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"Stop agli autovelox a tradimento" - lo dice la Cassazione

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    #16
    L'unica soluzione contro l'eccesso di velocit?......? comprare un DUCATI e guidare come Maoni......possono nascondersi quanto vogliono!!

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      #17
      Originally posted by vichingo View Post
      L'unica soluzione contro l'eccesso di velocit?......? comprare un DUCATI e guidare come Maoni......possono nascondersi quanto vogliono!!
      tu invece sei fottuto....il palloncino non perdona :tongue:

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        #18
        Originally posted by Maoni View Post
        tu invece sei fottuto....il palloncino non perdona :tongue:
        Che c'entra l'etilometro con il velox!!!

        Il dubbio che tu sia ubriaco gli verrebbe se ti vedessero guidare l'honda!!!

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          #19
          Originally posted by CBREVO View Post

          Tutto questo per dire che il vigile, che spesso ? demonizzato, non ? altro che l'ultima ruota del carro del sistema...
          Qualche dubbio: io sapevo che i proventi delle multe dovrebbero, secondo le legge, essere reinvestiti - in una data percentuale - in sicurezza stradale.

          Il fatto ? che per i Comuni la sicurezza stradale ? anche - insieme a moltisissimo altro - il pagamento degli "straordinari" dei vigili.

          Ecco perch? la gente pensa che i vigili non sono affatto disinteressati a fare le multe

          Questa cosa del cartello che segnala prima gli autovelox credo che ci fosse gi?, e ora credo che lo abbiano solo confermato.

          Ma secondo me una possibile mediazione fra le esigenze sarebbe togliere la parola "almeno" 400 metri prima.

          Se fosse "precisamente" 400 metri prima, forse avremmo un certo rallentamento, almeno in quella zona considerata pericolosa, e la gente che guida non avrebbe pi? l'angoscia da autovelox, e non vedrebbe pi? i vigili come bracconieri !

          Bo ?!?

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            #20
            Originally posted by vichingo View Post
            Che c'entra l'etilometro con il velox!!!
            con il velox, c'entra come il cavolo a merenda....con te invece, ? un p? come il cacio sui maccheroni VECCHIO ALCOLIZZATO !!! :tongue:

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              #21
              Originally posted by Maoni View Post
              con il velox, c'entra come il cavolo a merenda....con te invece, ? un p? come il cacio sui maccheroni VECCHIO ALCOLIZZATO !!! :tongue:
              Sei stato via tanto....troppo....e ancora ti ricordi di me!!!

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                #22
                Originally posted by Maoni View Post
                le leggi, cos? come gli assurdi limiti di velocit? vanno rispettati ...dico giusto ?

                e allora perche il vigile esegue "bovinamente" il volere del sindaco ?

                se gli si appioppano 500 euro di multa per non aver segnalato il velox, stai pur certo che in futuro non mette un cartello solo...ne compra uno a sue spese
                Xch? se no fanno a meno di lui...

                Di un vigile rispettoso e poco proficuo, il comune non sa che farsene, ? solo una spesa...

                Un vigile che non porta soldi in cassa al comune non ha motivo di esistere al giorno d'oggi...

                Bisogna mettersi in testa che i vigili urbani non hanno il compito di far rispettare le regole e quindi fare prevenzione...

                L'obiettivo del loro lavoro ? fare cassa per conto del comune...

                Quindi se ci tieni al tuo lavoro e non vuoi restare a casa, devi chinare il capo e trovar fuori il metodo per fottere i cittadini...


                E' come parlare di un direttore di azienda, tutti a imprecare contro di lui perche fa lo stronzo, bendandosi per? gli occhi di fronte il fatto che lui ? un semplice burattino nelle mani dei titolari...

                La stessa cosa sono i vigili, hanno un compito, fare cassa, sta a loro trovare il modo...

                E' un po come nel caso dei semafori col rosso stop truccati, mica ? colpa del semaforo, ? solo colpa di chi li ha programmati...

                E' un discorso semplice, i soldi pervenuti dalle contravvenzioni sono alla base della vita di un comune, quindi ci si deve accanire con chi tira via fondi a queste piccole realt?, che a loro volta per sopravvivere e non fallire devono adottare forme meschine per stare entro un bilancio...

                Le parole di Berlusconi son belle, ma chi non sa e chi non ci vive dentro, non sa che se tu privi di fondi una determinata realt?, essa sar? costretta a trovare altre forme per rientrare nei bilanci, non ? che si daranno al risparmio...

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                  #23
                  Originally posted by vichingo View Post
                  Sei stato via tanto....troppo....e ancora ti ricordi di me!!!
                  ho una particolare predisposizione a ricordare le cose brutte....quelle belle me le scordo in un lampo

                  brutta cosa la vecchia Marco e tu c'hai pure una Ducati ....poretto

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                    #24
                    Originally posted by CBREVO View Post
                    Xch? se no fanno a meno di lui...

                    Di un vigile rispettoso e poco proficuo, il comune non sa che farsene, ? solo una spesa...

                    Un vigile che non porta soldi in cassa al comune non ha motivo di esistere al giorno d'oggi...

                    Bisogna mettersi in testa che i vigili urbani non hanno il compito di far rispettare le regole e quindi fare prevenzione...

                    L'obiettivo del loro lavoro ? fare cassa per conto del comune...

                    Quindi se ci tieni al tuo lavoro e non vuoi restare a casa, devi chinare il capo e trovar fuori il metodo per fottere i cittadini...


                    E' come parlare di un direttore di azienda, tutti a imprecare contro di lui perche fa lo stronzo, bendandosi per? gli occhi di fronte il fatto che lui ? un semplice burattino nelle mani dei titolari...

                    La stessa cosa sono i vigili, hanno un compito, fare cassa, sta a loro trovare il modo...

                    E' un po come nel caso dei semafori col rosso stop truccati, mica ? colpa del semaforo, ? solo colpa di chi li ha programmati...

                    E' un discorso semplice, i soldi pervenuti dalle contravvenzioni sono alla base della vita di un comune, quindi ci si deve accanire con chi tira via fondi a queste piccole realt?, che a loro volta per sopravvivere e non fallire devono adottare forme meschine per stare entro un bilancio...

                    Le parole di Berlusconi son belle, ma chi non sa e chi non ci vive dentro, non sa che se tu privi di fondi una determinata realt?, essa sar? costretta a trovare altre forme per rientrare nei bilanci, non ? che si daranno al risparmio...
                    emb? ??? il codice a me dice che non devo superare il limite segnalato, a lui che deve mettere il cartello che segnala il velox....perche io devo rispettarlo e lui no ?

                    ripeto: l'unico modo per fermarli ? fare come ho detto ....nessuno me lo leva dalla testa

                    tu viglile, andresti a piazzare un velox nel cespuglio, sapendo che il pierino di turno potrebbe farti saltare la rata del mutuo ?

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                      #25
                      Quello che dici ? giusto, io ho solo voluto sottolineare che a contrario di come pensano molti non ? colpa dei vigili il fatto di dare multe ingiuste, ma di un circolo vizioso che stranamente ha a che fare col denaro...

                      Quello che pi? mi dispiace constatare ? che spesso i vigili vengono demonizzati, sembra quasi che si godano a fare i bastardi , ma la gente comune ? normale che pensi in questo modo, sopratutto perche non sanno certe meccaniche...

                      E in un certo modo fa comodo a tanti prendere come capro espiatorio la figura del vigile, permette di nascondere tanti altarini che per? ormai non sono cos? celati come in passato...

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                        #26
                        ? bello vedere che la gente non si informa mai....

                        DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007 n. 117

                        Art. 3.

                        Disposizioni in materia di velocit? dei veicoli

                        1 - All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                        b) dopo il comma 6 ? inserito il seguente:

                        6. bis. "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocit? devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalit? di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.";
                        e questo ? il regolamento di attuazione....

                        MINISTERO DEI TRASPORTI, DECRETO 15 Agosto 2007

                        Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.


                        IL MINISTRO DEI TRASPORTI

                        di concerto con

                        IL MINISTRO DELL'INTERNO

                        Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i limiti di velocita';

                        Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

                        Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi;

                        Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari;

                        Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocita';


                        Decreta:

                        Art. 1.

                        1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' sulla rete stradale possono essere segnalate:

                        a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

                        2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.

                        3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.

                        4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocita" ovvero "rilevamento velocita".

                        5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

                        Art. 2.

                        1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.

                        2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine".

                        Art. 3.

                        1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di veicoli per la misura della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento".

                        Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                        Roma, 15 agosto 2007

                        Il Ministro dei trasporti Bianchi
                        Il Ministro dell'interno Amato

                        la cassazione oggi ha solo RIBADITO quanto era gi? legge da quasi 2 anni.....meditate gente....meditate....

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                          #27
                          ? bello vedere che la gente non si informa mai....

                          DECRETO-LEGGE 3 agosto 2007 n. 117

                          Art. 3.

                          Disposizioni in materia di velocit? dei veicoli

                          1 - All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                          b) dopo il comma 6 ? inserito il seguente:

                          6. bis. "Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocit? devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalit? di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.";
                          e questo ? il regolamento di attuazione....

                          MINISTERO DEI TRASPORTI, DECRETO 15 Agosto 2007

                          Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione.


                          IL MINISTRO DEI TRASPORTI

                          di concerto con

                          IL MINISTRO DELL'INTERNO

                          Visto l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplina i limiti di velocita';

                          Visto l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, che prescrive che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada, le cui modalita' di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno.

                          Visti gli articoli 39 e 41 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che disciplinano rispettivamente i segnali verticali e i segnali luminosi;

                          Visti gli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che regolamentano la segnaletica verticale e i segnali luminosi particolari;

                          Considerato che l'art. 3, comma l, lettera b), del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, si riferisce esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' stazionate lungo la rete stradale, e quindi le disposizioni inerenti non si applicano per i dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocita';


                          Decreta:

                          Art. 1.

                          1. Le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita' sulla rete stradale possono essere segnalate:

                          a) con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, b) con segnali stradali luminosi a messaggio variabile, c) con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.

                          2. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 1, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati. Sul pannello deve essere riportata l'iscrizione "controllo elettronico della velocita" ovvero "rilevamento elettronico della velocita", eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell'organo di polizia stradale che attua il controllo.

                          3. I segnali stradali luminosi a messaggio variabile di cui al comma 1, lettera b), sono quelli gia' installati sulla rete stradale, ovvero quelli di successiva installazione, che hanno una architettura che consenta di riportare sugli stessi le medesime iscrizioni di cui al comma 2.

                          4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1, lettera c), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilita'. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 2. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: "controllo velocita" ovvero "rilevamento velocita".

                          5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

                          Art. 2.

                          1. I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita', e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita' locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocita' deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare e' necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.

                          2. I segnali stradali o i dispositivi di cui all'art. 1 forniscono informazione puntuale, pertanto non necessitano di ripetizione ne' di indicazione di "fine".

                          Art. 3.

                          1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocita' installati a bordo di veicoli per la misura della velocita' in maniera dinamica, ovvero "ad inseguimento".

                          Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

                          Roma, 15 agosto 2007

                          Il Ministro dei trasporti Bianchi
                          Il Ministro dell'interno Amato

                          la cassazione oggi ha solo RIBADITO quanto era gi? legge da quasi 2 anni.....meditate gente....meditate....

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                            #28
                            Verissimo.
                            Poi vai a spiegare al gdp che il cartello non c'era e che loro erano nascosti frai i cespugli o dietro ad un furgone......

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                            • Font Size
                              #29
                              Originally posted by hal1969it View Post
                              "Stop agli autovelox a tradimento"
                              Cassazione: "Vanno segnalati prima"
                              Gli autovelox devono essere segnalati almeno 400 metri prima del punto nel quale vengono collocati, altrimenti non solo gli apparecchi possono essere sequestrati, ma i titolari della società di rilevamento rischiano l'incriminazione per truffa. A sancirlo è la Cassazione, che in questo modo frena l'utilizzo degli autovelox in modo scorretto, solo per rispondere alle esigenze di cassa dei Comuni.



                              I giudici della Cassazione hanno ricordato che la circolare del ministero dell'Interno del 3 agosto 2007 prescrive "la segnalazione almeno 400 metri prima del punto di collocamento" dell'autovelox. :
                              nei due decreti citati da neeko
                              non mi sembra che venga fissato il minimo di distanza necessaria per posizionare il cartello , che dici essere 400 metri, qualcuno può dirmi dove se ne parla? Grazie.
                              Last edited by yokozuna; 13-03-09, 23:57.

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                              • Font Size
                                #30
                                Originally posted by Zul View Post
                                Qualche dubbio: io sapevo che i proventi delle multe dovrebbero, secondo le legge, essere reinvestiti - in una data percentuale - in sicurezza stradale.Il fatto ? che per i Comuni la sicurezza stradale ? anche - insieme a moltisissimo altro - il pagamento degli "straordinari" dei vigili.


                                Sacrosanto!
                                Il punto ? che nessun comune lo fa.
                                Allora io mi chiedo: dove razzo sono le associazioni dei consumatori, oppure vittime della strada?
                                Basterebbe partire con una raffica di denuncie verso tutti i comuni che contravvengono alla legge.
                                voglio vedere se poi continuano a fare i furbi!

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