzo distante per evitare ritorsioni su di esso e portarsi dietro i documenti personali, accendere la macchina fotografica e inviarsi a piedi verso al pattuglia illegittima ......

                      3) avvicinarsi possibilmente dalla parte opposta della strada senza attraversare la strada o, se occorre, sulle strisce pedonali.

                      4) fotografare a più riprese fino a che non si è certi che nella foto sia ritratto il velox oltre ovviamente alla macchina civetta o la situazione ambientale di imboscamento.

                      5) rilevato fotograficamente chiamare il 112 o il 113 e chiedere l'intervento delle forze di polizia ( quelle vere carabinieri o polizia ), fare ufficializzare il modus operandi della pattuglia e richiamare il decreto che ho postato prima cn relativo regolamento(stampateveli e metteteveli fra i documenti che tornano sempre utili) in merito alla visibilità degli agenti preposti al rilevamento della velocità con sistema autovelox.

                      6) chiedere che la forza di polizia imponga alla pattuglia di desistere dal proprio intento e, in caso di risposta negativa, che il comando intervenga d'ufficio deferendo quanto rilevato alla procura della repubblica

                      Last edited by neeko72; 15-03-09, 19:07.

                      Comment


                      • Font Size
                        #41
                        Originally posted by Rexxx View Post
                        Le sentenze della Cassazione siccome sono l'ultimo e massimo grado di Giudizio (oltre il quale non c'? altro) fanno Giurisprudenza e ci si allinea di conseguenza.
                        Se tu trovi un velox imboscato senza segnalazione o con segnalazione/distanze ecc difformi a quanto stabilito, documenti la cosa al meglio e poi ti rechi alla stazione dei Carabinieri o Commissariato Territoriale dove ? accaduto il fatto ma anche quello pi? vicino a casa tua, chiedi di parlare con l'Uff di P.G di turno e metti nero su bianco i fatti senza indicare alcun nome, solo le precise circostanze che hai rilevato.
                        Il documento poi v? d'Ufficio alla Procura competente, poi ci pensano loro...
                        Si questo lo sapevo ma ... vale anche per la sanzione applicata ?
                        Inoltre la sentenza della cassazione si riferisce al caso gi? dichiarato illegittimo dei velox gestiti da societ? esterne ma non mi pare ci siano riferimenti pi? generici ... insomma ci vorrebbe il testo della sentenza per capire se si riferisce a tutti i casi o meno ...

                        p.s. P.G. ? l'acronimo di cosa ?

                        Originally posted by neeko72 View Post
                        una procedura standardizzata su come agire in questi casi dovrebbe essere cos?..

                        Grazie per le indicazioni neeko, purtroppo per? la realt? ? che non fanno MAI nulla ...
                        Fai conto che il prefetto non ha modificato nulla anche dopo il decreto bianchi, ritenendo ad oggi legittimi punti nei quali ? impossibile essere visibili ...

                        Comment

                        X
                        Working...
                        X