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Responsabilità Civile e Penale in circuito

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    #46
    Originally posted by Andrevic View Post

    ma, chi sostiene che " valgono le regole della strada " secondo me parla a vanvera, come diavolo fai a farl valere le regole della strada?! io ti passo a destra sinistra, in staccatain uscita, non metto ne lucciole ne ho specchietti, non ho nulla di omologato e il mio mezzo ? pari a un mezzo da competizione! e poi: tu mi chiami una " circolazione turistica " i pareggiamenti?!
    valgono le regole del codice della strada... dovrebbe essere inteso che in caso non ci si mette d'accordo, si va a finire davanti ad un giudice, il quale analizzer? i fatti ed in base al codice della strada cercher? di attribuire le responsabilit?. facile o difficile cos? ?.

    Originally posted by magro59 View Post
    direi che ? banale ma se non si ha la moto in regola col codice come fa l'RC a coprire ...
    Si chiama RC. in pista non ? richiesto di essere in regola con il cds
    e cmq assicurato o meno, la responsabilit? civile ce l'abbiamo tutti, e se per quella responsabilit? c'? da pagare... si paga!
    ? meglio avere una buona assicurazione che ? cmq una buona carta da giocare in caso di contenzioso, ed i giudici in genere, cercando di tutelare la parte lesa se ? possibile fare intervenire l'assicurazione, lo fanno.

    Originally posted by ENNIO View Post
    circolazione turistica implica fari frecce specchietti gomme omologate scarico omologato con catalizzatore pompa freno di serie omologata nella fiche di omologazione della moto pneumatici di misura prevista nel libretto della moto centralina di serie escluderei pastiglie in carbonio e sospensioni aftermarket filtro aria di serie impianto elettrico originale carene e pedane originali escluderei etc... entri cos? alle prove libere?
    ? una zona grigia. pertanto non ci sono certezze di come va a finire secondo me. inevitabilmente, in caso di scazzi grossi si va davanti ad un giudice e l? ? come tirare la monetina.
    anche in strada per?, se hai i pneumatici fuori misura, o la centralina elaborata, o i freni alla kriptonite, metti che stiri un pedone e l'assicurazione non paga... non ? cos?.

    come ? bisogna vedere, ma di sicuro ? meglio pararsi il kulo.
    intanto nei targati quasi certamente con la rc si hanno buone chances

    infatti se vai a fare i turni targati a monza, nello scarico di responsabilit? DEVI scrivere il tuo numero di polizza rc valida, se no non entri o vai nei licenziati.
    non lo fanno tutti gli autodromi, perch? appunto ? una zona grigia carente di regolamentazioni, e che ? difficilissimo regolamentare.

    nei licenziati la fottutissima fmi sport tutela la rc.

    Gi? andare in pista ? pericoloso, se poi ci si va senza rc, sport fmi o polizza infortuni, ? quasi da kamikaze


    PS: leggete il contratto di assicurazione, perch? qualche compagnia ha iniziato a scrivere nel contratto che esclude dalla copertura anche la circolazione in pista a qualsiasi titolo; la maggiorparte esclude solo gare e relative prove cronometrate.
    PS2: le polizze infortunio personali di molte compagnie non escludono gli sport motoristici, ma sempre le gare e relative prove.

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      #47
      Originally posted by k3k5 View Post
      quindi tutti quelli che fanno le assicurazioni sportive o assicurazione rc specifiche per la pista sono degli idioti, basta avere una rc normalissima, giusto???
      Se hanno la moto immatricolata e con assicurazione che copre anche il conducente in teoria hanno un doppione... e in caso di danni ti pagano in due.

      Se come me hai la moto non immatricolata non puoi fare la RC... semplice no?

      Comunque ? divertente questa tua sicurezza nella tua onniscenza... ***** ma alzare il telefono e chiedere chiarimenti alla tua stracazzo di assicurazione no?
      La mia vecchia assicurazione mi aveva confermato che avrebbe pagato... quindi perch? non fai altrettanto invece di fare solo cattiva informazione?

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        #48
        abbiamo una solo casistica con la quale possiamo finalmente dire che le assicurazioni RC coprono anche in pista?
        cosi tagliamo la testa al toro e via.

        parlo di rimborso della compagnia di un evento in pista tra due moto dove :

        1) conducente A assicurato RC con moto da pista tampona il conducente B ( con o senza assicurazione e con moto da pista )
        2) assicurazione del conducente A paga il conducente B
        3) sono tutti felici e contenti

        non mettete in mezzo casi come giudizio del giudice che decreta la colpa di uno o dell'altro dove poi c'? da pagare di tasta propria.

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          #49
          Ma fare almeno una licenza promosport no ? ??? io la renderei OBBLIGATORIA a chi vuole mettere le ruote in pista !!

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            #50
            io faccio l'avvocato e il tema ? interessante e dibattuto

            ora non ho molto tempo

            ma intanto leggetevi questa sentenza che ho reperito nel mio database della CEDAM/UTET

            tempo fa ne avevo trovata un'altra, che riguardava proprio delle prove libere a Vallelunga mi pare...ora non la ritrovo...poi un paio di anni fa fin? sul giornale il caso di un motociclista condannato dal Giudice di Pace (in veste penale) anche al risarcimento dei danni alla parte civile, roba che doveva pagare 500.000 euro (non ho idea se fosse assicurato oppure girasse con moto da pista o comunque non assicurata, ricordo che fin? sui giornali e in tv il caso, sarebbe da ricercare come ? andata a finire anche in Appello)....

            tornando a quella che metto ora, ? una sentenza di primo grado penale e di Tribunale (imputazione lesioni colpose) e riguarda due vigili urbani ( ) che seguivano un corso in pista a Monza per imparare a usare le nuove moto marca B curato da U. R. esperto della rivista M. (chiss? chi ?, un'idea ce l'avrei ahah), e uno dei due ha tamponato l'altro...il tamponante ? stato condannato a una pena pecuniaria e a risarcire i danni...non c'? traccia di assicurazione, ma non ? stata proprio citata, o perch? le moto ancora non erano assicurate o per mancata evocazione in giudizio da parte della parte civile


            ecco com'? andata a finire....:


            REPUBBLICA ITALIANA

            IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

            TRIBUNALE DI MONZA

            IL TRIBUNALE DI MONZA

            in composizione monocratica, in persona del Giudice

            dott. ALFREDO de LILLO

            alla pubblica udienza del 18/1/2005 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

            SENTENZA

            nei confronti di:

            M.G., nato a Cant? il &, residente a Milano via &, elett.te dom.to c/o avv. Ivana Scaglia, Milano &, libero assente (prosegue la presenza), difeso dall'avv. I. Scaglia, Milano (Fid.),

            IMPUTATO:

            reato p.p. art. 590 co. 2, 3 C.P., in rel. artt. 141 co. 1 e 2, 171 c. 1 D.L. n. 285/92, perch?, percorrendo la pista dell'autodromo di Monza, per un corso di guida, in sella al motociclo di servizio targato &, per colpa, consistita in negligenza, imprudenza, imperizia ed inosservanza delle norme disciplinanti la circolazione stradale ed in particolare per non aver regolato la velocit? del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e condizioni della strada e del traffico e ad ogni circostanza di qualsiasi natura, fosse evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose; per non aver conservato il controllo del proprio veicolo e non essendo stato in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilit? e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, collideva col motociclo di servizio condotto da B.P., causandogli gravi lesioni personali; con il concorso di colpa da parte della vittima nella misura di due terzi, perch? non regolava la velocit? del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche e condizioni della strada e del traffico e ad ogni circostanza di qualsiasi natura, fosse evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose; non conservava il controllo del proprio veicolo e non era in grado di compiere tutte le manovre necessarie, in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilit? e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile; non teneva regolarmente allacciato, durante la marcia, il casco protettivo di cui era dotato.

            Con l'intervento del Pubblico Ministero dott.ssa D. Po V.P.O.,

            dell'avv. Cecilia Travisi, Milano, in sost. dell'avv. Federico Cecconi, Milano via &, per la Parte Civile B.P.,

            e dell'avv. Roberto Valerio, Mariano Comense, in sost. dell'avv. Scaglia, per l'imputato.

            Le parti hanno concluso come segue:

            Il P.M.: condannarsi l'imputato, con att. gen. alla pena di mesi 4 di reclusione;

            la P.C.: condannarsi l'imputato alla pena di Giustizia, al risarcimento dei danni pari ad almeno euro duecentomila o alla corresponsione di provvisionale di almeno euro cinquantamila, rifusione spese, subordinazione della sospensione condizionale della pena alla corresponsione del risarcimento o della provvisionale;

            la Difesa: assoluzione perch? il fatto non costituisce reato o per non aver commesso il fatto; in sub. att. gen., minimo pena, benefici.
            Svolgimento del processo - Motivi della decisione

            Con decreto ex art. 552 C.P.P. del 24/11/2003, il P.M. traeva a giudizio M.G., per rispondere del reato di cui in rubrica, concedendogli - sua sponte - un concorso di colpa della parte lesa, il querelante B.P., quantificato in due terzi, ed asserendo che ciascuno di essi aveva concorso a determinare, nell'autodromo di Monza il 3/7/2001, un incidente stradale, violando le norme di circolazione ed agendo con imprudenza, negligenza ed imperizia.

            Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, svoltasi in cinque udienze, venivano sentiti il querelante, l'imputato, i testi U.R., M.C., B.D., B.C., nonch? R.D. e K.M., consulenti tecnici rispettivamente del P.M. e della P.C.

            All'esito, data lettura degli atti consentiti, ivi comprese le relazioni peritali e la documentazione medica prodotta, P.M., P.C. e Difesa concludevano come da verbale di causa.

            Sulla base delle predette risultanze, il fatto pu? essere ricostruito nel modo seguente.

            Il Comune di Milano aveva deciso di acquistare, per le pattuglie della sua Polizia Urbana, delle motociclette marca B. per sostituire altre marca G.

            Poich? le caratteristiche tecniche dei nuovi motocicli erano sensibilmente diverse da quelle dei vecchi, era stato ritenuto necessario uno speciale corso di apprendimento per gli agenti che ne sarebbero stati dotati; ne era stato incaricato U.R., esperto della rivista M., e lo si sarebbe tenuto nel recinto dell'autodromo di Monza.

            Diversi agenti si ritrovarono, quindi, presso l'autodromo, con le loro nuove motociclette, ricevettero le prime spiegazioni e poi fu loro richiesto di portarsi, con i motoveicoli, in un certo punto della pista per delle prove pratiche di guida, di accelerazione e frenata, cosa che tutti fecero.

            Fra gli ultimi vi erano il B. ed il M. ed il primo precedeva il collega.

            Ad un tratto, i due entrarono in collisione ed il B., caduto a terra, politraumatizzato, riport? fratture scomposte allo zigomo sinistro, al naso ed alla clavicola sinistra e pot? riprendere il lavoro dopo centocinque giorni.

            Il B. ricorda poco dei fatti: partito a velocit? moderata, aveva percorso un paio di centinaia di metri, compreso un breve tratto di strada con ghiaia, senza zigzagare e senza "tirare le marce"; ad un tratto era stato urtato da tergo ed aveva avuto l'impressione che il manubrio gli fosse strappato dalle mani.

            I suoi ricordi si interrompevano a questo punto e riprendevano allorch? si trovava sottoposto alle prime cure.

            Aveva messo il casco sulla testa, ma non ricordava se lo avesse allacciato.

            La versione dell'imputato ? parzialmente diversa: seguiva il B. e procedeva ad "una certa velocit?" al fine di scaldare il motore ed i freni; il B., giunto al tratto di strada con la ghiaia, si era spostato verso sinistra ed egli, per evitarlo, si era spostato a destra, ma l'altro gli si era parato davanti ed era stato investito, nonostante la sua pronta frenata (vedasi l'udienza del 20/4/2004).

            Il Perito R. d? atto che per la ricostruzione del sinistro non ha potuto basarsi su dati certi, risultando anche rifatto il manto stradale nel luogo del sinistro, ma, in sostanza, solo sulle dichiarazioni dei colleghi degli agenti coinvolti, accorsi a prestare loro le prime cure.

            Dopo tale premessa, ha ritenuto che la colpa del M. era ravvisabile nel sorpasso a destra e quella del B. era ravvisabile nel fatto di zigzagare e di non allacciarsi il casco.

            Il K., dal canto suo, afferma che nella sola condotta dell'imputato ? ravvisabile imprudenza per non aver moderato la velocit? e per non aver mantenuto una distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva (vedansi le relazioni peritali allegate al verbale dell'udienza del 5/10/2004).

            Nulla di utile ricorda il B., mentre il M., il quale, partito per ultimo, seguiva B. e M., ma non prest? loro attenzione, stando alle sue ultime dichiarazioni, se non quando vide le due moto che volavano, precisa, sia pure a fatica, che il B. procedeva a circa 20 Km/h (cos? come gli altri), che egli non aveva sentito il rumore di un motore "su di giri" e che l'urto tra B. e M. era avvenuto lateralmente, con la parte sinistra della moto dell'imputato contro la parte destra di quella della parte lesa (vedasi l'udienza del 5/10/2004).

            Lo stato perfetto delle moto prima dell'incidente e l'entit? delle riparazioni resesi necessarie dopo ? stato oggetto della deposizione del B. (udienza 16/11/2004).

            L'U., infine, nel corso della stessa udienza, ha narrato come fosse stato incaricato del corso di aggiornamento per i Vigili motociclisti del Comune di Milano, come dopo il "breefing" iniziale, avesse dato appuntamento agli "allievi" nel punto da cui dovevano partire per la prova pratica, sito all'altro capo di un rettilineo, e come, seguendo il loro gruppo a bordo di una sua motocicletta, restando ultimo dietro tutti gli altri, avesse visto l'impatto, sia pure da lontano.

            Ha precisato che tutti avevano gi? il motore caldo, erano equipaggiati per la prova e non dovevano "tirare" il motore, limitandosi a marciare a 30-60 Km/h.

            Egli ha osservato che le moto assegnate ai vigili erano diverse da quelle normali, essendo dotate di numerosi accessori, come valigie laterali e tubi cromati, che di fatto le allargavano rispetto a quelle normali; che quelle dell'imputato e della parte lesa si erano agganciate proprio tra questi accessori e che la perdita di aderenza conseguente all'agganciamento aveva fatto perdere il controllo ai conducenti, con le note conseguenze.

            Non ricordava di aver visto accendersi uno "stop", n? poteva dire se vi fosse stato un sorpasso a destra, giacch? le moto sostanzialmente marciavano affiancate; nemmeno poteva dire se la moto che marciava a destra avesse "allargato" ovvero se l'altra l'avesse "stretta".

            Sulla base di tali risultanze, ritiene il decidente provato che il B. si rec? dal luogo del "breefing" al punto di partenza per la prova pratica, procedendo a velocit? moderata, seguito da presso dall'imputato; che, giunto nel luogo in cui sull'asfalto vi era della ghiaia, si spost? verso sinistra per evitarla; che l'imputato, forse non rendendosene conto, interpret? erroneamente tale manovra come l'invito ad affiancarglisi a destra od a superarlo da destra; che mentre ci? faceva l'altro torn? istintivamente sulla destra, ove altrettanto istintivamente, per l'abitudine all'osservanza scrupolosa delle norme di circolazione, la cui violazione reprimeva per professione, pensava che nessuno gli si affiancasse; che in tale situazione l'agganciamento dei due motoveicoli fu fatale e ne derivarono le drammatiche conseguenze innanzi descritte.

            Da tempo la migliore giurisprudenza, tanto di merito quanto di legittimit?, ha insegnato che le norme di circolazione stabilite nel Codice della Strada vanno osservate in ogni caso, anche in luoghi non aperti alla pubblica circolazione, proprio in considerazione dell'istintiva osservanza di tali norme da parte di tutti (vedasi, fra le tante, Cass. Sez. IV n. 84/167582).

            Ne deriva la colpa per violazione delle norme di circolazione nel fatto di sorpassare da destra, se tale fu la manovra effettuata dal M.

            La colpa per violazione delle norme di circolazione sussisterebbe anche nel non aver tenuto una distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, se si deve credere alla dichiarazione dell'imputato, secondo cui, vista la moto del B. che si spostava a sinistra, per evitare l'impatto cerc? di superarlo da destra con una manovra di emergenza, dal momento che se questa era l'unica manovra possibile per cercar di evitare l'urto, il M. era tanto vicino al B. e tanto veloce da non potersi arrestare tempestivamente e con sicurezza senza tentare un sorpasso da destra.

            Posto che nessuna necessit? vi era di scaldare il motore ed i freni, n? di "tirare" le marce, come riferito dall'U., il Vigile Urbano M., professionalmente addetto alla rilevazione degli altrui illeciti comportamenti di guida, non poteva non rendersi conto che aveva il dovere di adeguare la velocit? del proprio veicolo alle esigenze della circolazione, alla presenza di un gruppo di altri motociclisti e doveva tener conto del conseguente pericolo costituito da una velocit? non prudenziale, tanto pi? che ben sapeva che si trovava egli stesso in quel luogo ed in quel momento proprio per imparare a conoscere meglio il suo motociclo, il cui comportamento, a cagione della sua novit?, non gli era perfettamente noto.

            Le predette violazioni delle norme di comportamento stabilite nel Codice della Strada costituiscono, oltre alla colpa "specifica", certamente anche la colpa "generica" per imprudenza ed imperizia nella guida, elementi che si pongono a fondamento dell'imputazione di lesioni colpose in danno del B.

            L'eventuale concorso di colpa della vittima, che probabilmente non si era allacciato regolarmente il casco, dovr? essere quantificato dal competente Giudice Civile (apparendo, allo stato, non superiore al 50%, nonostante la diversa valutazione operata dal P.M., effettuata al momento della redazione del capo d'imputazione e prima dell'acquisizione delle prove dibattimentali), ma, in ogni caso, non vale quale scriminante per il comportamento dell'imputato.

            Al M., per l'incensuratezza, possono essere concesse le attenuanti generiche, che appaiono equivalenti alle contestate aggravanti.

            Tenuto conto dei criteri tutti di cui all'art. 133 C.P., stimasi equa la pena indicata in dispositivo, cui conseguono il pagamento delle spese processuali e la sospensione della patente di guida per giorni quindici, dal momento che le lesioni del B. sono avvenute durante la circolazione di veicoli.

            Poich? all'imputato viene comminata la sola pena pecuniaria, non ? opportuno, nel suo stesso interesse, concedergli il beneficio della sospensione condizionale della pena.

            Egli appare, invece, meritevole del beneficio della non menzione della condanna nei certificati del Casellario Giudiziale spediti ad istanza di parte.

            Alla condanna in sede penale consegue quella al risarcimento dei danni in favore della costituita Parte Civile.

            Essi dovranno essere liquidati dal competente Giudice Civile, non essendovi in atti, allo stato, sufficienti elementi per la loro definitiva quantificazione.

            Va concessa, tuttavia, una provvisionale, esecutiva per Legge, al fine di evitare ulteriori ritardi nel risarcimento (circostanza che sembra abbia determinato il persistere dell'istanza punitiva).

            Essa appare congrua nella misura indicata in dispositivo.

            Le spese di costituzione e difesa della Parte Civile, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
            P.Q.M.

            Il Giudice,

            visti gli artt. 533, 535 C.P.P.,

            dichiara M.G. colpevole del reato ascrittogli in rubrica e, concesse le attenuanti generiche, equivalenti alle contestate aggravanti, lo condanna alla pena di euro trecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

            Non menzione della condanna.

            Ordina sospendersi per giorni quindici la patente di guida intestata all'imputato.

            Lo condanna al risarcimento dei danni in favore della costituita Parte Civile, da liquidarsi in separata sede, concedendo una provvisionale di euro quindicimila, oltre alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di essa, liquidate in complessivi euro duemila, oltre aumento forfettario del 12,50%, I.V.A. e C.P.A. (onorari compresi).

            Cos? deciso in Monza il 18 gennaio 2005.

            Depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005.

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              #51
              Questa sentenza ? riferita ad un caso diverso... per girare a Monza si ? obbligati ad avere la moto in condizioni stradali, l'assicurazione e a rispettare il codice della strada (teoricamente non si dovrebbe neanche sorpassare a destra!)

              In questo caso le moto di sicuro erano assicurate

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                #52
                Originally posted by ENNIO View Post
                circolazione turistica implica fari frecce specchietti gomme omologate scarico omologato con catalizzatore pompa freno di serie omologata nella fiche di omologazione della moto pneumatici di misura prevista nel libretto della moto centralina di serie escluderei pastiglie in carbonio e sospensioni aftermarket filtro aria di serie impianto elettrico originale carene e pedane originali escluderei etc... entri cos? alle prove libere?
                io ho subito 2 sinistri in moto su strada e quando il perito ? venuto a vedere la moto a fotografato i danni e basta. io avevo scarico completo senza db killer,filtro ,centralina yec,ammortizzatori,dischi a margherita,gomme in mescola ecc,ecc eppure mi hanno pagato tutte e due le volte.

                Comment


                • Font Size
                  #53
                  Originally posted by ciccio 14 View Post
                  io ho subito 2 sinistri in moto su strada e quando il perito ? venuto a vedere la moto a fotografato i danni e basta. io avevo scarico completo senza db killer,filtro ,centralina yec,ammortizzatori,dischi a margherita,gomme in mescola ecc,ecc eppure mi hanno pagato tutte e due le volte.
                  non hai seguito il post. qui si parla della tua rc in pista che (non) copre se provochi un incidente, quello che hai scritto non c'entra un fico secco

                  riguardo la sentenza non c'entra un altro bel fico:
                  a) erano vigili
                  b) quoto quello che ha scritto alessandrocbr

                  Comment


                  • Font Size
                    #54
                    Originally posted by AlessandroCBR View Post
                    Questa sentenza ? riferita ad un caso diverso... per girare a Monza si ? obbligati ad avere la moto in condizioni stradali, l'assicurazione e a rispettare il codice della strada (teoricamente non si dovrebbe neanche sorpassare a destra!)

                    In questo caso le moto di sicuro erano assicurate
                    Non ? proprio cos?, a monza nei turni targati devi avere targa e fari, basta.
                    E regolare polizza rc, puoi avere anche 250 cv alla ruota che non gli frega.
                    Nello scarico di responsabilit? non c'? scritto di rispettare il codice della strada e on sorpassare a destra

                    Originally posted by Andrevic View Post
                    non hai seguito il post. qui si parla della tua rc in pista che (non) copre se provochi un incidente, quello che hai scritto non c'entra un fico secco

                    riguardo la sentenza non c'entra un altro bel fico:
                    a) erano vigili
                    b) quoto quello che ha scritto alessandrocbr
                    Secondo me quello che ha scritto ciccio c'entra.
                    ? rivolto a chi ha scritto che se non sei in regola con il mezzo con pezzi omologati, gomme in misura giusta, ecc.. L'assicurazione non copre.
                    cosa che non ? vera ne in strada ne in pista. Con i dovuti se ed i dovuti ma.

                    Questa discussione cmq ? gi? saltata fuori pi? volte, e l'altra volta qualcuno aveva postato casi in cui l'assicurazione aveva risposto.
                    Ovvio che se la responsabilit? ? evidente e ci si mette d'accordo tutto ? pi? facile. Se vai davanti ad un giudice, assicurazione o meno la responsabilit? la vanno ad accertare ed una copertura alla quale appellarsi ? meglio averla.
                    Rc, promosport o tessera piloti e passa la paura

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                      #55
                      do una risposta generica ad alcune interpretazioni "personali" lette:
                      non ? importante: "a me ? successo cos?" perch? quel singolo evento ? spesso una eccezzione alla legge che il perito piuttosto che il vigile o altro decidono di mettere in atto al loro discrezione.
                      Se per valutare la responsabilit? il giudice usa il codice della strada, cos? come l'assicurazione, sicuramente contester? ci? che contraviene ad esso. il fatto che valutazioni utilitaristiche spingano le assicurazioni a liquidare sinistri per evitare cause pi? costose no fa testo.
                      Non facciamo sempre gli italiani che tolgono dalle leggi ci? che non fa comodo per aggiungere ci? che, personalmente, reputano pi? giusto. La legge ? legge lo dice la parola! E se qualcuno si alza storto e decide di farla rispettare sono......amari.
                      le precauzioni le prendo pensando ai casi peggiori non pensando che tanto tutto andr? bene....
                      Last edited by ENNIO; 20-09-12, 05:57. Reason: integrazione

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                        #56
                        Originally posted by ENNIO View Post
                        circolazione turistica implica fari frecce specchietti gomme omologate scarico omologato con catalizzatore pompa freno di serie omologata nella fiche di omologazione della moto pneumatici di misura prevista nel libretto della moto centralina di serie escluderei pastiglie in carbonio e sospensioni aftermarket filtro aria di serie impianto elettrico originale carene e pedane originali escluderei etc... entri cos? alle prove libere?
                        Originally posted by ENNIO View Post
                        do una risposta generica ad alcune interpretazioni "personali" lette:
                        non ? importante: "a me ? successo cos?" perch? quel singolo evento ? spesso una eccezzione alla legge che il perito piuttosto che il vigile o altro decidono di mettere in atto al loro discrezione.
                        Se per valutare la responsabilit? il giudice usa il codice della strada, cos? come l'assicurazione, sicuramente contester? ci? che contraviene ad esso. il fatto che valutazioni utilitaristiche spingano le assicurazioni a liquidare sinistri per evitare cause pi? costose no fa testo.
                        Non facciamo sempre gli italiani che tolgono dalle leggi ci? che non fa comodo per aggiungere ci? che, personalmente, reputano pi? giusto. La legge ? legge lo dice la parola! E se qualcuno si alza storto e decide di farla rispettare sono......amari.
                        le precauzioni le prendo pensando ai casi peggiori non pensando che tanto tutto andr? bene....
                        sono andato a spulciare di nuovo il contratto di assicurazione (in questo caso allianz) e nella parte in cui si parla delle "limitazioni ed esclusioni RCA" compare questo:
                        di seguito l'elenco dei casi in cui la garanzia non ? operante o ? ridotta rispetto allaprestazione pattuita:

                        - veicolo guidato da persona in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
                        - danni causati a terzi durante gare non autorizzate
                        - veicolo adibito a scuola guida
                        - veicolo con targa di prova
                        - veicolo dato a noleggio con conducente
                        - danni subiti dai terzi trasportati
                        - danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
                        - danni causati all'interno di aree riservate al traffico e alla sosta di aereomobili
                        - veicolo non in contatto con aereomobili o le aree da questi occupate

                        questo sempre a pagina 2 di 2al punto "B. informazioni sul contratto".


                        Come si pu? vedere non c'? scritto assolutamente nulla che faccia riferimento alle condizioni di omologazione del veicolo, quindi teoricamente in un sinistro dove hai torto e guidavi il mezzo non omologato l'assicurazione risponde lo stesso ai danni causati a terzi.
                        Che poi ci sar? il sequestro del mezzo ? un altro discorso, ma l'assicurazione risponde.. idem come se guidi ubriaco. Ma in questo caso c'? la postilla della "rinuncia alla rivalsa" dove se guidi ubriaco l'assicurazione risponde ugualmente..

                        Inoltre..

                        Sono andato sul sito della promoracing a leggere lo scarico di responsabilit?. A farla breve dicono che qualsiasi danno causi o ti viene causato non puoi fare tu rivalsa verso l'autodromo o verso di loro, che dichiari di essere munito di una tua assicurazione personale e che sei obbligato a rispettare il regolamento del circuito..

                        il regolamento del mugello dice chiaramente al punto 3, 4 e 5 che:

                        3. Uso degli impianti 3.1 La pista e gli altri impianti dell'Autodromo possono essere concessi in uso, limitatamente ai periodi ed agli orari stabiliti dalla Direzione, all'osservanza del presente regolamento e alla corresponsione delle tariffe relative, per uno degli scopi seguenti:
                        a) svolgimento di manifestazioni (sportive, tecniche o di altro genere, a carattere di competizione o no) e prove relative;
                        b) prove sportive, tecniche o di altro genere;
                        c) circolazione turistica, che pu? essere effettuata solo in assenza di competizione e/o prove e sempre nel rispetto delle norme di cui al Codice della Strada.
                        3.2 La concessione di cui al paragrafo 3.1. pu? essere negata dalla Direzione, a suo giudizio, e senza obbligo di giustificazione.
                        3.3 Per quanto riguarda l'uso della pista vigono le norme di cui ai capitoli 4-5-6.
                        4. Norme generali per l'uso della pista
                        4.1 Nella pista possono essere ammessi solo veicoli su ruote a pneumatici.
                        4.2 Sono previste due diverse condizioni di concessione in uso della pista: a) in esclusiva, con ammissione di veicoli di qualsiasi tipo e categoria di pertinenza dell'utente (ente o privato) salvo la limitazione del loro numero come al paragrafo 4.5 e l'osservanza del presente regolamento eccetto quanto al capitolo 5;b) senza esclusiva con ammissione di veicoli di pertinenza di uno o pi? utenti, con le limitazioni di numero, tipo e categoria a giudizio della Direzione e salvo osservanza del presente regolamento
                        4.3 Alle persone a bordo dei veicoli ammessi in pista ? fatto divieto di scendere dai veicoli stessi e di camminare sulla pista, eccetto che sulla fascia di cemento antistante i box di rifornimento.
                        4.4 L'ammissione in pista ? subordinata alla firma da parte del richiedente di apposita dichiarazione di esonero di responsabilit? dell'Autodromo e di impegno dell'osservanza del presente regolamento ed al pagamento della tariffa dovuta. ? altres? richiesta l'esibizione di un documento di idoneit? e di abilitazione alla guida rilasciato da almeno un anno solare. I conduttori di motoveicoli devono avere compiuto 18 anni.
                        4.5 Il numero dei veicoli che potranno circolare contemporaneamente in pista sar? stabilito di volta in volta dalla Direzione.
                        4.6 ? obbligatorio il casco per i conduttori ed i passeggeri di autoveicoli aperti o di categoria sport o corsa, nonch? per i conduttori di motoveicoli.
                        4.7 Qualora la Direzione faccia esporre in un punto della pista il segnale di arresto (Bandiera Rossa) i veicoli circolanti in pista avranno l'obbligo di fermarsi immediatamente in tale punto. Essi dovranno parimenti ottemperare a qualsiasi altro ordine o disposizione della Direzione.
                        5. Norme particolare per l'uso della pista senza esclusiva
                        5.1 Sulla pista valgono tutte le norme del Codice della Strada, salvo le ulteriori prescrizione del presente regolamento.
                        5.2 I veicoli devono circolare in senso orario. ? assolutamente vietata qualsiasi manovra pericolosa per l'entrata ed in particolare invertire la marcia o girare in senso contrario, anche per brevi tratti; ? altres? tassativamente vietato procedere a marcia indietro.
                        5.3 Sono vietate gare di velocit? o scommesse.
                        5.4 E' vietato fermarsi sulla pista: in caso di arresto forzato il veicolo dovr? essere spinto sulla banchina a destra fuori della pista , o sulla banchina interna, se in curva.
                        5.5 Eventuali rifornimenti e riparazioni devono essere effettuati fuori dalla pista, salvo concessione di un box da parte della Direzione, a condizioni da quest'ultima determinate.


                        secondo me la RCA vale eccome in circuito..

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                          #57
                          Per Enry:
                          quando si rimanda al codice della strada lo si fa per tutte le norme in esso contenute, non solo per ci? che ci piace....
                          Il che significa che nel regolamento, vedi assicurazione, espliciter? solo cio che nel codice non sia gi? regolamentato.
                          In spiccioli direi che anche se l'rca ? valida in piste lo ? secondo il CdS.
                          Sembra, e lo dico senza polemica, che alcuni si vogliano per forza convincere che siccome ? genericamente valida la loro RCA sono tranquilli.
                          E' uno sbaglio ed ? ci? che cerchiamo di comprendere in questa discussione.
                          Rcordo a chi non l'avesse notato che il problema vero non sono i danni alle cose, ma quelli eventualmente arrecati alle persone che comportano responsabilit? penale, quindi personale, e non civile. Vi assicuro che rispetto ad un risarcimento milionario la vostra assicurazione troverebbe 1000 cavilli per non pagare e con ottime probabilit? di riuscirci;-)

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                            #58
                            Originally posted by Enry9 View Post
                            sono andato a spulciare di nuovo il contratto di assicurazione (in questo caso allianz) e nella parte in cui si parla delle "limitazioni ed esclusioni RCA" compare questo:
                            di seguito l'elenco dei casi in cui la garanzia non ? operante o ? ridotta rispetto allaprestazione pattuita:

                            - veicolo guidato da persona in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
                            - danni causati a terzi durante gare non autorizzate
                            - veicolo adibito a scuola guida
                            - veicolo con targa di prova
                            - veicolo dato a noleggio con conducente
                            - danni subiti dai terzi trasportati
                            - danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
                            - danni causati all'interno di aree riservate al traffico e alla sosta di aereomobili
                            - veicolo non in contatto con aereomobili o le aree da questi occupate

                            questo sempre a pagina 2 di 2al punto "B. informazioni sul contratto".


                            Come si pu? vedere non c'? scritto assolutamente nulla che faccia riferimento alle condizioni di omologazione del veicolo, quindi teoricamente in un sinistro dove hai torto e guidavi il mezzo non omologato l'assicurazione risponde lo stesso ai danni causati a terzi.
                            Che poi ci sar? il sequestro del mezzo ? un altro discorso, ma l'assicurazione risponde.. idem come se guidi ubriaco. Ma in questo caso c'? la postilla della "rinuncia alla rivalsa" dove se guidi ubriaco l'assicurazione risponde ugualmente..

                            Inoltre..

                            Sono andato sul sito della promoracing a leggere lo scarico di responsabilit?. A farla breve dicono che qualsiasi danno causi o ti viene causato non puoi fare tu rivalsa verso l'autodromo o verso di loro, che dichiari di essere munito di una tua assicurazione personale e che sei obbligato a rispettare il regolamento del circuito..

                            il regolamento del mugello dice chiaramente al punto 3, 4 e 5 che:

                            3. Uso degli impianti 3.1 La pista e gli altri impianti dell'Autodromo possono essere concessi in uso, limitatamente ai periodi ed agli orari stabiliti dalla Direzione, all'osservanza del presente regolamento e alla corresponsione delle tariffe relative, per uno degli scopi seguenti:
                            a) svolgimento di manifestazioni (sportive, tecniche o di altro genere, a carattere di competizione o no) e prove relative;
                            b) prove sportive, tecniche o di altro genere;
                            c) circolazione turistica, che pu? essere effettuata solo in assenza di competizione e/o prove e sempre nel rispetto delle norme di cui al Codice della Strada.
                            3.2 La concessione di cui al paragrafo 3.1. pu? essere negata dalla Direzione, a suo giudizio, e senza obbligo di giustificazione.
                            3.3 Per quanto riguarda l'uso della pista vigono le norme di cui ai capitoli 4-5-6.
                            4. Norme generali per l'uso della pista
                            4.1 Nella pista possono essere ammessi solo veicoli su ruote a pneumatici.
                            4.2 Sono previste due diverse condizioni di concessione in uso della pista: a) in esclusiva, con ammissione di veicoli di qualsiasi tipo e categoria di pertinenza dell'utente (ente o privato) salvo la limitazione del loro numero come al paragrafo 4.5 e l'osservanza del presente regolamento eccetto quanto al capitolo 5;b) senza esclusiva con ammissione di veicoli di pertinenza di uno o pi? utenti, con le limitazioni di numero, tipo e categoria a giudizio della Direzione e salvo osservanza del presente regolamento
                            4.3 Alle persone a bordo dei veicoli ammessi in pista ? fatto divieto di scendere dai veicoli stessi e di camminare sulla pista, eccetto che sulla fascia di cemento antistante i box di rifornimento.
                            4.4 L'ammissione in pista ? subordinata alla firma da parte del richiedente di apposita dichiarazione di esonero di responsabilit? dell'Autodromo e di impegno dell'osservanza del presente regolamento ed al pagamento della tariffa dovuta. ? altres? richiesta l'esibizione di un documento di idoneit? e di abilitazione alla guida rilasciato da almeno un anno solare. I conduttori di motoveicoli devono avere compiuto 18 anni.
                            4.5 Il numero dei veicoli che potranno circolare contemporaneamente in pista sar? stabilito di volta in volta dalla Direzione.
                            4.6 ? obbligatorio il casco per i conduttori ed i passeggeri di autoveicoli aperti o di categoria sport o corsa, nonch? per i conduttori di motoveicoli.
                            4.7 Qualora la Direzione faccia esporre in un punto della pista il segnale di arresto (Bandiera Rossa) i veicoli circolanti in pista avranno l'obbligo di fermarsi immediatamente in tale punto. Essi dovranno parimenti ottemperare a qualsiasi altro ordine o disposizione della Direzione.
                            5. Norme particolare per l'uso della pista senza esclusiva
                            5.1 Sulla pista valgono tutte le norme del Codice della Strada, salvo le ulteriori prescrizione del presente regolamento.
                            5.2 I veicoli devono circolare in senso orario. ? assolutamente vietata qualsiasi manovra pericolosa per l'entrata ed in particolare invertire la marcia o girare in senso contrario, anche per brevi tratti; ? altres? tassativamente vietato procedere a marcia indietro.
                            5.3 Sono vietate gare di velocit? o scommesse.
                            5.4 E' vietato fermarsi sulla pista: in caso di arresto forzato il veicolo dovr? essere spinto sulla banchina a destra fuori della pista , o sulla banchina interna, se in curva.
                            5.5 Eventuali rifornimenti e riparazioni devono essere effettuati fuori dalla pista, salvo concessione di un box da parte della Direzione, a condizioni da quest'ultima determinate.


                            secondo me la RCA vale eccome in circuito..
                            scusa forse fraintendo
                            ma le prove libere mi sembrano che rispecchino pi? l'articolo B
                            e al punto 5 la pista e in uso esclusivo dell'organizzatore...

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                              Originally posted by luigiRR View Post
                              Secondo me quello che ha scritto ciccio c'entra.
                              ? rivolto a chi ha scritto che se non sei in regola con il mezzo con pezzi omologati, gomme in misura giusta, ecc.. L'assicurazione non copre.
                              cosa che non ? vera ne in strada ne in pista. Con i dovuti se ed i dovuti ma.

                              ok, chiedi questo alla tua assicurazione:

                              mi coprite lo stesso se ho fatto un grosso danno a un altro ( non una righetta, parlo di eventuali danni permaenti a persone/cose ) e la mia vettura non ? conforme con il codice della strada perch? presenta una o piu parti NON omologate?

                              risposta?

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                                #60
                                alcuni impianti hanno norme lacunose...
                                altri (vedi mugello e monza) un p? meno...
                                ma su una cosa vorrei far pensare qualcuno: nelle prove libere in pista e quindi NO GARA e/o PROVE A TEMPO non vige certo il rispetto di tutte le regole del codice della strada ma alcune si... nessuno ? obbligato a sorpassar per forza quello davanti mettendo in rischio la propria e la altrui incolumita (son prove libere) nessuno ti dice di non stare attento a non tamponare quello davanti che pu? frenare 100 metri prima di te perch? inesperto o perch? in quel momento "gli girava cos?" o perch? gli si rompe la moto, nessuno ti obbliga a fare una manovra azzardata solo perch? sei in pista
                                pu? anche non piacere ma ? cos?: se uno fa una denuncia il piacere o meno non conta nulla... vai davanti al giudice e lui decider? in merito a quello che ? successo prendendo per base le regole della circolazione su strada (dove se tamponi hai quasi sempre torto, dove se commetti un'imprudenza hai torto, dove devi tenere in considerazione il veicolo che ti precede etc...)
                                poi il discorso della copertura assicurativa invece ? da capire e valutare caso per caso perch? SECONDO ME chi ha una moto da pista omologata o meno ancorch? assicurata RCA in qualsiasi caso rischia beghe di rivalsa dalla propria assicurazione (vanno a cercare qualsiasi cavillo pur di non pagare o per lo meno per rifarsi contro il proprio assicurato) quindi una assicurazione aggiuntiva per esser sicuro la farei...
                                chi va in pista con moto targata invece ha buone probabilit? (a meno che non sia specificato nella polizza) che i danni vengan poi coperti dalla propria assicurazione RCA (mezzo targato quindi assicurazione obbligatoria )

                                il tutto comunque come la legislazione italiana ci insegna ultimamente SENZA CERTEZZA ALCUNA perch? per qualcuno la giustizia decide in un modo e per altri in altro modo... essendo tutto in mano ad una persona (giudice) che decide ti pu? girare tutto bene come tutto contro... io penso che sia questo quello che voleva dire ENNIO quindi certezze (in ambedue i sensi) ? sempre bene non averne ma sopratutto esser consci di quello che si rischia ad andare in pista: puoi trovare quello che ci passa sopra come quello che non aspetta altro che farti causa...

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