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Problema con palestra low cost - consulenza legale

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    #1

    Problema con palestra low cost - consulenza legale

    Ciao ragazzi,
    Ho bisogno di un vostro parere intanto che aspetto quello di altroconsumo.
    A met? agosto tentavo di disdire il mio abbonamento con la palestra low cost della mia zona che mi scadeva i primi di ottobre. Purtroppo contrattualmente la disdetta doveva avvenire prima di 60gg dal rinnovo, io l'ho fatto al 49esimo giorno e non mi hanno permesso di disdire. La cosa mi ha fatto indispettire perch? :
    - i nuovi contratti dello scorso anno prevedono 15gg di prevviso;
    - alcune persone durante l anno hanno fatto altrettanto e gli ? stato permesso;
    - sono venuto a scoprire che la palestra esce dal franchising da settembre prendendo un nuovo nome ( non si appogger? ad alcun franchising nuovo) e i contratti vengono automaticamente girati alla nuova palestra che cambia nome ma non proprietario.
    A questo punto secondo voi ? legittimo che io riceva un sollecito di pagamento a ottobre? Il contratto firmato con la palestra concessionaria che era sotto un determinato marchio ? ancora valido seppur sia uscito dal franchising?
    Non vorrei essere etichettato come cattivo pagatore con decreti ingiuntivi dato che devo aprire un mutuo entro la primavera prossima...
    Che dite?
    Alex

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    #2
    Senza leggere cosa c'? scritto nel contratto penso che nessun avvocato ti possa aiutare

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      #3
      Se sul contratto ? chiaramente specificato che devi disdire 60 giorni prima sei in difetto ma secondo me se cambia ragione sociale e tale cambiamento non ? menzionato nel medesimo contratto questo si estingue automaticamente.

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        #4
        assurdo che uno faccia un abbonamento in palestra e deve disdire con raccomandata per annullare il tutto....

        ce l'ho anchio nella mia palestra...ed ? assurdo!

        prox volta non mi vedono piu ...pir.la io che ho firmato questa cosa

        faccio l'abbonamento a 1 anno? si ...ok quando scade basta....altrimenti rinnovo....

        tutte cose fatte per inchiappettare la gente....non sanno piu' cosa fare per rubare soldi

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          #5
          c? una fame di soldi in giro da far schifo.....

          devi camminare rasente al muro che appena ti giri ti inqulano tutti

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            #6
            firmare un contratto per andare in palestra? e chi l'aveva mai sentito...da noi paghi l'annualit? e vai per un anno, o paghi il mese anticipato, se non paghi non entri...semplice

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              #7
              Originally posted by doc67 View Post
              firmare un contratto per andare in palestra? e chi l'aveva mai sentito...da noi paghi l'annualit? e vai per un anno, o paghi il mese anticipato, se non paghi non entri...semplice
              si guarda...
              assurdo ma veramente assurdo...

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                #8
                Pure a Roma sembra che stai aprendo un mutuo, io l'ho messa in c.lo a tutti. Mi sono iscritto al cus universitario, 98 euro annui e ho piscina palestra e tutto l'ira di *** che voglio....

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                  #9
                  Non sono un avvocato,ma credo che se quella ragione sociale viene chiusa e la palestra passa sotto nuovo proprietario (anche se ? lo stesso,un nuovo nome e una nuova partita iva definiscono una ditta nuova),il contratto non ha pi? ragione di esistere.
                  Ah,occhio che i consulenti di Altroconsumo spesso sono avvocati neolaureati che capiscono un cass!

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                    #10
                    Secondo me cambia il logo ma non la ragione sociale. Per? io ho firmato un contratto con le regole del franchising! Capisco che sono in difetto io per 10 gg ma capisco anche che quel termine era valido con le regole del franchising!

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                      #11
                      Originally posted by ALex1487 View Post
                      Secondo me cambia il logo ma non la ragione sociale. Per? io ho firmato un contratto con le regole del franchising! Capisco che sono in difetto io per 10 gg ma capisco anche che quel termine era valido con le regole del franchising!
                      Controlla la partita iva...se ha cambiato solo nome ma la ditta ? la stessa (ragione sociale e indirizzo),credo tu possa fare poco

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                        #12
                        Secondo me cambia il logo ma non la ragione sociale. Per? io ho firmato un contratto con le regole del franchising! Capisco che sono in difetto io per 10 gg ma capisco anche che quel termine era valido con le regole del franchising!

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                          #13
                          digli di citarti in giudizio..


                          DOMANDE E RISPOSTE / CONTRATTI
                          Cosa sono le clausole vessatorie e qual ? la disciplina che le riguarda?
                          Capita assai spesso che le condizioni generali di un contratto siano predisposte da uno solo dei contraenti, generalmente quello economicamente pi? forte, e che siano magari contenute in appositi formulari gi? redatti, che l'altra parte si limita a sottoscrivere.
                          I casi pi? frequenti sono i cosiddetti contratti per adesione, quali quelli che si stipulano con banche, assicurazioni o societ? di telecomunicazioni, nei quali l'imprenditore offre i propri servizi a condizioni predeterminate e il consumatore si limita semplicemente ad aderire con la sua sottoscrizione.
                          La disciplina sulle condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti stabilisce che tali condizioni sono efficaci nei confronti dell'altro, solo se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (art. 1341 c.c.). In ogni caso, le clausole vessatorie non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto.

                          Si definiscono vessatorie, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilit?, facolt? di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, oppure sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facolt? di opporre eccezioni, restrizioni alla libert? contrattuale nei rapporti coi terzi, proroghe o rinnovazioni tacite del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorit? giudiziaria.

                          Nel caso in cui ci si riferisce a un contratto stipulato tra professionista e consumatore (art. 1469-bis e ss. c.c.) che ha per oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi, si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

                          Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

                          escludere o limitare la responsabilit? del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
                          escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
                          escludere o limitare l'opponibilit? da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
                          prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista ? subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volont?;
                          consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se ? quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
                          imporre al consumatore, in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
                          riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facolt? di recedere dal contratto, nonch? consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
                          consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
                          stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
                          prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilit? di conoscere prima della conclusione del contratto;
                          consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
                          stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
                          consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale ? eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
                          riservare al professionista il potere di accertare la conformit? del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
                          limitare la responsabilit? del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalit?;
                          limitare o escludere l'opponibilit? dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
                          consentire al professionista di sostituire a s? un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
                          sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facolt? di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorit? giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libert? contrattuale nei rapporti con i terzi;
                          stabilire come sede del foro competente sulle controversie localit? diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
                          prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volont? del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore.
                          La vessatoriet? di una clausola ? valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
                          In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione pi? favorevole al consumatore.

                          Le clausole considerate vessatorie sono inefficaci, mentre il contratto rimane efficace per il resto.

                          Sono comunque sempre inefficaci le clausole che, sebbene oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:

                          escludere o limitare la responsabilit? del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
                          escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
                          prevedere l'adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilit? di conoscere prima della conclusione del contratto.
                          L'inefficacia opera soltanto a vantaggio del consumatore e pu? essere rilevata d'ufficio dal giudice.
                          ? inefficace ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilit? al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento pi? stretto con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

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                            #14
                            Altro che clausole vessatorie. La gente ha solo sete di soldi... ? vero... Quest anno sono obbligato a pagare, ma per come si sono comportati, ho gi? disdetto per l anno prossimo...

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                              #15
                              Come dice un mio caro amico avvocato: mai imbelinarsi in cause legali per cifre inferiori a 1500-2000 euro,nemmeno se si ? sicuri di avere ragione,visto che pu? sempre capitare un giudice di pace che ragiona a suo modo...
                              "Goditi" la palestra ancora per un anno e poi manda tutti a fare in cu..!

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