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Ecco le telefonate hard rubate dal cellulare di Berlusconi

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    #76
    Originally posted by TommySan View Post
    ahahahahha bella questa....


    P.S. bentoranto factory si parla del nano e ricompari al volo, che c'hai attivato l'allert per i topic di Berlusconi....






    --------

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      #77
      nah...solo che ogni tanto ritengo utile intervenire per dovere di cronaca .....


      di certo non mi sono mai dovuto creare user fasulli per rientrare dopo ban ripetuti....ma fortunatamente non soffro di dipendenza da forum....cercando, magari uno trova anche modo di disintossicarsi ... per me un tentativo andrebbe fatto
      Last edited by Factory; 10-03-15, 15:21.

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        #78
        Originally posted by Factory View Post
        sul discorso fondamenta vedo che la memoria latita....ad esempio...

        Prodi dove lo mettiamo?
        ...alla gogna..oggi mi sento buono buono

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          #79
          Al di l? di ragioni o torti nel merito del caso specifico, opinioni positive o negative su Berlusconi, le ragazze, ecc...

          ...ma nessuno commenta negativamente il fatto che queste telefonate (come molte altre cose che non dovrebbero essere pubblicate) siano state pubblicate?!?

          A me quella ? la prima cosa che fa schifo, perch? se vogliamo un'Italia nella piena legalit? allora lo deve essere a 360?non solo come e per chi vogliamo noi...

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            #80
            :
            Originally posted by giova3419 View Post
            Al di l? di ragioni o torti nel merito del caso specifico, opinioni positive o negative su Berlusconi, le ragazze, ecc...

            ...ma nessuno commenta negativamente il fatto che queste telefonate (come molte altre cose che non dovrebbero essere pubblicate) siano state pubblicate?!?

            A me quella ? la prima cosa che fa schifo, perch? se vogliamo un'Italia nella piena legalit? allora lo deve essere a 360?non solo come e per chi vogliamo noi...
            Vuoi tener allo scuro gli "ignari" Taliani?
            Last edited by arabykola; 10-03-15, 14:55.

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              #81
              Originally posted by arabykola View Post
              :

              Vuoi tener allo scuro gli "ignari" Taliani?
              Non io. E' la Legge che lo prevede(rebbe)

              Solo che siccome in questo mondo di merda (per me) si vive di pettegolezzo, a tutti i livelli, da Frejus-Signorini ai temi politici pi? seri e la gente vuole sapere solo il chiacchiericcio, il pettegolezzo del ***** su cosa ha detto l'uno o l'altro, indipendentemente dalla fonte e se ne frega dei temi seri, di cercare di capire quelli, allora le cose vanno cos?...

              ...e cio? che quando si ? ancora in fase di indagini preliminari vengano pubblicate sui giornali o mandate in onda in tv intercettazioni e molto altro materiale a cui legalmente E' INTERDETTO L'ACCESSO ALLO STESSO INDAGATO!!! Mentre invece, grazie alla complicit? di qualcuno all'interno dell'Amministrazione che fa uscire di straforo questo materiale (che sia uno della PG, uno dell'ufficio del PM o anche pi? su ? indifferente) lo viene a sapere il mondo intero ed a tutti va bene cos?... Perch? i giornalisti devono lavorare; la gente deve sapere...

              Ma se tu fossi indagato, come potrei io avvocato dirti che n? tu n? io avremmo accesso a quel materiale noto a tutta l'Italia fino alla fine delle indagini preliminari cio? fino all'informazione di garanzia ex art. 369 o all'avviso della conclusione delle indagini di cui all'art. 415bis? Mi crederesti?!?

              Questo e solo questo intendo dire, rispetto della Legge che l'indagato si chiami Berlusconi o Landini.... Altrimenti cambiamo la Legge ma continuare nell'illegalit? no...

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                #82
                Ma Su qst sn daccordo

                Anche perch? in effetti certi elementi non cambieranno idea mai

                Comment


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                  #83
                  Originally posted by giova3419 View Post
                  Non io. E' la Legge che lo prevede(rebbe)

                  Solo che siccome in questo mondo di merda (per me) si vive di pettegolezzo, a tutti i livelli, da Frejus-Signorini ai temi politici pi? seri e la gente vuole sapere solo il chiacchiericcio, il pettegolezzo del ***** su cosa ha detto l'uno o l'altro, indipendentemente dalla fonte e se ne frega dei temi seri, di cercare di capire quelli, allora le cose vanno cos?...

                  ...e cio? che quando si ? ancora in fase di indagini preliminari vengano pubblicate sui giornali o mandate in onda in tv intercettazioni e molto altro materiale a cui legalmente E' INTERDETTO L'ACCESSO ALLO STESSO INDAGATO!!! Mentre invece, grazie alla complicit? di qualcuno all'interno dell'Amministrazione che fa uscire di straforo questo materiale (che sia uno della PG, uno dell'ufficio del PM o anche pi? su ? indifferente) lo viene a sapere il mondo intero ed a tutti va bene cos?... Perch? i giornalisti devono lavorare; la gente deve sapere...

                  Ma se tu fossi indagato, come potrei io avvocato dirti che n? tu n? io avremmo accesso a quel materiale noto a tutta l'Italia fino alla fine delle indagini preliminari cio? fino all'informazione di garanzia ex art. 369 o all'avviso della conclusione delle indagini di cui all'art. 415bis? Mi crederesti?!?

                  Questo e solo questo intendo dire, rispetto della Legge che l'indagato si chiami Berlusconi o Landini.... Altrimenti cambiamo la Legge ma continuare nell'illegalit? no...


                  quotone al cubo.

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                    #84
                    Originally posted by arabykola View Post
                    Ma Su qst sn daccordo

                    Anche perch? in effetti certi elementi non cambieranno idea mai
                    Hai visto che, gira che ti rigira, una cosa su cui siamo d'accordo sono riuscito a trovarla??

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                      #85
                      Originally posted by giova3419 View Post
                      Hai visto che, gira che ti rigira, una cosa su cui siamo d'accordo sono riuscito a trovarla??
                      Quel che ? giusto ? giusto :gaen:

                      Son mica un berluschino
                      Last edited by arabykola; 10-03-15, 15:30.

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                        #86
                        A me questo fa girare le palle. Che si parli per slogan. La tv lancia un tema, sovente si inventa anche un neologismo del ***** e via tutti dietro a parlare di quello, nel modo in cui l'ha posto il primo coglione a cui ? venuto in mente...

                        E cos? il patto del nazareno, il mattarellum, il porcellum, l'italicum (di cattivissimo gusto, tra l'altro perch? a mio modo di vedere ricorda da vicinissimo il nome simbolo di una delle grandi tragedie italiane), il vaffanculum, il minchiam di sto cazzum... E tutti come coglioni (i giornalisti e dotti commentatori in primis, intendo, mica ne faccio una colpa all'italiano medio) a commentare cos?, continuando ad utilizzare quei nomi...

                        Solo che se ci si cala nel mondo reale queste cose non esistono. Cio?, patto del nazareno a parte di cui mi fa incazzare il nome ed il modo in cui se ne parla ma vabb?... le altre sono Leggi della Repubblica che hanno un numero ed un anno. Quello e solo quello sono, legalmente. Mi piacerebbe sapere quanti di quelli (commentatori) che parlano o hanno parlato all'infinito di questi temi sappiano i veri identificativi di una di queste Leggi...

                        E' questa la cosa triste. Perch? questi muovono le folle. E siamo in un Paese dove i problemi li deve risolvere uno vestito di giallo con una ventosa in testa...domani sar? uno con un palo di traverso nel culo...oddio, quello ce l'abbiamo gi? noi...

                        Altro esempio (ma potrei andare avanti all'infinito). Molti credono che sia stato (o verr?) cancellato l'articolo 18.

                        Ora, questo ? l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970):

                        "Legge 20 maggio 1970, n. 300
                        Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 27 maggio 1970, n. 131

                        Norme sulla tutela della libert? e dignit? dei lavoratori, della libert? sindacale e dell'attivit? sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. [Statuto dei lavoratori]

                        TITOLO II - Della libert? sindacale

                        Articolo 18
                        Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo

                        1. Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullit? del licenziamento perch? discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, ovvero intimato in concomitanza col matrimonio ai sensi dell'articolo 35 del codice delle pari opportunit? tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o in violazione dei divieti di licenziamento di cui all'articolo 54, commi 1, 6, 7 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit? e della paternit?, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ovvero perch? riconducibile ad altri casi di nullit? previsti dalla legge o determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'articolo 1345 del codice civile, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennit? di cui al terzo comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perch? intimato in forma orale.

                        2. Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altres? il datore di lavoro al risarcimento del danno sub?to dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullit?, stabilendo a tal fine un'indennit? commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivit? lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potr? essere inferiore a cinque mensilit? della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro ? condannato inoltre, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

                        3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al lavoratore ? data la facolt? di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennit? pari a quindici mensilit? dell'ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non ? assoggettata a contribuzione previdenziale. La richiesta dell'indennit? deve essere effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, o dall'invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione.

                        4. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perch? il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennit? risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attivit? lavorative, nonch? quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennit? risarcitoria non pu? essere superiore a dodici mensilit? della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro ? condannato, altres?, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attivit? lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attivit? lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennit? sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.

                        5. Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennit? risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilit? dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianit? del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivit? economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.

                        6. Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui all'articolo 7 della presente legge, o della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, si applica il regime di cui al quinto comma, ma con attribuzione al lavoratore di un'indennit? risarcitoria onnicomprensiva determinata, in relazione alla gravit? della violazione formale o procedurale commessa dal datore di lavoro, tra un minimo di sei e un massimo di dodici mensilit? dell'ultima retribuzione globale di fatto, con onere di specifica motivazione a tale riguardo, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti che vi ? anche un difetto di giustificazione del licenziamento, nel qual caso applica, in luogo di quelle previste dal presente comma, le tutele di cui ai commi quarto, quinto o settimo.

                        7. Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneit? fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento ? stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Pu? altres? applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennit? tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.

                        8. Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze pi? di quindici lavoratori o pi? di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonch? al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa pi? di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa pi? di cinque dipendenti, anche se ciascuna unit? produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa pi? di sessanta dipendenti.

                        9. Ai fini del computo del numero dei dipendenti di cui all'ottavo comma si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unit? lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di cui all'ottavo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

                        10. Nell'ipotesi di revoca del licenziamento, purch? effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell'impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuit?, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dal presente articolo. (1)

                        11. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, pu? disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

                        12. L'ordinanza di cui al comma precedente pu? essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del Codice di procedura civile.

                        13. L'ordinanza puo` essere revocata con la sentenza che decide la causa.

                        14. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui all'undicesimo comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, ? tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore. (2) (3) (4) (5) (6)

                        ----"

                        A me pare ancora bello nutrito, che dite? Ora, mi piacerebbe sapere chi sa come ? stato e come verr? modificato... Credo molto pochi...

                        E cos? molte altre cose...D'accordo che debbano passare messaggi chiari e sintetici altrimenti la tv non funziona ma dei limiti ci sono, specie quando si trattano temi complessi...

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                          #87
                          Chi era che diceva : mantieni il popolo nell ignoranza e governerai indisturbato

                          Ecco

                          Mano in un altro post diceva in italia il 60% ha la licenza di 3 media
                          Last edited by arabykola; 10-03-15, 15:50.

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                          • Font Size
                            #88
                            Oppure una battuta mitica di crozza : vi siete mai chiesti perch? ,nelle tv generaliste, prima e dopo i tg della sera ci son quiz e programmi per mongoloidi ? :1:

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                            • Font Size
                              #89
                              Giova questa non ? una intercettazione pubblicata abusivamente

                              ?La sentenza della Corte d?Appello ammette che ad Arcore avvenivano fatti di prostituzione con compensi, cosa che non contestiamo nemmeno noi difensori, ma manca, in fatto, la prova che Berlusconi prima del 27 maggio sapesse che Ruby era minorenne? dice il professor Franco Coppi nella sua arringa in Cassazione.

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                                #90
                                Originally posted by arabykola View Post
                                Giova questa non ? una intercettazione pubblicata abusivamente

                                ?La sentenza della Corte d?Appello ammette che ad Arcore avvenivano fatti di prostituzione con compensi, cosa che non contestiamo nemmeno noi difensori, ma manca, in fatto, la prova che Berlusconi prima del 27 maggio sapesse che Ruby era minorenne? dice il professor Franco Coppi nella sua arringa in Cassazione.
                                magistratura korrotta e komunista

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