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    #181
    Originally posted by arabykola View Post
    ? quello di ciaone ?

    Adesso capisco meglio la scelta di larsen :gaen:

    no
    quello di ciaone ? Ernesto Carbone un calabrese eletto in lombardia
    molto attivo su twitter come altri del suo partito che vivono in uno stato virtuale dove tutto funziona a meraviglia

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      #182
      Come mai nessuno indice un referendum per ridurre a 300 (pi? che sufficienti) il numero di parlamentari ?

      Un'altra cosa che mi interessa ? la seguente. Se fosse vero quello che mi ? stato riferito (notate il dubitativo), nel caso in cui una persona sposata con figli muoia prima di arrivare alla pensione... non tocca NULLA ai parenti. Non importa se tu fossi ad un giorno oppure a 40 anni dal fatto di raggiungerla. I contributi versati finiscono nel mucchio.
      Se la pensione ? raggiunta, al coniuge spetta la reversibilit?.
      Sempre che tutto questo sia vero, la cosa poteva avere anche un senso con il sistema retributivo per il quale ? stata inventata. La pensione era commisurata a quello che si percepiva gli ultimi anni, quindi il reddito non sarebbe stato effettivamente riflessione di quanto versato durante la vita retributiva.

      Oggi ? in vigore il sistema contributivo. Verso per me stesso e prender? una pensione in base a quanto da me versato. La cosa concettualmente cambia. Sono soldi miei. Se il sistema ? stato cambiato, avendo anche altri effetti come una vita lavorativa lunghissima ed una pensione molto pi? bassa, perch? deve ancora sussistere quella regola ?

      Ho versato. Non ? pi? come una volta. Se muoio a 50 anni lascio in braghe di tela la famiglia. Sarebbe giusto che i miei soldi vengano dati a loro, ma a quel che mi ? dato sarepe... anche con il retributivo vengono persi.

      La cosa non ha senso e se fosse davvero come descritto, secondo me un bel referendum ci starebbe !

      Sono un p? OT... ma qualcuno saprebbe dirmi se la situazione ? esattamente come descritto ?
      Last edited by Dueruote_; 19-04-16, 10:30.

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        #183
        Originally posted by Dueruote_ View Post
        Come mai nessuno indice un referendum per ridurre a 300 (pi? che sufficienti) il numero di parlamentari ?

        Un'altra cosa che mi interessa ? la seguente. Se fosse vero quello che mi ? stato riferito (notate il dubitativo), nel caso in cui una persona sposata con figli muoia prima di arrivare alla pensione... non tocca NULLA ai parenti. Non importa se tu fossi ad un giorno oppure a 40 anni dal fatto di raggiungerla. I contributi versati finiscono nel mucchio.
        Se la pensione ? raggiunta, al coniuge spetta la reversibilit?.
        Sempre che tutto questo sia vero, la cosa poteva avere anche un senso con il sistema retributivo per il quale ? stata inventata. La pensione era commisurata a quello che si percepiva gli ultimi anni, quindi il reddito non sarebbe stato effettivamente riflessione di quanto versato durante la vita retributiva.

        Oggi ? in vigore il sistema contributivo. Verso per me stesso e prender? una pensione in base a quanto da me versato. La cosa concettualmente cambia. Sono soldi miei. Se il sistema ? stato cambiato, avendo anche altri effetti come una vita lavorativa lunghissima ed una pensione molto pi? bassa, perch? deve ancora sussistere quella regola ?

        Ho versato. Non ? pi? come una volta. Se muoio a 50 anni lascio in braghe di tela la famiglia. Sarebbe giusto che i miei soldi vengano dati a loro, ma a quel che mi ? dato sarepe... anche con il retributivo vengono persi.

        La cosa non ha senso e se fosse davvero come descritto, secondo me un bel referendum ci starebbe !

        Sono un p? OT... ma qualcuno saprebbe dirmi se la situazione ? esattamente come descritto ?

        Prendi il banchetto e inizia a raccogliere firme

        Al massimo prenderai due nomi da quel gegno di carapinta... Lui da statale se ne fotte

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          #184
          Originally posted by Sideman View Post
          beh la faccina indica una battuta...
          non pensiamo sempre male...
          si...con la genia sinistrata si...tranquillo che pensare male ? pekkato..ma spesso si indovina

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            #185
            Originally posted by arabykola View Post
            Prendi il banchetto e inizia a raccogliere firme

            Al massimo prenderai due nomi da quel gegno di carapinta... Lui da statale se ne fotte
            pu? stare tranquillo...io ? la tua testa che voglio..non altre

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              #186
              Originally posted by Dueruote_ View Post
              Come mai nessuno indice un referendum per ridurre a 300 (pi? che sufficienti) il numero di parlamentari ?

              Un'altra cosa che mi interessa ? la seguente. Se fosse vero quello che mi ? stato riferito (notate il dubitativo), nel caso in cui una persona sposata con figli muoia prima di arrivare alla pensione... non tocca NULLA ai parenti. Non importa se tu fossi ad un giorno oppure a 40 anni dal fatto di raggiungerla. I contributi versati finiscono nel mucchio.
              Se la pensione ? raggiunta, al coniuge spetta la reversibilit?.
              Sempre che tutto questo sia vero, la cosa poteva avere anche un senso con il sistema retributivo per il quale ? stata inventata. La pensione era commisurata a quello che si percepiva gli ultimi anni, quindi il reddito non sarebbe stato effettivamente riflessione di quanto versato durante la vita retributiva.

              Oggi ? in vigore il sistema contributivo. Verso per me stesso e prender? una pensione in base a quanto da me versato. La cosa concettualmente cambia. Sono soldi miei. Se il sistema ? stato cambiato, avendo anche altri effetti come una vita lavorativa lunghissima ed una pensione molto pi? bassa, perch? deve ancora sussistere quella regola ?

              Ho versato. Non ? pi? come una volta. Se muoio a 50 anni lascio in braghe di tela la famiglia. Sarebbe giusto che i miei soldi vengano dati a loro, ma a quel che mi ? dato sarepe... anche con il retributivo vengono persi.

              La cosa non ha senso e se fosse davvero come descritto, secondo me un bel referendum ci starebbe !

              Sono un p? OT... ma qualcuno saprebbe dirmi se la situazione ? esattamente come descritto ?
              per me potrebbero toglierli tutti i parlamentari....sono per la dittatura e non del proletariato,cos? quel kompagno di merende bulgnais..lo sistemerei ammodo una volta per tutte

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                #187
                Originally posted by Dueruote_ View Post
                Come mai nessuno indice un referendum per ridurre a 300 (pi? che sufficienti) il numero di parlamentari ?

                Un'altra cosa che mi interessa ? la seguente. Se fosse vero quello che mi ? stato riferito (notate il dubitativo), nel caso in cui una persona sposata con figli muoia prima di arrivare alla pensione... non tocca NULLA ai parenti. Non importa se tu fossi ad un giorno oppure a 40 anni dal fatto di raggiungerla. I contributi versati finiscono nel mucchio.
                Se la pensione ? raggiunta, al coniuge spetta la reversibilit?.
                Sempre che tutto questo sia vero, la cosa poteva avere anche un senso con il sistema retributivo per il quale ? stata inventata. La pensione era commisurata a quello che si percepiva gli ultimi anni, quindi il reddito non sarebbe stato effettivamente riflessione di quanto versato durante la vita retributiva.

                Oggi ? in vigore il sistema contributivo. Verso per me stesso e prender? una pensione in base a quanto da me versato. La cosa concettualmente cambia. Sono soldi miei. Se il sistema ? stato cambiato, avendo anche altri effetti come una vita lavorativa lunghissima ed una pensione molto pi? bassa, perch? deve ancora sussistere quella regola ?

                Ho versato. Non ? pi? come una volta. Se muoio a 50 anni lascio in braghe di tela la famiglia. Sarebbe giusto che i miei soldi vengano dati a loro, ma a quel che mi ? dato sarepe... anche con il retributivo vengono persi.

                La cosa non ha senso e se fosse davvero come descritto, secondo me un bel referendum ci starebbe !

                Sono un p? OT... ma qualcuno saprebbe dirmi se la situazione ? esattamente come descritto ?
                cos? ti costringono a farti un'assicurazione privata oppure ad aderire ad un fondo pensione privato e il problema ? risolto......
                a parte gli scherzi non so risponderti ma una cosa l'ho imparata....io non mi stupisco pi? di nulla e sicuramente la realt? il pi? delle volte supera la fantasia mi aspetto di tutto da sto paese del cazz....

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                  #188
                  INPS - Informazioni

                  Pensione ai superstiti

                  CHE COSA ?

                  ? una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:
                  • pensionato (pensione di reversibilit?);
                  • lavoratore (pensione indiretta).


                  Per i superstiti dei lavoratori e dei pensionati della Gestione pubblica pu? essere riconosciuto il diritto alla pensione di privilegio (indiretta o di reversibilit?).
                  I superstiti dell?iscritto nella assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilit? nel caso in cui la morte del dante causa risulti riconducibile, con nesso di causalit? diretta, al servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro.

                  A CHI SPETTA

                  Hanno diritto alla pensione:
                  • il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite ? separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto all?assegno al mantenimento;
                  • il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
                  • i figli, adottivi e affiliati riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, non riconoscibili ai sensi degli art. 279, 580 e 594 del c.c., nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati dal coniuge del deceduto, minori regolarmente affidati da organi competenti a norma di legge) che alla data della morte del dante causa siano minori, inabili di qualunque et?, studenti entro il 21? o 26? anno di et? se universitari e siano a carico dello stesso dante causa;
                  • i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
                  • i nipoti minori (equiparati ai figli) se a carico degli ascendenti (nonno o nonna), anche se non formalmente loro affidati, alla data di morte dei medesimi.

                  In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione pu? essere erogata:
                  • ai genitori d'et? non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

                  In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione pu? essere erogata:
                  • ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.



                  Chi pu? essere considerato ?inabile?

                  E? inabile il soggetto che a causa di infermit? o difetto fisico o mentale si trovi nell?assoluta e permanente impossibilit? di svolgere qualsiasi attivit? lavorativa. Per i figli maggiorenni inabili ? prevista la possibilit? di mantenere il diritto alla pensione ai superstiti nonostante lo svolgimento di particolari attivit? lavorative con finalit? terapeutiche e presso determinati datori di lavoro(circolare n. 15 del 2009).



                  REQUISITI


                  Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:
                  • almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell?entrata in vigore del D.lvo 503/92);
                  • almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l?assegno ordinario di invalidit?).

                    QUANTO SPETTA

                    L?importo spettante ai superstiti ? calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:
                  • 60%, solo coniuge (*);
                  • 70%, solo un figlio;
                  • 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
                  • 100% coniuge e due o pi? figli ovvero tre o pi? figli;
                  • 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

                  N.B.: Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1? gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell?aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un?et? superiore a 70 anni; la differenza di et? tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.


                  INCUMULABILIT? CON REDDITI DEL BENEFICIARIO

                  La pensione ai superstiti a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come indicato nella seguente tabella:

                  AMMONTARE DEI REDDITI
                  PERCENTUALI DI RIDUZIONE
                  Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1? gennaio
                  25%
                  dell'importo della
                  pensione
                  Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1? gennaio
                  40%
                  dell'importo della
                  pensione
                  Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1? gennaio)
                  50%
                  dell'importo della
                  pensione
                  L'incumulabilit? non si applica in presenza di contitolari appartenenti al medesimo nucleo familiare (Circ. 234 del 25 agosto 1995).

                  INDENNIT? PER MORTE

                  Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, pu? richiedere l'indennit? per morte, se:
                  • il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
                  • non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
                  • nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.

                  La domanda per ottenere l'indennit? in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

                  INDENNIT? UNA-TANTUM

                  Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, pu? richiedere l?indennit? una-tantum, se:
                  • non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
                  • non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell?assicurato;
                  • ? in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell?assegno sociale.


                  CHE COS'?

                  L?una tantum ? una indennit? concessa al superstite dell?assicurato deceduto senza aver perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per la concessione della pensione ai superstiti e solo nel caso in cui, in relazione alla contribuzione versata, l?assicurato deceduto fosse destinatario di una prestazione pensionistica determinata con il sistema di calcolo contributivo.
                  Possono ottenere l?indennit?, pertanto, i superstiti dei lavoratori assicurati a seguito di attivit? lavorativa iniziata dopo il 31.12.1995.

                  Non pu? essere concessa ai superstiti di lavoratori che avrebbero avuto titolo alla determinazione dell?importo della pensione con il sistema retributivo ovvero misto anche nel caso in cui avessero avuto facolt? di esercitare l?opzione per il calcolo contributivo.

                  A CHI SPETTA

                  L?indennit? spetta:
                  • al coniuge superstite se risulta:
                    • separato "consensualmente", la pensione ai superstiti pu? essere concessa in ogni caso;
                    • separato "con addebito" (per colpa), la pensione pu? essere concessa solo se il richiedente ? titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale. La concessione di tale assegno ? rilevabile dalla sentenza di separazione;
                    • divorziato, pu? ottenere la pensione solo se ? titolare di assegno di divorzio, non si ? risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio;
                    • divorziato, nel caso in cui il deceduto abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, solo dopo specifica sentenza del Tribunale che stabilisca le quote spettanti al coniuge superstite e all?ex coniuge;

                  • ai figli legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto che, alla data del decesso, siano:
                    • minorenni (fino a 18 anni);
                    • inabili di qualunque et? e a carico del deceduto all?atto del decesso;
                    • studenti (fino a 21 anni) a carico del deceduto e che non prestino attivit? lavorativa;
                    • universitari (fino a 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea) a carico del deceduto e che non prestino attivit? lavorativa;

                  • ai figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore;
                  • ai figli coniugati, anche se non inabili, che risultano a completo carico del deceduto all'atto del decessoREQUISITI

                    L?indennit? pu? essere concessa solo se il superstite:
                  • non ha diritto alla pensione indiretta in quanto il deceduto non aveva i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla prestazione: almeno 15 anni di contributi (780 contributi settimanali) in tutta la vita assicurativa ovvero, in alternativa, almeno 5 anni di contributi (260 settimane) in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 (156 contributi settimanali) nel quinquennio antecedente la data del decesso;
                  • non ha diritto alla pensione supplementare indiretta in quanto il deceduto non aveva conseguito il diritto alla pensione indiretta a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo od esonerativi dell?Assicurazione Generale Obbligatoria;
                  • non ha titolo alla concessione di rendite INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale, liquidabili a seguito del decesso dell?assicurato;
                  • ? in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell?assegno sociale.


                  N.B. Nel caso in cui ad un superstite non spetti l'indennit? perch? destinatario di rendita INAIL o perch? in possesso di redditi superiori ai limiti previsti, l'intera indennit? deve essere ripartita tra gli altri superstiti che ne hanno titolo.

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                    #189
                    Originally posted by Carapintadas View Post
                    si...con la genia sinistrata si...tranquillo che pensare male ? pekkato..ma spesso si indovina
                    Se hai le palle vieni a fare l operaiazzo con me

                    Non che ti nascondi dietro a una stella di cartone ... Chiacchere e distintivo mai sentito? Ecco

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                      #190
                      Originally posted by schwarz View Post
                      Con quei 300 milioni ci si potevano fare tante belle cosine mannaggia ...... e la domanda ? sempre la stessa "com'? che per ste cose i soldi si trovano in due giorni?"

                      guarda caso ? circamenoquasi la cifra che da mesi NON trovano per rimborsare i clienti truffati dalle banche "salvate" dal duo renzi/boschi

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                        #191
                        Originally posted by massimo motta View Post
                        no
                        quello di ciaone ? Ernesto Carbone un calabrese eletto in lombardia
                        molto attivo su twitter come altri del suo partito che vivono in uno stato virtuale dove tutto funziona a meraviglia

                        certo che essere cazziato per il ciaone da gente che organizza i VAFFA DAY.. guidati da uno che sbraita e offende pesantemente chiunque non la pensi come lui.....mi sembra un tantinello ridicolo..

                        Last edited by ace; 19-04-16, 17:49.

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                        • Font Size
                          #192
                          ma ancora qui state?
                          avete perso, fatevene una ragione... vi e' andata di sfiga che lo sversamento a genova sia arrivato con 24h di ritardo, senno' era perfetto, ma tant'e'...

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                            #193
                            Originally posted by HighSide View Post
                            INPS - Informazioni

                            Pensione ai superstiti

                            CHE COSA ?

                            ? una prestazione economica erogata, a domanda, in favore dei familiari del:
                            • pensionato (pensione di reversibilit?);
                            • lavoratore (pensione indiretta).


                            Per i superstiti dei lavoratori e dei pensionati della Gestione pubblica pu? essere riconosciuto il diritto alla pensione di privilegio (indiretta o di reversibilit?).
                            I superstiti dell’iscritto nella assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilit? nel caso in cui la morte del dante causa risulti riconducibile, con nesso di causalit? diretta, al servizio prestato nel corso di un rapporto di lavoro.

                            A CHI SPETTA

                            Hanno diritto alla pensione:
                            • il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite ? separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto all’assegno al mantenimento;
                            • il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
                            • i figli, adottivi e affiliati riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, non riconoscibili ai sensi degli art. 279, 580 e 594 del c.c., nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati dal coniuge del deceduto, minori regolarmente affidati da organi competenti a norma di legge) che alla data della morte del dante causa siano minori, inabili di qualunque et?, studenti entro il 21? o 26? anno di et? se universitari e siano a carico dello stesso dante causa;
                            • i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;
                            • i nipoti minori (equiparati ai figli) se a carico degli ascendenti (nonno o nonna), anche se non formalmente loro affidati, alla data di morte dei medesimi.

                            In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione pu? essere erogata:
                            • ai genitori d'et? non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

                            In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione pu? essere erogata:
                            • ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.



                            Chi pu? essere considerato “inabile”

                            E’ inabile il soggetto che a causa di infermit? o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilit? di svolgere qualsiasi attivit? lavorativa. Per i figli maggiorenni inabili ? prevista la possibilit? di mantenere il diritto alla pensione ai superstiti nonostante lo svolgimento di particolari attivit? lavorative con finalit? terapeutiche e presso determinati datori di lavoro(circolare n. 15 del 2009).



                            REQUISITI


                            Il lavoratore deceduto, non pensionato, deve aver maturato, in alternativa:
                            • almeno 780 contributi settimanali (requisiti previsti per la pensione di vecchiaia prima dell’entrata in vigore del D.lvo 503/92);
                            • almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nel quinquennio antecedente la data di decesso (requisiti previsti per l’assegno ordinario di invalidit?).

                              QUANTO SPETTA

                              L’importo spettante ai superstiti ? calcolato sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto applicando le percentuali previste dalla L. 335/95:
                            • 60%, solo coniuge (*);
                            • 70%, solo un figlio;
                            • 80%, coniuge e un figlio ovvero due figli senza coniuge;
                            • 100% coniuge e due o pi? figli ovvero tre o pi? figli;
                            • 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

                            N.B.: Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1? gennaio 2012 sono soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un’et? superiore a 70 anni; la differenza di et? tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.


                            INCUMULABILIT? CON REDDITI DEL BENEFICIARIO

                            La pensione ai superstiti a decorrere dal 1.9.1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi, come indicato nella seguente tabella:

                            AMMONTARE DEI REDDITI
                            PERCENTUALI DI RIDUZIONE
                            Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1? gennaio
                            25%
                            dell'importo della
                            pensione
                            Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1? gennaio
                            40%
                            dell'importo della
                            pensione
                            Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1? gennaio)
                            50%
                            dell'importo della
                            pensione
                            L'incumulabilit? non si applica in presenza di contitolari appartenenti al medesimo nucleo familiare (Circ. 234 del 25 agosto 1995).

                            INDENNIT? PER MORTE

                            Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, pu? richiedere l'indennit? per morte, se:
                            • il lavoratore deceduto non aveva ottenuto la pensione;
                            • non sussiste per nessuno dei superstiti il diritto alla pensione indiretta per mancato perfezionamento dei requisiti richiesti;
                            • nei 5 anni precedenti la data di morte risulta versato almeno un anno di contribuzione.

                            La domanda per ottenere l'indennit? in parola deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

                            INDENNIT? UNA-TANTUM

                            Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, pu? richiedere l’indennit? una-tantum, se:
                            • non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
                            • non ha diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell’assicurato;
                            • ? in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.


                            CHE COS'?

                            L’una tantum ? una indennit? concessa al superstite dell’assicurato deceduto senza aver perfezionato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per la concessione della pensione ai superstiti e solo nel caso in cui, in relazione alla contribuzione versata, l’assicurato deceduto fosse destinatario di una prestazione pensionistica determinata con il sistema di calcolo contributivo.
                            Possono ottenere l’indennit?, pertanto, i superstiti dei lavoratori assicurati a seguito di attivit? lavorativa iniziata dopo il 31.12.1995.

                            Non pu? essere concessa ai superstiti di lavoratori che avrebbero avuto titolo alla determinazione dell’importo della pensione con il sistema retributivo ovvero misto anche nel caso in cui avessero avuto facolt? di esercitare l’opzione per il calcolo contributivo.

                            A CHI SPETTA

                            L’indennit? spetta:
                            • al coniuge superstite se risulta:
                              • separato "consensualmente", la pensione ai superstiti pu? essere concessa in ogni caso;
                              • separato "con addebito" (per colpa), la pensione pu? essere concessa solo se il richiedente ? titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale. La concessione di tale assegno ? rilevabile dalla sentenza di separazione;
                              • divorziato, pu? ottenere la pensione solo se ? titolare di assegno di divorzio, non si ? risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto, prima della sentenza di divorzio;
                              • divorziato, nel caso in cui il deceduto abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, solo dopo specifica sentenza del Tribunale che stabilisca le quote spettanti al coniuge superstite e all’ex coniuge;

                            • ai figli legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio del deceduto che, alla data del decesso, siano:
                              • minorenni (fino a 18 anni);
                              • inabili di qualunque et? e a carico del deceduto all’atto del decesso;
                              • studenti (fino a 21 anni) a carico del deceduto e che non prestino attivit? lavorativa;
                              • universitari (fino a 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea) a carico del deceduto e che non prestino attivit? lavorativa;

                            • ai figli nati postumi, entro il trecentesimo giorno dalla data del decesso del genitore;
                            • ai figli coniugati, anche se non inabili, che risultano a completo carico del deceduto all'atto del decessoREQUISITI

                              L’indennit? pu? essere concessa solo se il superstite:
                            • non ha diritto alla pensione indiretta in quanto il deceduto non aveva i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla prestazione: almeno 15 anni di contributi (780 contributi settimanali) in tutta la vita assicurativa ovvero, in alternativa, almeno 5 anni di contributi (260 settimane) in tutta la vita assicurativa di cui almeno 3 (156 contributi settimanali) nel quinquennio antecedente la data del decesso;
                            • non ha diritto alla pensione supplementare indiretta in quanto il deceduto non aveva conseguito il diritto alla pensione indiretta a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo od esonerativi dell’Assicurazione Generale Obbligatoria;
                            • non ha titolo alla concessione di rendite INAIL per infortunio sul lavoro o malattia professionale, liquidabili a seguito del decesso dell’assicurato;
                            • ? in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell’assegno sociale.


                            N.B. Nel caso in cui ad un superstite non spetti l'indennit? perch? destinatario di rendita INAIL o perch? in possesso di redditi superiori ai limiti previsti, l'intera indennit? deve essere ripartita tra gli altri superstiti che ne hanno titolo.

                            Allora ? come mi avevano detto. Se muoio di incidente in auto o di tumore...si tengono tutto. Se non sono ancora pensionato... l'unica maniera di vedere qualcosa per i parenti del defunto... ? nel caso lui sia morto a causa del suo lavoro. Se muore per altre cose... lo stato ringrazia della donazione e chi si ? visto si ? visto.
                            Last edited by Dueruote_; 19-04-16, 20:16.

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                            • Font Size
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                              Originally posted by Larsen_EE View Post
                              ma ancora qui state?
                              avete perso, fatevene una ragione... vi e' andata di sfiga che lo sversamento a genova sia arrivato con 24h di ritardo, senno' era perfetto, ma tant'e'...
                              Originally posted by Dueruote_ View Post
                              Allora ? come mi avevano detto. Se muoio di incidente in auto o di tumore...si tengono tutto. Se non sono ancora pensionato... l'unica maniera di vedere qualcosa per i parenti del defunto... ? nel caso lui sia morto a causa del suo lavoro. Se muore per altre cose... lo stato ringrazia della donazione e chi si ? visto si ? visto.
                              Fatti la domanda, poi datti la risposta

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                                Originally posted by arabykola View Post
                                Se hai le palle vieni a fare l operaiazzo con me

                                Non che ti nascondi dietro a una stella di cartone ... Chiacchere e distintivo mai sentito? Ecco
                                se mi prometti che mi fai lavorare senza la tessera del sindakato..e che posso non scioperare di venerdi e di luned? e che posso dare il buon gg al padrone senza passare per lekkino ..si pu? provare.
                                ...mi chiedo per?...perch? non vieni tu nel pubblico...hai detto che non ci voglioni gegni,che la stella di latta te la danno i tuoi kompagni,uno straccio di diploma alle serali ce l'avrai pure..e mi zukunaz

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