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etilometri

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    #46
    [quote="MrPippo"]
    Originally posted by mito22
    Io vieterei completamente di bere alla persone che si mettono alla guida.. perch? io o le persone a cui voglio bene devono rischiare la vita per uno che per divertirsi deve bere?

    Vuoi bere?Non guidi!
    No no, ci vogliono gli strizzacervelli sulle strade altrimenti non vale
    Segatura o materia grigia?

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      #47
      Certo, dei test psicofisici!
      Cos? poi uno che nn passa il test ma essendo privi di una prova documentale inconfutabile potr? sempre dire che era l'agente che si era accanito contro di lui, che nn c'era l'avvocato, che l'agente nn ? uno psicologo e nn ? qualificato per valutare le reazioni durante il test.
      E poi tutti contro gli agenti che fanno soprusi.
      Magari la metodologia nn sar? la pi? corretta, ma l'etilometro ? l'unico stromunto al momento utilizzabile che pu? dare risultati certi.
      Poi nn ? affatto vero che dopo un'ora il test risulta negativo anche se si ? pieni di alcool dentro.
      Ho visto gente con 2.5 alle 6.00 di mattina, e la serata lavevano finita alle 4! Dopo 2 ore avevano il tasso quintuplo del minimo!
      P.S.: io nn cerco di convincere nessuno delle mie idee, pur essendo del mestiere. Nemmeno sono munito di scienza infusa. Per? so fare il mio lavoro.
      Nn difendo l'etilometro, dico solo che al momento ? l'unico strumento utile per combattere i co@lioni alla guida ubriachi.
      Nemmeno sto a difenere la categoria delle Forze di Polizia, anche se ne faccio parte, gli errori li possono commettere chiunque.
      Dico solo che sono stufo di sentire gente che si lamenta dei prorpi diritti violati senza nemmeno sapere quali sono i loro diritti, senza sapere come funzionano le cose e poi, quando lo scoprono, si lamentano perch? sono ingiuste, almeno a loro dire.

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        #48
        Dimenticavo: se davero l'etilometro nn ? preciso e si basa su valutazioni empiriche come mai, dopo svariati anni di funzionamento e migliaia di ricorsi, continua ad essere utilizzato e mai ? sato dichiarato illegittimo?
        Nemmeno un'associazione che ne dimostri l'inesattezza?
        L'unica soluzione ? quella gi? detta da molti di voi:
        VUOI GUIDARE?
        NN BEVI!

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          #49
          Originally posted by emino76
          Dimenticavo: se davero l'etilometro nn ? preciso e si basa su valutazioni empiriche come mai, dopo svariati anni di funzionamento e migliaia di ricorsi, continua ad essere utilizzato e mai ? sato dichiarato illegittimo?
          Nemmeno un'associazione che ne dimostri l'inesattezza?
          L'unica soluzione ? quella gi? detta da molti di voi:
          VUOI GUIDARE?
          NN BEVI!
          Non ? mai stato dichiarato illegittimo perch? "rende bene" alla finanza pubblica, come d'altronde gli autovelox e gli altri sistemi "spauracchio".
          Per ci? che concerne le valutazioni "obiettive", esistono test psicoattitudinali pi? che certificabili per valutare i riflessi e, per ci? che concerne le "prove empiriche", il loro non superamento dovrebbe comportare accertamenti pi? "mirati" da parte di personale sanitario se il soggetto le richiedesse. Ma solo perch? lo stato di inidoneit? alla guida ? gi? stato determinato dal non superamento delle prove empiriche. In pratica: se uno non ce la fa, non ce la fa e basta, sia che sia ubriaco, fumato, sfatto di sonno o di chiss? quali sostanze, pertanto non pu? guidare. Molla la macchina l? e basta. Fine della questione. Altro che soffiare nel pallone e risultare negativo per riandare via tranquillo.
          Esistono test automatici per i riflessi e l'equilibrio, nonch? per valutare la lucidit? mentale dei soggetti. Essi certificano la non idoneit? alla guida. Le non idonee condizioni psicofisiche quando si ? alla guida rappresentano il problema generale da risolvere. La guida in stato di ebbrezza alcoolica ? solo una parte del problema ed ? riduttivo pensare che il test del palloncino sia la panacea che alcuni qui dentro descrivono.

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            #50
            Io la vedo semplice: se hai bevuto non guidi, stop. Vai in taxi, vai a piedi, fai l'autostop, vai con gli shuttlebus gratuiti (da noi ? pieno).

            Se vuoi rischiare lo stesso sai le conseguenze, l'etilometro non sar? precisissimo ma se hai appena bevuto lo sai che ? meglio se non guidi, quindi c'? poco da discutere.

            Io ho il mio alcoltest portatile in auto, gentilmente offertomi dalla provincia di Bolzano: non sar? precisissimo ma se ho 2.5 so che ? meglio se vado a piedi.

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              #51
              Originally posted by Lord Grifone
              Io la vedo semplice: se hai bevuto non guidi, stop. Vai in taxi, vai a piedi, fai l'autostop, vai con gli shuttlebus gratuiti (da noi ? pieno).

              Se vuoi rischiare lo stesso sai le conseguenze, l'etilometro non sar? precisissimo ma se hai appena bevuto lo sai che ? meglio se non guidi, quindi c'? poco da discutere.

              Io ho il mio alcoltest portatile in auto, gentilmente offertomi dalla provincia di Bolzano: non sar? precisissimo ma se ho 2.5 so che ? meglio se vado a piedi.
              Aspetta aspetta, prima o poi ti ritireranno la patente per stanchezza, hai voglia fare ricorso
              pensavo ne esistesse solo uno di

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                #52
                Re: etilometri

                Originally posted by MrPippo
                http://www.tgcom.it/cronaca/articoli/articolo244821.shtml


                ora se capita pe runa birra...ok
                ma se lo st**** di turno ? uno che uccide persone per la strada....
                ovvio....... senza la presenza del mio avvocato io NON far? MAI l'acooltest

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                  #53
                  Re: etilometri

                  Originally posted by alexea
                  Originally posted by MrPippo
                  http://www.tgcom.it/cronaca/articoli/articolo244821.shtml


                  ora se capita pe runa birra...ok
                  ma se lo st**** di turno ? uno che uccide persone per la strada....
                  ovvio....... senza la presenza del mio avvocato io NON far? MAI l'acooltest
                  bah

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                    #54
                    Art. 186 C.d.S.

                    1. ? vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.
                    2. Chiunque guida in stato di ebbrezza ? punito, ove il fatto non costituisca pi? grave reato, con l?arresto fino ad un mese e con l?ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per l?irrogazione della pena ? competente il tribunale. All?accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie pi? violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione ? commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna ? disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell?articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, pu? essere fatto trainare fino al luogo indicato dall?interessato o fino alla pi? vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
                    3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l?obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di polizia stradale di cui all?art.12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell?Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l?integrit? fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
                    4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d?incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall?influenza dell?alcool, gli organi di polizia stradale di cui all?art.12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il pi? vicino ufficio o comando, hanno la facolt? di effettuare l?accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
                    5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l?espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell?ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all?art.32 della legge 17 maggio 1999, n.144
                    6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l?interessato ? considerato in stato di ebbrezza ai fini dell?applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
                    7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 3, 4 o 5 il conducente ? punito, salvo che il fatto costituisca pi? grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2
                    8. Con l?ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell?art.119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto pu? disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all?esito della visita medica.
                    9. Qualora dall?accertamento di cui al comma 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l?applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare dispone la sospensione della patente fino all?esito della visita medica di cui al comma 8.

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                      #55
                      Originally posted by Spanny
                      Art. 186 C.d.S.

                      1. ? vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.
                      2. Chiunque guida in stato di ebbrezza ? punito, ove il fatto non costituisca pi? grave reato, con l?arresto fino ad un mese e con l?ammenda da euro duecentocinquantotto a euro milletrentadue. Per l?irrogazione della pena ? competente il tribunale. All?accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie pi? violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione ? commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna ? disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell?articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, pu? essere fatto trainare fino al luogo indicato dall?interessato o fino alla pi? vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.
                      3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l?obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di polizia stradale di cui all?art.12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell?Interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l?integrit? fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
                      4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d?incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall?influenza dell?alcool, gli organi di polizia stradale di cui all?art.12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il pi? vicino ufficio o comando, hanno la facolt? di effettuare l?accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
                      5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l?espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell?ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all?art.32 della legge 17 maggio 1999, n.144
                      6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l?interessato ? considerato in stato di ebbrezza ai fini dell?applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
                      7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui al comma 3, 4 o 5 il conducente ? punito, salvo che il fatto costituisca pi? grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2
                      8. Con l?ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell?art.119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto pu? disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all?esito della visita medica.
                      9. Qualora dall?accertamento di cui al comma 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l?applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare dispone la sospensione della patente fino all?esito della visita medica di cui al comma 8.
                      Bene...codifichiamo, allora...
                      Vediamo come interpreti i commi 3 e 4.
                      Io ti posso dire, prima di tutto, che un comma non dovrebbe richiamare un altro comma in maniera ricorsiva. Non entro in discorsi da leguleio. Ti chiedo solo ed unicamente come si fa a definire l'obbligo dell'accertamento di cui al comma 4 senza avere elementi oggettivi. Si parla di "motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall?influenza dell?alcool"
                      Non so a quanti etilometri sei stato sottoposto te. Io, personalmente, ne ho fatti 4. 3 volte ero di ritorno dal lavoro ed ero sano come un pesce. Una volta tornavo da una serata, erano le 5 del mattino e, siccome il proprietario del veicolo ci aveva dato dentro, dovevo guidare io che almeno ero sobrio. Ed ero a 0.3. Nella norma, giusto?
                      Con me hanno fermato la macchina che mi seguiva...
                      Il conducente era in botta. Ma non da alcool. Lo so perch? l'ho visto e lo conosco.
                      Adesso, visto che hai riportato il codice e tutte le seghe mentali, mi devi spiegare perch?, data la natura campionaria dei controlli, in una situazione del genere rischia di pi? un pistola come me che deve semplicemente tornare a casa ed ha bevuto un gin lemon piuttosto che un cretino totale che ha passato la serata a spararsi della merda nel naso.
                      I codici li conosco anche io, spanny. Io mi domando solo se qualcuno qui dentro ha voglia anche di capire quali sono i limiti dei codici e perch? non si vuole andare oltre a questi limiti.
                      Tutto il resto sono e restano chiacchiere da bar.
                      Possibile mai che nessuno si ponga il problema di come applicare le leggi e non del perch? esse vengono promulgate?
                      Non mi sorprende che in Italia ci siano 300.000 leggi diverse mentre al massimo, nel resto dei paesi europei, la media ? di 15.000...
                      Perch? ce le beviamo tutte.
                      Dal canto mio ti posso dire che non serve un avvocato per definire anticostituzionale il comma 7. Perch? si tratta di un volo pindarico per obbligarti all'accertamento alcoolemico anche se non ve ne ? motivo.
                      Ergo: si tratta di un sopruso, perch? attribuisce all'organo di polizia un potere che non gli compete.

                      p.s.: non so se hai fatto caso che in nessun punto dell'art. citato si parla di come procedere all'accertamento delle condizioni psicofisiche necessarie alla guida di un veicolo.
                      p.p.s: Spanny: io non sono un Taormina. Pongo solo delle questioni di diritto. Ma mi rendo conto che, probabilmente, per alcuni il diritto non viene considerato come una ragione di essere delle leggi, ma solo come un intralcio all'esercizio delle funzioni di Pubblico Ufficiale. Questo mi preoccupa, perch? rappresenta il seme dell'autoritarismo.

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                        #56
                        il problema ? che alcune volte pensiamo che il "diritto" ci ridia indietro le vite umane.... invece nn ? cos? ...


                        a buon intenditor poche... pochissime parole......


                        spero per voi ( e per me) di nn vedervi MAI piangere al ciglio di una strada

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                          #57
                          Il motivo: alito vinoso, equilibrio precario, difficolt? di espressione, cambio di umore improvviso.

                          Fatto,
                          ora soffi, se sono le 3 di notte chiama l'avvocato, vediamo se arriva, non soffi? Ti faccio il rifiuto, comma 7.



                          ciao Chobin.

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                          • Font Size
                            #58
                            Originally posted by Spanny
                            Il motivo: alito vinoso, equilibrio precario, difficolt? di espressione, cambio di umore improvviso.

                            Fatto,
                            ora soffi, se sono le 3 di notte chiama l'avvocato, vediamo se arriva, non soffi? Ti faccio il rifiuto, comma 7.



                            ciao Chobin.
                            E se la persona in questione non ha alito vinoso, ? in perfetto equilibrio, si esprime con parlata fluente ed il suo umore ? semplicemente e correttamente determinato dalla situazione (stradale che ti ferma e magari ti accoda ad altre 6/7 persone per il controllo documenti ecc..ecc..)?
                            Lo fai soffiare lo stesso perch? ormai l'hai fermato? Magari dicendogli :"se sostiene di non essere ubriaco non ha nulla da temere, quindi venga a soffiare..."?
                            Se mi dici di no, significa che sarebbe meglio avere persone come te che fanno la formazione ai tuoi colleghi, visto e considerato che la norma ? che ti fermino e ti dicano, quando ancora sei in macchina:"salve, dobbiamo sottoporla all'etilometro, mi dia la patente ed i documenti della macchina, quindi scenda dalla vettura e vada dal collega..". (4 volte mi han fermato e 4 volte ? stata la stessa storia)

                            Se mi dici di si, sappi che si tratta di un abuso delle funzioni di P.U.

                            Ciao Spanny.

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                            • Font Size
                              #59
                              Se non ti fidi dell'alcoltest pou farti portare in ospedale a fare gli esami del sangue: cosa consigliata a chi dovesse avere 0.51 o gi? di li

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                                #60
                                Non c'? nessun abuso, per? per capirlo dovresti conoscere il T.U.L.P.S., in quanto la risposta si trova l?,
                                nessun abuso, se e quando si ritiene opportuno, le persone alla guida dei veicoli POSSONO essere sottoposte ad esame
                                con etiltest, l'abuso st? nell'esame invasivo, non nel far soffiare dentro un tubetto una persona.
                                Certo che non ti entrer? mai in testa, fatto st? che con me soffieresti, oppure diretto in tribunale.
                                Saluti.

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